Competenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a multe per violazione Codice della Strada

Sulla natura della competenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada si esprime la Corte di Cassazione a SS. UU. civili Sentenza n. 10263/2018

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Competenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a multe per violazione Codice della Strada

La questione oggetto di rimessione.

La terza sez. della Corte di Cassazione evidenziando delle incertezze in recenti pronunzie di legittimità in ordine all'esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada, rimetteva la questione al Presidente e, conseguentemente, alle Sezioni Unite. In particolare la questione riguardava:

“la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e se debba distinguersi tra opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art.6 del d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 e l'opposizione al verbale di accertamento ex art 7 del citato d.lgs e se gli stessi criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354”.

Secondo le SS.UU. del 2015 la peculiare competenza coinvolta andrebbe qualificata come prioritariamente per materia e non invece esclusivamente per valore, operando quest'ultimo criterio solo in via sussidiaria.

La questione allora affrontata scaturiva dal differente caso concreto ogetto del giudizio, trattandosi non di semplice opposizione alla sanzione pecuniaria bensì di opposizione a fermo amministrativo il quale, analogamente al preavviso di fermo, era discusso se si tratti di atto endo-esecutivo oppure prodromico all’esecuzione (in materia esecutiva la competenza è del Tribunale, ancora per un po': 31 ottobre 2021).

Secondo le SS.UU. del 2015 il fermo si qualifica quale misura puramente afflittiva in quanto volta ad indurre il debitore all'adempimento avendo il concessionario il potere di intraprendere altrimenti l’azione esecutiva.

 

La decisione.

Le Sezioni Unite scorrono illustrandole le modifiche legislative che hanno condotto all’attuale configurazione degli “artt. 6 e 7 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, che oggi sono le uniche norme regolatrici della materia”.

L’entrata in vigore della semplificazione dei riti (D. Lgs. 150/2011) ha delineato un quadro normativo che viene così descritto dalla Corte.

 

L'art. 6 (D.Lgs. 150/2011) prevede che

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace.

4. L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro (30 milioni di lire);

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge Assegni), dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Quindi per questi ultimi casi (materia di Codice della Strada con sanzione divesa da quella pecuniaria) si torna alla competenza del Giudice di Pace.

Il quadro che ne esce riguardo alle norme appena viste sembrerebbe un misto fra competenza per materia e competenza per valore. Tuttavia secondo le SS.UU. trattasi sempre del criterio della competenza per materia.

 

Per quanto riguarda più specificamente il Codice della Strada, afferma la Corte, “la normativa di riferimento in materia di opposizione a verbale di accertamento è costituita dagli artt. 201, 203, 204 bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e succ. mod. e dall'art. 7 del d.lgs n. 150 /2011”.

Le strade sono, come noto, quelle del ricordo al prefetto ai sensi dell’art. 203 CdS o del ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 204-bis.

 

Per il ricorso all’autorità giudiziaria l'art. 7 del D.Lgs. 150/2011 prevede che:

1). Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità , entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

 

Se viene intrapresa la strada del ricorso prefettizio, invece, ricorda la Corte il prefetto, nell'ipotesi di emissione di ordinanza-ingiunzione di non accoglimento dell'opposizione può essere comunque proposto ricorso al giudice e, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, si applica questa volta l'art. 6 (e non l’art. 7), che disciplina l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione emesse anche ai sensi della legge n. 689 del 1981.

 

Tornando al quesito iniziale ci si chiede, quindi: da questo complesso normativo qual è la natura della competenza del Giudice di Pace?

Affermano le Sezioni Unite “si può rilevare che il legislatore ha trattato tali controversie con una tecnica legislativa che ha dato rilievo all'oggetto della domanda, considerato però non per il suo valore monetario, ma per una serie di profili differenti che portano a ritenere che il riparto della competenza sia determinato soprattutto con il criterio della materia”.

Tale predilezione del criterio non viene meno, secondo la Corte, neppure nella previsione della competenza del Tribunale per sanzioni superiori ad un determinato valore. E afferma: “l'art.22 bis , ai fini della ripartizione della competenza verticale fra Giudice di Pace e Tribunale, non fa riferimento alla somma indicata dall'attore, ma bensì all'ipotesi di violazione per cui e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; di violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, per cui e' stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; di sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima”.

Non quindi sul valore della domanda ma il valore determina una differenziazione di materia, ripartita fra Tribunale e Giudice di Pace.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS. UU. civili Sentenza n. 10263 del 27/04/2018

 

Fatti di causa

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