Le SS.UU. su interessi e rivalutazione, spese legali stragiudiziali e costi del perito di parte
I costi del consulente tecnico di parte sono assimilabili alle spese di lite e vanno quantificate nella nota spese del procuratore. Su Rivalutazione e Interesse Compensativo. Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 16990/2017

La sentenza che si propone (Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017) affronta alcune tematiche particolarmente interessanti per l'avvocato. In una causa di risarcimento danni, infatti, la Suprema Corte ha deciso in merito
1) all'annosa questione delle possibili modalità di calcolo degli interessi su debito/credito di valuta;
2) se e quando le spese e competenze stragiudiziali (pre-causa) maturate dall'avvocato debbano essere pagate da controparte a conclusione della causa;
3) se e quando vadano rimborsate le spese sostenute dalla parte vittoriosa per il proprio consulente di parte.
Non ci si faccia distrarre dalla particolarità del caso che ha voluto la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, poiché sempre di concetti generici di diritto civile e di procedura civile si tratta.
1) Gli interessi legali, compensativi e rivalutazione.
La corte d'appello aveva riconosciuto gli interessi al tasso legale, con calcolo semplice. Secondo parte ricorrente i giudici del merito peccano per avere assimilato degli interessi compensativi a quelli legali.
Nel merito vi era stata la condanna al pagamento oltre che al risarcimento dei danni, anche alla rivalutazione ISTAT "dal deposito della relazione peritale", con gli interessi di legali dalla stessa data "calcolati sulla semisomma [media] tra ciascuno dei suddetti importi risarcitori ed i corrispondenti importi come rivalutati, il tutto con gli ulteriori interessi legali sulle rispettive somme totali risultanti dal ridetto computo dal deposito della sentenza fino all'integrale soddisfo".
Dizione non chiara ma che dovrebbe significare che l'importo capitale andrà rivalutato di anno in anno secondo gli indici di rivalutazione ISTAT e che su detti importi rivalutati si dovrà calcolare l'interesse legale sulla media fra capitale e capitale rivalutato di anno in anno.
Correttamente le corti del merito prevedono, poi, l'applicazione di un ulteriore interesse legale dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Corrisponde, infatti, ad un principio base quello secondo il quale una volta accertato e quantificato con sentenza il danno da risarcire, la natura di questo si trasforma da debito di valuta a debito di valore nel momento stesso in cui interviene un provvedimento giudiziale. Non è specificato nella sentenza in commento, ma per detto principio dovrebbe considerarsi che dal deposito della sentenza si dovrà eliminare il calcolo della rivalutazione per tenere in considerazione solamente il calcolo dell'interesse legale, il quale, nella sua intrinseca natura, diverrebbe, più correttamente, moratorio.
Fino a qui abbiamo espresso considerazioni sulla posizione delle corti di merito. Le Sezioni Unite motivano: "il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria".
Ciò corrisponde a quello che un tempo si considerava ad un caposaldo: vale a dire che sul debito di valore si applica la rivalutazione e non gli interessi. Si è aggiunto, nel tempo, nella giurisprudenza, il riconoscimento di un incremento della somma capitale rivalutata che è stato denominato "interesse compensativo", ma che non è ad applicazione automatica.
Scrivono le SS.UU., richiamandosi a giurisprudenza recente sull'interesse compensativo: "il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto ... ... possono essere sì liquidati gli interessi compensativi, ma la determinazione non è automatica, nè presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607 del 2016)". Vale a dire che l'interesse compensativo potrà essere quantificato diversamente dal giudice di merito a seconda delle motivazioni e prove dedotte e prodotte dalla parte in giudizio.
Quanto alla trasformazione della somma liquidata da debito di valore a debito di valuta, le SS.UU. non approfondiscono ma si limitano ad affermare: "Successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., comma 1".
2) Spese legali stragiudiziali (pre-causa).
Parte ricorrente aveva dedotto la "nullità della sentenza e del procedimento, relativamente alla mancata liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale".
Secondo la Corte di Cassazione "il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente". Ne consegue che "se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente". E' necessario, pertanto e secondo la S.C., dimostrare che essere si sono rese necessarie o quantomeno che le stesse erano "non superflue". Devono, inoltre, essere oggetto di specifica prova e proposte tempestivamente.
3) Spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
Secondo le SS.UU. va affermato il principio "secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto".
Le spese sostenute per l'opera del CTP in corso di causa vanno rimborsate al pari delle spese legali. Motiva la Corte: "Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1".
Al pari delle spese di lite esse possono essere quantificate nella nota spese conclusiva della causa. Così si esprime, infatti, la Corte: "Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 16990 del 10/07/2017
FATTI DI CAUSA
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