Società che esercitano la professione forense dopo la Legge Concorrenza
L'associazione tra avvocati è uno strumento superato: le società con ogni forma (srl, spa, sas, ecc.) potranno esercitare la professione forense.

Il nuovo articolo Art. 4-bis, titolato "Esercizio della professione forense in forma societaria", introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 recita: "L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative", vale a dire in tutte le forme societarie contemplate dal Libro V del Codice Civile.
Il nuovo articolo 4-bis può essere visionato in questa pagina: "Legge Professione Forense".
Una modifica concettuale radicale rispetto al precedente concetto della personalizzazione della professione forense. Una modifica la cui portata gli stessi professionisti probabilmente ancora non hanno realizzato e che rende anche obsoleta della normativa, seppur recente, in materia di professione forense, come quell'obbligo di avere una linea telefonica intestata all'avvocato ai fini della dimostrazione dell'esercizio reale della professione (Decreto del Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47).
Se da ora in avanti la professione forense potrà essere esercitata nella forma di società di capitali (forma che aveva fatto sollevare allarme generale su più fronti), al fine di evitare problematiche legate ad un conflitto di interessi, la stessa norma prevede che "E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona"; è, da altro canto, indubitabile che la stessa norma stabilisce quale unica sanzione a tale divieto che "La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio", sempre che la maggioranza dei soci abbia interesse a deliberare tale esclusione.
Sovviene, infine, una considerazione. Mentre per le società di persone e società cooperative non vi è dubbio che il socio è sempre (o quasi) anche lavoratore all'interno della stessa società, la figura della società di capitali urta palesemente contro l'esigenza che il socio presti la propria opera a favore della società. Mentre il socio della società in nome collettivo lavora all'interno della propria azienda/studio e non occorre altro per regolarizzare tale opera (salvo l'inquadramento previdenziale), il socio di una società di capitali non è affatto un lavoratore presso la stessa, anzi. Si presume che non lo sia e se vorrà esserlo dovrà stipulare un qualche contratto. Il socio dipendente di SRL, oltretutto, da sempre solleva problematiche legate al concetto di subordinazione, stante la datorialità intrinseca nella partecipazione sociale.
E' pur vero che è stata elaborata la figura del socio prestatore d'opera, laddove la sua partecipazione al capitale sociale sarebbe proprio il lavoro; lavoro il cui valore sarà quantificato in sede di elaborazione dello statuto.
Senza contare, infine, che per legge (L. 124/2017) quegli stessi avvocati saranno anche amministratori della società ("la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati"), con una ulteriore qualifica e problematiche di inquadramento INPS, se è vero che vige il principio della doppia imposizione contributiva per i soci lavoratori e nello stesso tempo amministratori di srl.
Potrà darsi il caso di società formata dal socio finanziatore, non avvocato, e l'avvocato solo prestatore d'opera, con divisione degli utili secondo regole dettate dallo statuto.
Il comma 2 del nuovo art. 4-bis prevede che " i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni". La norma pare scritta per trarre in inganno, perché le parole "avvocati iscritti all'albo, ovvero" potevano e possono essere del tutto rimosse dal periodo, senza cambiarne il senso. La lettura superficiale della norma porterebbe ad intendere che per due terzi i soci devono essere della categoria degli avvocati, ma così non è. Infatti, la seconda parte del periodo fa riferimento non solo agli avvocati ma anche altri professionisti iscritti in altri albi. La seconda parte del periodo, dopo la parola "ovvero", con l'uso della congiunzione "e" indica la necessità che almeno un avvocato ci sia ("avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni") a costituire i due terzi del capitale sociale e del diritto al voto.
Quindi, proviamo a fare un esempio, due commercialisti, un ragioniere, un architetto, un ingegnere e due avvocati possono esercitare la professione forense mediante una società di capitali. Oltre, naturalmente, ad un possibile socio finanziatore. E ciò in una suddivisione delle quote o azioni con una presenza minima dei soli avvocati (possiamo immaginare un 5% ?).
E' pur vero, da altro canto, che i due avvocati dell'esempio appena proposto dovranno essere nel consiglio di amministrazione, composto, a quel punto, da tre membri. Questa pare essere l'unica norma che pone un concreto freno alla deriva imprenditoriale della professione forense, poiché, ripetiamo, si esige (comma 2 lettera b) che "la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati". Come abbiamo visto sopra, tuttavia, quei soci avvocati potrebbero facilmente non avere la maggioranza della società (la maggioranza deve essere formata genericamente da una rosa di professionisti iscritti ad albi) ed essere, conseguentemente, soggetti alla "fiducia" dell'assemblea dei soci. La maggioranza potrà rimuovere facilmente l'amministratore avvocato scomodo e la sensazione, in definitiva, è che molte volte si potrà assistere a figure di amministratori "avvocati" di comodo, come del resto frequentemente accade nel mondo imprenditoriale genericamente parlando.
Che poi dette società possano occuparsi non solo del recupero crediti o dell'infortunistica stradale (questi saranno probabilmente i settori dove prenderà primariamente piede la specializzazione societaria) ma anche di difesa degli imputati o delle parti civili per reati, magari contro la pubblica amministrazione o reati legati alla malavita organizzata, o reati contro l'ambiente, ecco, tutto ciò appare alquanto "strano" e surreale e necessità di una notevole capacità adattiva. Primariamente è necessario adattarsi all'idea che lo "Studio Legale" sia formato da professionisti diversi dall'avvocato.
Avv. Rasia Luca Marco