Sofferenza fetale: dell’aborto responsabile l’ostetrica che omette di avvertire il medico di turno
Responsabilità dell'operatore sanitario per non avere chiesto tempestivamente l'intervento del medico di turno in un caso di danni da parto in sofferenza fetale. Cassazione Penale Sentenza n. 39771/2017

1. La massima
È responsabile l’ostetrica che, ravvisata la sofferenza fetale a seguito di esami diagnostici, contatti il medico curante della partoriente ma non interpelli, nel ritardo del primo, il medico di turno della clinica, il quale avrebbe potuto valutare con urgenza la necessità di trasferimento della gestante in una struttura ospedaliera dotata di terapia intensiva neonatale.
La Suprema Corte, con la sentenza 39771/2017, nel confermare l’orientamento consolidatosi in tema di responsabilità per colpa medica derivante da condotta omissiva alla luce della nota sentenza Franzese (Ss.Uu. 30328/2002), offre uno scorcio ben caratterizzato sulla responsabilità dell’ostetrica che omette di allertare nell’immediatezza il personale medico. Invero, nonostante la sentenza concluda per il vizio di motivazione con riferimento al nesso di causalità, per ciò che qui importa la Corte conferma la ricostruzione degli estremi della colpa addebitabile alle ostetriche imputate.
2. Il fatto
Le imputate, due ostetriche in servizio presso una clinica privata, eseguivano i tracciati cardio-tocografici nei confronti della paziente, una donna in gravidanza recatasi nella struttura a causa dei dolori avvertiti, quindi rilevavano la sofferenza fetale e avvisavano telefonicamente il medico che assisteva privatamente la donna. Tuttavia il medico della donna interveniva dopo un sensibile lasso di tempo, ma all’esito del primo tracciato aveva comunque dato indicazioni di limitarsi all’osservazione, trattandosi di una gravidanza non giunta a termine. Solo all’esito del secondo tracciato il medico curante della donna disponeva il trasferimento in altra struttura dotata di terapia intensiva neonatale, ma il feto veniva estratto morto.
3. La questio iuris
Le predette sono state ritenute colpevoli1 per l’interruzione della gravidanza della paziente perché, a fronte dell’allarmante situazione evidenziata dai tracciati da esse apprezzata ed essendo state omesse incisive iniziative da parte del medico curante privato2, non avevano richiesto e preteso l’intervento del medico di guardia in servizio presso la clinica3.
Le difese (delle imputate e della clinica, responsabile civile) deducevano in ricorso, oltre le doglianze in merito al nesso di causalità, la violazione di legge sulla configurabilità della colpa specifica delle ostetriche dipendenti dalla casa di cura con riferimento agli artt. 40 e 41 c.p. e all’art. 17 L. 194/1976, secondo il cui primo comma «Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».
Secondo la difesa nessuna negligenza poteva essere addebitata alle ostetriche posto che avevano assolto tutti i compiti loro spettanti, in particolare eseguendo ciascuna un tracciato cardio-tocografico il cui esito veniva inserito nella cartella clinica e contattando il medico curante privato della paziente in base ad una prassi instaurata nella clinica e quindi oltre i propri incombenti.
4. Il decisum
La Suprema Corte non ha ritenuto incensurabile l’impugnata sentenza in ordine alla ricostruzione degli estremi della colpa addebitata alle ricorrenti nella forma della negligenza, posto che risulta essere stato interpellato soltanto il medico che assisteva privatamente la paziente. Invero, l’affidamento della donna alle cure e alla capacità di assistenza della clinica ove era stata ricoverata comportava nel caso di omesso intervento del primo la doverosità dell’attivazione di tutte le risorse disponibili, ivi compresa l’assistenza e l’intervento del medico di turno della clinica, il quale avrebbe potuto valutare con urgenza la necessità di trasferimento della gestante in una struttura ospedaliera dotata di terapia intensiva neonatale.
Argomentazione in stretta aderenza con i precedenti della Suprema Corte, in particolare:
- Sez. V, 20063/2014, secondo cui integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte;
- Sez. IV, 21709/2004 e 35027/2009, secondo cui l’ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale.
La colpa attribuita alle imputate non assume invece rilievo nella forma dell’imperizia, in quanto le ostetriche rilevavano con immediatezza il carattere non regolare dell’esame diagnostico di loro competenza.
La Corte, inoltre, è ben lungi dal trascurare che norme deontologiche riguardanti la professionalità dell’ostetrica ponevano a carico delle imputate, in base alla consapevolezza del livello di esperienza maturata ed al grado di competenza richiesta dal caso, non solo il dovere di richiedere l’opportuna consulenza medica, ma persino l’immediato trasferimento della persona assistita in una struttura di cura appropriata, non esimendosi dal praticare comunque le iniziali ed inderogabili misure d’emergenza.
Dott. Andrea Diamante
___________________
1 Corte d’appello di Salerno, sentenza del 29 aprile 2016.
2 La posizione della dottoressa veniva devoluta alla Procura della Repubblica.
3 Imputato nello stesso processo e assolto.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 39771 del 31/08/2017:
Data udienza 31 maggio 2017
RITENUTO IN FATTO
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!