DdL Anticorruzione: ordinamento penitenziario, operazioni sotto copertura e sanzioni interdittive
Le novità del ddl anticorruzione in materia di ordinamento penitenziario, operazioni sotto copertura e sanzioni interdittive. Schede esplicative

Il D.d.L. n. 955/2018 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è stato approvato dal Parlamento.
Di seguito una scheda delle modifiche apportate all'Ordinametno penitenziario, alle operazioni sotto copertura di cui alla L. 146/2006 e alla disciplina delle sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. 231/2001.
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Ordinamento penitenziario
Disposizione modificata |
Contenuto della modifica |
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti: art. 4-bis, L. 354/1975, modifica comma 1.
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L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i reati di peculato (art. 314, co. 1, c.p.) concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, co. 1, c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) con riferimento anche al corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino a norma dell'articolo 323-bis, co. 2, c.p. (adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite). |
Affidamento in prova al servizio sociale: art. 47 L. 354/1975, modifica comma 12. |
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. |
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Operazioni sotto copertura L. 146/2006
Disposizione modificata |
Contenuto della modifica |
Operazioni sotto copertura: art. 9 L. 146/2006, sostituzione co. 1 lett. a).
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La non punibilità è estesa con riferimento ai reati di concussione (art. 317), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater co. 1), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320) con riferimento anche al corruttore (art. 321), istigazione alla corruzione (art. 322) e peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), traffico di influenze illecite (art. 346-bis), turbata libertà degli incanti (art. 353), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies), Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di moneta (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501), manovre speculative su merci (art. 501-bis), estorsione (art. 629 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), usura (art. 644), promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 1, TU Immigrazione). Inoltre, la non punibilità si estende agli operanti che corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali. |
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Sanzioni interdittive D. Lgs. 231/2001
Disposizione modificata |
Contenuto della modifica |
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: art. 25 D.Lgs. 231/2001, sostituzione commi 1 e 5 e introduzione comma 5-bis. |
Anche in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (346-bis c.p.) si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, come per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio con riferimento anche al corruttore (art. 321) e istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
Aumento della durata delle sanzioni interdittivi con differenziazione in base alla qualifica del soggetto responsabile nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3: - non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, co.1, lett. a)) - non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti (art. 5, co. 1, lett. b)).
Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, quindi non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
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Sanzioni interdittive: art. 13 D.Lgs. 231/2001, modifica comma 2. |
Deroga alla durata generale delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) con riferimento a quanto previsto dal riformato comma 5 dell'art. 25 (non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, ovvero non inferiore a due anni e non superiore a quattro). |
Durata massima delle misure cautelari: art. 51 D.Lgs. 231/2001, modifica commi 1 e 2. Limiti di fatto invariati |
La durata delle misure cautelari disposte dal giudice non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. |
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale