Usura bancaria: si elidono tutti gli interessi, corrispettivi e moratori
Cambio di rotta su anatocismo e usura. La nullità si estende a tutti gli interessi e non soltanto a quelli usurai moratori. Gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano. Cassazione Ordinanza n. 23192/2017

Un revirement giurisprudenziale?
La Suprema Corte con l’ordinanza della Sezione VI n. 2319 del 4 ottobre 2017 ha forse dato vita ad un cambio di rotta aderendo all’interpretazione onnicomprensiva della sanzione di cui all’art. 1815, co. 2, c.c. (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), ossia la non debenza di tutti gli interessi pattuiti in un contratto di mutuo a fronte dell’usurarietà (originaria) dei soli interessi di mora.
2. Il fatto e la quaestio iuris
L’istituto bancario istava l’ammissione al passivo per un credito vantato in forza di un contratto di mutuo fondiario. Tuttavia il Tribunale1, concordemente a quanto aveva statuito il giudice delegato, riteneva che la banca dovesse essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, in quanto dalla c.t.u. era emersa un’ipotesi di usura originaria, nella specie la pattuizione oltre soglia del tasso degli interessi moratori. Dunque, secondo il Tribunale, posta la pattuizione usuraia del tasso di mora, ai sensi dell’art. 1815 c.c. la clausola era nulla con conseguente non debenza di alcun interesse, elidendo tanto gli interessi viziati da usura quanto gli interessi corrispettivi.
Allorché l’istituto bancario ricorreva per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della l. 108/1996, in quanto, a suo dire, «il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia».
3. Il decisum
La Suprema Corte sulla scorta del dato normativo ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, posto che «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)».
A ben vedere, però, l’ordinanza è più eloquente di quanto possa sembrare. Ed infatti, così statuendo, senza nulla dire sull’elisione di entrambe le tipologie di interessi a fronte dell’usurarietà originaria dei soli interessi moratori, la Suprema Corte ha preso una netta posizione, accogliendo l’interpretazione dell’art. 1815, co. 2, c.c. secondo cui, in caso di pattuizione usuraria degli interessi, la clausola è nulla e nessun interesse, neppure corrispettivo, è dovuto al mutuante e ciò a prescindere dal fatto che l’usurarietà involga solo gli interessi moratori.
La VI Sezione potrebbe aver dato vita ad un revirement, mostrando adesione alla tesi sostenuta da alcuni giudici di merito (Corte d’appello di Venezia, Sez. III Civile, n. 342 del 18/02/2013, Tribunale di Parma 14/07/14; Tribunale Padova 8/05/14, Corte di Appello di Roma, II Sez. Civile n. 4323 del 07/07/2016, Tribunale di Bari 08/10/2016, Tribunale di Benevento 25/10/2016 ed infine proprio Tribunale di Matera, decreto del 19/05/2016), piuttosto che a quella invece propugnata proprio dalla Suprema Corte che postulava appunto la non debenza dei soli interessi usurari.
4. Breve considerazione sul “cumulo”. Nessuna apertura al riguardo
Una piccola chiosa, infine, sul cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento dell’usurarietà, posto che la prima lettura dell’ordinanza ha fatto ritenere ai più che la Suprema Corte si fosse espressa a favore di tale cumulo.
Si legge nell’ordinanza che la Suprema Corte ha ritenuto apodittica l’argomentazione del Tribunale, «il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)».
Non tacendo che si tratta di un inciso che sembra non coniugarsi con il contesto del ricorso, posto che il Tribunale ha invece ritenuto superato il tasso soglia rinvenendo all’uopo l’usurarietà degli interessi moratori, non traspare nessuna apprezzabile apertura circa il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento dell’usurarietà dell’operazione di finanziamento. Piuttosto, l’inciso sembra ribadire l’impossibilità di accertare l’usurarietà attraverso la stretta sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Invero, la Corte si limita a sottolineare che non può escludersi l’usurarietà per il sol fatto che non è positivamente valutabile la sommatoria “mera” tra interessi corrispettivi e moratori, ammettendo al contrario che l’accertamento dell’usurarietà può e deve avvenire a prescindere da tale sommatoria. La IV Sezione, dunque, altro non fa che correggere il metodo di accertamento, dovendosi guardare ad altre valutazioni e calcoli (nel caso di specie, è bastato il superamento “originario” del tasso soglia da parte del tasso di interessi moratori), non potendosi escludere aprioristicamente l’usurarietà della pattuizione dall’infondatezza del metodo della sommatoria.
Semmai la Suprema Corte ha mostrato piena apertura a valutazioni e calcoli diversi dal mero cumulo aritmetico al fine di accertare l’eventuale natura usuraria del finanziamento.
Dott. Andrea Diamante
______________
1 Tribunale di Matera
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Ordinanza n. 23192 del 04/10/2017:
Rilevato che:
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!