L'animale d'affezione può essere un "bene di consumo", trovando applicazione il codice del consumo
L'animale costituisce bene giuridico possibile oggetto di compravendita e l'animale d'affezione può qualificarsi anche come "bene di consumo" ai sensi dell'art. 128 c.d.c.. Cass. sentenza n. 22728/2018.

Le massime
«La compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto».
«Nella compravendita di animali da compagnia o d'affezione, ove l'acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto».
Così la Suprema Corte con la sentenza della Sezione II n. 22728 del 20/06/2018 – 25/09/2018, che offre anche un interessante excursus sul concetto di bene e cosa (bonum e res), sulla loro differenza e su come gli animali rientrino nel concetto giuridico di bene, beneficiari di tutela giuridica e mai titolari di diritti di tutela.
Il fatto e la quaestio iuris
A seguito dell'acquisto di un cane in data poi risultato affetto da grave cardiopatia congenita, l'acquirente conveniva in giudizio il venditore dinanzi al Giudice di Pace chiedendone la condanna alla parziale restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale rigettavano la richiesta attorea, ritenendo tardiva la denuncia del vizio da parte dell'attore acquirente, effettuata oltre il termine decadenziale di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.. Il Tribunale riteneva che la normativa prevista dal codice del consumo non potesse essere applicata in materia di compravendita di animali, trovando invece applicazione l'art. 1496 c.c. secondo cui «Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono». Da ciò si è ricavato che in assenza di leggi speciali e di usi locali dovesse trovare applicazione la disciplina di diritto comune, quindi il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia del vizio.
L'acquirente, quindi, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1496 c.c. e degli artt. 128 e 135 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. codice del consumo). Invero, il ricorrente sosteneva che l'animale d'affezione doveva ricomprendersi nel novero del "bene di consumo" ex art. 128 c.d.c, qualificandosi quindi l'acquirente come "consumatore" quando l'acquisto non fosse collegato all'esercizio di attività imprenditoriale o professionale.
Il decisum
Nell'esperienza giuridica vanno considerati come "cose" anche gli animali1, distinguendosi – escludendo gli animali "selvatici" – tra animali "da reddito", utilizzati per il lavoro o per la produzione, e animali "da compagnia" o "d'affezione", ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 28/02/2010 «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari».
L'animale è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto2 e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica3, dovendosi intendere la comune espressione "diritti degli animali" in senso atecnico, agiuridico4.
L'art. 810 c.c. definisce i beni come «le cose che possono formare oggetto di diritti» e il diritto civile, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere "cose mobili", beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161 e 2052 c.c.) ovvero di rapporti negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1645 c.c.). Gli animali possono quindi costituire oggetto di compravendita (art. 1470 c.c.) e lo stesso codice civile disciplina specificamente la compravendita di animali nell'apposita fattispecie di cui all'art. 1496 c.c., appunto rubricato "Vendita di animali".
Certo che l'animale costituisce bene giuridico possibile oggetto del contratto di compravendita, deve altresì ritenersi che l'animale d'affezione possa qualificarsi anche come "bene di consumo" ai sensi dell'art. 128 c.d.c. (D.Lgs. 206/2005). In tema di vendita di beni di consumo si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo.
Invero, l'interpretazione dell'art. 1496 c.c. deve tener conto della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore. L'art. 135, co. 2, c.d.c., infatti, stabilisce in tema di contratto di vendita che le disposizioni del codice civile si applicano «per quanto non previsto dal presente titolo» e l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 c.d.c., stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo "Dei contratti in generale" «si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore».
Ricorrendo tutti i presupposti di cui al codice del consumo per l'applicabilità della disciplina speciale, non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta dal codice. Orbene, «non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo"».
Pertanto, quandunque si qualifichi il compratore come "consumatore", deve trovare applicazione il disposto dell'art. 132 c.d.c., che deroga alla disciplina dell'art. 1495 c.c., stabilendo che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta «se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto».
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 «L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali (basti pensare, subito dopo l'unificazione dell'Italia, al codice Zanardelli, che puniva gli atti crudeli, le sevizie e i maltrattamenti verso gli animali; fino alla più recente legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel libro II del vigente codice penale il nuovo "Titolo IX-bis", denominato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", configurando, a tutela degli animali, una apposita serie di delitti in luogo delle precedenti contravvenzioni)».
2 «Ed il crescente ruolo che negli ultimi decenni hanno assunto gli animali da compagnia nella società contemporanea ha indotto uno speciale rafforzamento della loro tutela giuridica; rafforzamento attuato, principalmente, con la L. 14 agosto 1991, n. 281, (c.d. "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo") e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. 4 novembre 2010 n. 201». «La diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo; e si sono prospettate, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art. 8 della richiamata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia), problematiche di tutela giuridica un tempo ignote».
3 «Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti.
L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. "capacità giuridica" (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche».
4 «...con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza n. 22728 dep. 25/09/2018
Svolgimento del processo
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