Divorzio e Tenore di vita: la giusta via di mezzo è ora il criterio compensativo-perequativo
Fra il va e vieni del tenore di vita in costanza di matrimonio vince il criterio compensativo-perequativo. Cosa significa? Cosa cambia con l’ultimo arresto delle SS.UU. in materia di divorzio. Sentenza n. 18287/2018

Principio di diritto.
"Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Era balzata all’onore della cronaca la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/20171 con la quale, si era affermato, era stato messo in pensione il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio ai fini del calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge divorziato più debole.
Varie voci si erano sollevate per sottolineare che non era propriamente andato in pensione il tenore di vita e che il ragionamento della S.C. andava meglio compreso stante la suddivisione del ragionamento logico giuridico in due fondamentali fasi, quella della valutazione dell’an debeatur (se sia dovuto l’assegno di mantenimento) e quella del quantum debeatur, ai fini del quale ultimo avrebbero dovuti venire considerati tutti gli elementi dettati dalla normativa2.
A distanza di solo un anno arriva la Sentenza n. 18287 del 11 Luglio 2018 della Corte di Cassazione a SS.UU. civili, che tenta di mitigare i clamori dell’arresto del maggio 2017 e definire in modo uniforme la materia, in osservanza della funzione nomofilattica tipica degli interventi delle Sezioni Unite.
Cerchiamo di sintetizzare le ben 38 pagine della sentenza delle SS.UU. e meglio comprendere il principio di diritto, di primo acchito assai oscuro per i non addetti alla materia.
Le SS. UU. confermano la duplicità del ragionamento logico giuridico (an e quantum) e si soffermano sulla prima parte. Qui risiede la novità.
La decisione meglio si comprende se si ha presente il caso concreto dal quale prende le mosse.
Il caso concreto.
Con sentenza di primo grado la moglie otteneva un cospicuo assegno di divorzio a carico del marito. Con sentenza di secondo grado, in totale riforma dell’esito del primo grado, veniva annullato l’assegno di mantenimento.
La Corte d’appello aveva applicato il nuovo orientamento espresso dalla su citata sentenza del maggio 2017 (11504/2017) secondo il quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto.
La Corte d’appello, pur dando atto che le capacità economiche dell’ex marito fossero in modo rilevante superiori a quelle della ex moglie, chiariva che la appellata era titolare di uno stipendio considerevole, nonché possedesse un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore importante.
In stretta applicazione dei principi espressi dal nuovo orientamento di legittimità, quindi, veniva a mancare il diritto al sostegno assistenziale, proprio dell’assegno di divorzio.
La ricorrente per cassazione fonda le proprie argomentazioni sulla questione che subito citiamo e che è stata la chiave di volta, l’argomento decisivo, per spostare la giurisprudenza della Suprema Corte. Afferma la ricorrente che “l'applicazione del criterio dell'autosufficienza economica è foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente deve mutare radicalmente la propria conduzione di vita”.
Vogliamo spiegarla ancora meglio con parole semplici?
Afferma la ex moglie: è ben vero che possiedo e ho discrete possibilità economiche ma avrei potuto avere molto di più se non mi fossi sacrificata per la famiglia, rinunciando alla carriera e ai miei interessi economici, allevando figli e sostenendo gli interessi del marito che, grazie a me, invece, adesso si ritrova benestante e con un reddito ben oltre il mio. In sostanza, afferma la ricorrente, il marito ora ha redditi che ha potuto produrre grazie al mio contributo.
Alla luce di quanto appena descritto in semplici parole ben possiamo comprende il significato che le SS.UU. attribuiscono al criterio compensativo-perequativo.
La decisione.
Il principio di responsabilità e di autodeterminazione, secondo le SS.UU:, non deve essere valutato solamente dal momento della separazione ma deve riguardare l’intero percorso coniugale. Le SS.UU. criticano l’impostazione data dalla Sentenza del maggio 2017 e affermano: “Nella sentenza n. 11504 del 2017, invece, lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore”. Ciò non può e non deve essere.
E continua affermando: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”.
L’assegno non ha pura natura assistenziale e l’an debeatur non può essere determinato solamente in relazione alle capacità di autosufficienza del coniuge debole. E afferma che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, ha senz’altro una funzione assistenziale ma anche, ed in pari misura una funzione compensativa e perequativa.
Significa un ritorno all’assegno automatico che tenga conto del tenore di vita avuto dai coniugi durante il matrimonio?
Le Sezioni Unite prendono le distanze sia dalla sentenza SS.UU. 11490/1990 (che ha introdotto lo storico principio del tenore di vita) sia dalla sentenza 11504/2017. Lo scopo è quello di mantenere le distanze da un antistorico automatismo deresponsabilizzante dell’assegno automatico mitigando, tuttavia, le conseguenze negative che il nuovo indirizzo giurisprudenziale inaugurato un anno fa stava producendo.
Si tratta di un’opera “riequilibratrice”, come la definisce la stessa S.C.
Nel momento in cui deve essere valutato l’an il giudice non dovrà fermarsi all’esame della situazione patrimoniale del coniuge più debole ma dovrà “accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Ma non solo. Continuano le SS.UU. “... in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
E, infine, “Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso”.
Secondo le SS.UU. tutto questo ragionamento e nuova impostazione porta a definire che la “funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo”.
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2 - Vedasi una conferma meglio interpretata in Cassazione civile Ordinanza n. 28326/2017. Vedasi in “Assegno divorzile e tenore di vita in costanza di matrimonio: ancora una conferma”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione a SS.UU. civili Sentenza n. 18287 del 11/07/2018
FATTI DI CAUSA
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