L'Ufficiale Giudiziario deve svolgere ricerche prima di dichiarare l'irreperibilità ex 143 c.p.c.
Notifica ex art. 143 c.p.c. L'Ufficiale Giudiziario deve svolgere ogni ricerca, anche presso l'anagrafe, tesa ad accertare l'irreperibilità, dandone atto nella relata di notifica. Cassazione civile Ordinanza n. 8638/2017

Nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario, pur in possesso di un certificato anagrafico che attesta la residenza, non trova il destinatario del plico da notificare, nel senso che non vi è alcuna indicazione nel campanello o citofono dello stabile, come si deve comportare? Al quesito risponde il provvedimento della Corte di Cassazione civile, Ordinanza n. 8638 del 03 aprile 2017.
Nel caso di specie l'Uff. Giudiziario recatosi all'indirizzo non trovava corrispondenza fra il nome e cognome della destinataria e la dicitura nel campanello, ove si leggeva "Famiglia S.". Nella realtà S. era il cognome del marito (defunto) della destinataria. L'Uff. Giudiziario riteneva quello l'ultimo luogo di residenza della destinataria del plico e notificava ai sensi dell'art. 143 del cod. proc. civ. presso la casa comunale dell'ultima residenza. Si riporta l'art. 143 c.p.c.
143. Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
2. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte
Trattandosi di un decreto ingiuntivo la signora destinataria dell'atto non aveva proposto opposizione nei termini non essendo venuta a conoscenza del deposito presso la casa comunale. Avanti la Corte di Cassazione il ricorrente lamentava la irregolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso un chiaro difetto della normale diligenza richiesta dall'art. 148 c.p.c., all'Ufficiale Giudiziario, ai fini dell'esecuzione della notificazione.
La Corte di Cassazione accoglie.
Secondo la S.C. l'Ufficiale Giudiziario " ... è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine ..." Non solo lo stesso è tenuto, altres', a darne ".. conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".
Pertanto, l'Uff. Giudiziario oltre a svolgere le suddette ricerche deve darne conto in modo esaustivo nella relata di notifica, dalla quale si dovrà essere in grado di evincere quale sia stato l'iter seguito dall'Uff. Giud. per giungere alla convinzione che di reale irreperibilità si tratti. Sarà, quindi, nulla la notifica nella qui relazione si legga che l'Ufficiale Giudiziario si era limitato al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca.
La decisione ricade in un territorio non completamente pacifico se si tiene in considerazione che giudici del merito hanno talvolta deciso in senso difforme, e non solamente quelli prodromici alla pronuncia qui commentata. Si cita, ad esempio, Trib. Firenze Sez. lavoro, 27/04/2016, secondo il quale "L'omessa indicazione nella relata delle ricerche anche anagrafiche effettuate dall'ufficiale giudiziario delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, non costituisce causa di nullità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c.".
--------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017:
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 18/5/2015, la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva proposta da B.G. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti dalla società Gia.Fra.Ma. s.r.l..
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!