Culpa in vigilando: la presenza è il primo dovere di diligenza di precettori e maestri d'arte
Responsabilità del maestro d'arte per danni subiti dall'apprendista minorenne. Obbligo minimo quello della presenza. Cassazione civile Ordinanza n. 14216/2018

1. La massima
«Il precettore od il maestro d'arte, per liberarsi dalla presunzione di colpa posta a loro carico dall'art. 2048 c.c., hanno l'onere di provare che nè loro, nè alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. (...)primo dovere di precettori e maestri è quello della presenza».
Così la Sezione VI civile, con l'ordinanza 17/04/2018 – 04/06/2018, n. 14216.
2. Il fatto e la quaestio iuris
All'interno di un esercizio commerciale perdeva la vita un apprendista minorenne a seguito di una colluttazione con un altro apprendista anch'esso minorenne, colluttazione che avveniva quando il titolare era assente. Quindi i genitori della vittima agivano in giudizio contro i genitori del minorenne responsabile di omicidio e contro il titolare dell'esercizio commerciale in quanto maestro d'arte per sentirli condannare al risarcimento del danno cagionato.
Il Tribunale1 accoglieva la domanda attorea nei confronti dei genitori del minore responsabile dell'omicidio, mentre la rigettava nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale. L'appello dei convenuti veniva dichiarato inammissibile.
I genitori del minore responsabile proponevano quindi ricorso per cassazione lamentando, tra le altre, la violazione di legge con riferimento all'art. 2048 c.c., quindi con riferimento alla disciplina sulla responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.
In particolare, i ricorrenti deducevano l'erronea valutazione circa l'esclusione della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c., asserendo di avere ampiamente dimostrato di avere impartito al proprio figlio minore una buona educazione, non potendosi invece trarre la prova della culpa in educando dalle sole modalità con cui veniva commesso il fatto illecito.
Inoltre, i ricorrenti denunciavano la medesima violazione con riferimento al rigetto della domanda di regresso formulata nei confronti del datore di lavoro o maestro d'arte del proprio figlio minore, del quale era stata accertata l'assenza dall'esercizio commerciale al momento del fatto e ciò nonostante non gli si attribuiva la culpa in vigilando.
Il decisum
La Suprema Corte smentisce l'assunto difensivo secondo cui non sarebbe consentito al giudice di merito ritenere dimostrata la culpa in educando sulla base delle sole modalità del fatto illecito2, posto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato il principio opposto secondo cui «l'inadeguatezza dell'educazione impartita può essere desunta dalle modalità dello stesso fatto illecito»3.
Diverso è il caso della dedotta culpa in vigilando attribuita al titolare dell'esercizio commerciale in qualità di precettore o maestro d'arte4.
Il Tribunale accertava in facto che al momento dell'omicidio avvenuto all'interno del negozio il titolare non era presente, tuttavia riteneva in iure che questi non versasse in culpa in vigilando perché «arrivato solo dieci minuti dopo i fatti», così incorrendo in una falsa applicazione dell'art. 2048 c.c., consistita nel non applicare la presunzione ivi prevista ad una fattispecie concreta che ne imponeva invece l'applicazione.
Invero, il terzo comma dell'art. 2048 c.c. pone in capo al precettore o al maestro d'arte l'onere di dimostrare «di non aver potuto impedire il fatto», ossia di dimostrare l'imprevedibilità o l'inevitabilità del fatto dannoso, quindi che si tratti di caso fortuito e di conseguenza l'assenza di colpa. Principio ben sintetizzato nel brocardo "casus fortuitus non est sperandus, et nemo tenetur divinare"5.
Invero, è colpevole solo chi, pur potendo prevedere o prevenire l'evento dannoso, non se lo prefiguri o non lo prevenga, mentre va in carenza di colpa chi non può prevedere un evento imprevedibile o prevenire un evento inevitabile6.
Ciò posto, il primo dovere di precettori e maestri è proprio quello della presenza7, principio ripetutamente affermato in tema di infortuni scolastici.
Invero, per l'imprenditore o l'artigiano che assuma un apprendista tale dovere è desumibile quale precetto generale ax art. 1176 c.c., principale criterio di valutazione della colpa professionale, tale essendo quella del precettore o maestro d'arte. Di talché il precettore o maestro d'arte per liberarsi dalla presunzione di cui all'art. 2048 c.c. deve provare che nè lui, nè alcun altro precettore "diligente" ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. nella medesima situazione (eiusdem generis et condicionis) avrebbe potuto evitare il danno, stante comunque che il "precettore medio" di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. non avrebbe mai lasciato solo un apprendista minorenne8.
Il Tribunale dunque ha trascurato di applicare la presunzione di cui all'art. 2048 c.c., in mancanza di prova liberatoria e nonostante avesse accertato che il precettore tenne in concreto una condotta non conforme al canone della diligenza.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Marano, sentenza n. 5831 del 17/04/2014. Appello dei convenuti dichiarato inammissibile.
2 La Corte dichiara inammissibile il relativo motivo in quanto «stabilire se dei genitori abbiano o non abbiano diligentemente assolto l'onere di educazione dei figli, ad essi imposto dall'art. 147 c.c., è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. Da un lato, pertanto, l'art. 2048 c.c. non può dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto sussistente od insussistente la prova d'una adeguata educazione; dall'altro lato quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità».
3 Sez. 3, n. 24475 del 18/11/2014; Sez. 3, n. 26200 del 06/12/2011. Tale principio è assolutamente pacifico da oltre mezzo secolo, essendo stato affermato già da Sez. 3, n. 1518 del 09/06/1960.
4 Motivo accolto e sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello.
5 In sentenza è possibile apprezzare una breve dissertazione storica del principio di diritto.
6 Sez. 3, n. 2463 del 03/03/1995.
7 Ex multis, Sez. 3, n. 9742 del 07/10/1997; Sez. 3, n. 2342 del 07/06/1977.
8 Senza contare il precetto speciale ex art. 11, co. 1, L. 25/1955 vigente all'epoca dei fatti, che impone al datore di lavoro l'obbligo di «impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato», cosa che non può avvenire inter absentes. La L. 25/1955 recante "Disciplina dell'apprendistato" è stata abrogata dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 7, co. 6, decreto anch'esso successivamente abrogato.
In questa Rivista vedi anche Tribunale di Trento Sentenza n. 299 del 24/03/2016 in "Danni all'alunno: responsabilità della scuola e prova liberatoria" e Cassazione n. 3695/16 in "Caduta dell'alunno nello spogliatoio: responsabilità della scuola e onere della prova".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018
Svolgimento del processo
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