Sul potere di proporre querela da parte del legale rappresentante di società

L'amministratore di società e legale rappresentante può proporre querela senza specifico mandato da parte dell'assemblea dei soci. Cassazione penale Sentenza n. 3794/2017

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Sul potere di proporre querela da parte del legale rappresentante di società

L'amministratore di società e legale rappresentante può proporre querela senza specifico mandato da parte dell'assemblea dei soci. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione penale, sez. VI, con Sentenza n° 3794 del 25 gennaio 2017. E' pacifico che la proposizione di una querela rappresenta un atto di straordinaria amministrazione.

Sulla base di tale presupposto la corte del merito aveva ritenuto che il soggetto che aveva conferito la procura avrebbe dovuto indicare "la fonte dei poteri che lo autorizzavano a nominare altro procuratore speciale cui rimettere il potere inerente al proprio ruolo organico".

La non è dello stesso parere.

Secondo la S.C. è principio consolidato quello secondo cui "l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato".

La contestazione tuttavia riguardava specificatamente l'invalidità della querela per non avere indicato in atto la fonte dei propri poteri visto che, nel caso di specie, il legale rappresentante aveva nominato altro procuratore speciale.

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, "l'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza  n. 3794 del 25/01/2017:

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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