Videoriprese: pianerottolo e scale condominiali non sono attinenti alla vita privata

Privacy: non costituisce interferenza nella vita privata (art 615-bis c.p.) l'installazione di una videocamera sul pianerottolo condominiale. Cassazione Sentenza n. 34151/2017

Videoriprese: pianerottolo e scale condominiali non sono attinenti alla vita privata

1. La massima

«Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese»

 

2. Introduzione. Interferenza illecita nella vita privata ex art. 615-bis cod. pen..

Il tema dell'installazione di videocamere a tutela del proprio patrimonio ha sempre destato il problema della contemperazione tra diritto di sorveglianza e tutela della privacy.

A tal proposito, il reato che rileva è quello di cui all'art. 615-bis co. pen., vale a dire interferenza illecita nella vita privata, che punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 cod. pen., ovvero chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini così ottenute.

La sentenza sentenza 30 maggio – 12 luglio 2017, n. 34151 della V Sezione della Suprema Corte ha fatto il punto sulla questione della qualificazione del pianerottolo e delle scale condominiali, invero se detti ambienti possano annoverarsi tra i luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., dunque se sono funzionale a consentire l'eplicazione della vita privata.

 

3. Il fatto

Un condomino di uno stabile veniva condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente alla porta, la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale, videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera.

La telecamera inquadrava anche la porta d’ingresso dei vicini, prospiciente quella dell’imputato, che lasciavano aperta l’anta della finestra che illuminava il pianerottolo condominiale per evitare l’indebita interferenza.

La Corte d’appello però assolveva l'imputato per insussistenza del fatto, stante che ad avviso della Corte il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora di cui all’art. 614 cod. pen. e la telecamera aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del'imputato e solo parte del pianerottolo, tant’è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.

 

4. La quaestio iuris

La parte civile proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la cattiva interpretazione che la Corte d’appello abbia male interpretato l’art. 615-bis e la giurisprudenza formatasi sul punto, in quanto il pianerottolo condominiale costituisce “appartenenza” di un luogo di “privata dimora” ai sensi dell’art. 614 cod. pen.

Dunque, viene posta la questione relativa alla qualificazione del pianerottolo condominiale, con riferimento ad una presunta giurisprudenza vertente a riconoscere tale spazio fisico appartenenza di un luogo di privata dimora.

 

5. Il decisum

La Suprema Corte parte dalla funzione dell’art. 615-bis cod. pen., ossia la tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., e quindi l’abitazione, i luoghi di privata dimora e le “appartenenze” di essi. Tali sono gli spazi in cui si estrinseca la vita privata di qualunque soggetto e in modo da sottrarla ad ingerenze esterne. La tutela penale apprestata dall'art. 615-bis cod. pen. riguarda proprio tali interferenze altrui, interferenze che possono esplicarsi nell'accesso senza il consenso del titolare del diritto, ovvero nella lesione della riservatezza di ciò che avviene in quello spazio.

Chiarito ciò, la Corte prende posizione sulla qualificazione da attribuire al pianerottolo condominiale così come alle scali condominiali, in particolare se tali ambienti possano annoverarsi tra quelli di cui all'art. 614 cod. pen..

Posto che gli ambienti di cui all'art. 614 cod. pen. assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da qualsivoglia ingerenza o interferenza esterna non voluta, la V Sezione ritiene impossibile una tale qualificazione in ordine alle scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, perché destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti. Di tal ché la tutela penalistica approntata dall’art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese.

 

6. Alcuni recenti precedenti

La questione sulla qualificazione degli spazi condominiali comuni, nel senso di una loro assimilazione agli ambienti di cui all'art. 614 cod. pen., presupposto ineludibile per far ricorso alla tutela penale di cui all'art. 615-bis cod. pen. è già stato oggetto di attenzione della Suprema Corte.

All'uopo la Suprema Corte ha richiamato alcuni precedenti secondo cui è stata esclusa l'interferenze illecita nella vita privata nel caso di videoriprese del pianerottolo di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale1, ovvero con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale2, ovvero ancora con riguardo alle riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso3.

La Suprema Corte ha inoltre ritenuto non integrato il delitto di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis cod. pen. nel caso di riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di "domicilio", di "privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza4.

 

Dott. Andrea Diamante

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1Cass., Sez. II, 10 novembre 2006, n. 5591.

2Cass., Sez. I, 25 ottobre 2006, n. 37530.

3Cass., Sez. V, 29 ottobre 2008, n. 44701.

4Cass., Sez. II, 3 gennaio 2013, n. 71; Sez. V, 29 ottobre 2008 n. 44701.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, sez. V Penale Sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017

Presidente Bruno – Relatore Settembre

Ritenuto in fatto

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