Il figlio maggiorenne che rinuncia un'offerta di lavoro perde il diritto al mantenimento

L'obbligo di versare il mantenimento al figlio maggiorenne perdura fino a quando concrete possibilità di autosostentamento gli sono state offerte. Cassazione civile Ordinanza n. 22314/2017

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Il figlio maggiorenne che rinuncia un'offerta di lavoro perde il diritto al mantenimento

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 22314 del 25 settembre 2017, ha confermato una sentenza di merito che aveva tolto l'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne (oramai trentacinquenne) fino a quel momento versato dal padre divorziato, nelle mani della madre.

La Corte ritiene corretto il principio, applicato dalla corte del merito, secondo il quale il versamento del'assegno di mantenimento deve essere giustificato dalla impossibilità o difficoltà, da parte del figlio, a trovare una fonte di autosostentamento.

Da parte del figlio maggiorenne deve esserci un concreto " ... impegno per la ricerca di un'occupazione lavorativa", la cui prova va valutata dal giudice del merito con proprio libero apprezzamento.

A fronte, poi, di un lavoro concretamente offerto, il figlio maggiorenne che lo rifiuta potrà vedersi revocato il diritto al mantenimento da parte del genitore separato/divorziato.

La Corte richiama, infatti, il principio oramai consolidatosi secondo cui:

"l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta".

Principio che impone l'onere della prova a carico del genitore onerato del mantenimento.


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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 22314 del 25/09/2017

 

FATTI DI CAUSA

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