Sul valore probatorio del rilevamento tecnico dei Carabinieri in occasione di un incidente stradale

Non è atto pubblico la relazione di servizio o il rilevamento tecnico descrittivo redatto dalle forze dell'ordine (Carabinieri) in occasione di un sinistro stradale. Cassazione civile Sentenza n. 18757/2017

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Sul valore probatorio del rilevamento tecnico dei Carabinieri in occasione di un incidente stradale

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18757 del 28 luglio 2017 affronta l'interessante tema dell'efficacia probatoria dei rapporti di servizio stesi dalla forze dell'ordine in occasione delle uscite di accertamento di avvenuti indicenti stradali, e in tema di qualificazione della natura di tali atti. Nel caso di specie trattavasi da un lato di una relazione di servizio dell'uscita e dall'altra parte di un rilevamento tecnico effettuato dai Carabinieri in occasione di un sinistro stradale.

La questione non è nuova, tant'è che la sentenza richiama espressamente il precedente delle Sezioni Unite, in verità datato (Sentenza n. 215 del 09/04/199), secondo il quale costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge.

Afferma, pertanto, la Suprema Corte: "nè la relazione di servizio redatta dai Carabinieri in data 10 luglio 2001, nè il successivo rilevamento tecnico descrittivo del 30 luglio 2001 hanno natura di atto pubblico".

Quanto al valore probatorio di detti documenti, aggiunge la Corte di Cassazione, essi " ... non sono espressione di una funzione pubblica certificativa e, dunque, costituiscono semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova".

Tuttavia è pur sempre un pubblico ufficiale colui che ha steso la relazione o il rilievo tecnico. Ed infatti una certa resistenza probatoria è data ai dati riguardanti l'attività direttamente svolta dal pubblico ufficiale. Da altro canto si conferma l'efficacia di atto pubblico del verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada.

Afferma la Corte: " ... In particolare, tali atti fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni; queste circostanze fattuali, difatti, non costituiscono - come s'è già detto - oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine (diversamente da come accade per i verbali di constatazione della violazione delle norme del codice della strada)".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 18757 28/07/2017:

 

Svolgimento del processo

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