Guida in stato di ebbrezza: possibile la non punibilità per tenuità del fatto

Si risolve in una tautologia la negazione della non punibilità fondata sull'assunto dell'elevata pericolosità della generica condotta di chi guida in stato di ebbrezza in piena notte. Cassazione penale Sentenza n. 24100/2018

Guida in stato di ebbrezza: possibile la non punibilità per tenuità del fatto

1. La massima

Nella guida in stato di ebbrezza, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai fini della non punibilità richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito e che devono essere conseguentemente espresse in motivazione, risolvendosi invece in una tautologia la negazione della non punibilità fondata sull'assunto dell'elevata pericolosità della generica condotta di chi guida in stato di ebbrezza in piena notte.

 

2. La quaestio iuris

L'imputato veniva condannato in entrambi i gradi di merito1 per il reato di guida in stato di ebbrezza – con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro – di cui all'art. 186 comma 1 lett. b) c.d.s., aggravato per essere stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 ex art. 186 comma 2-sexies c.d.s..

I giudici di merito negavano l'applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sull'assunto che «avuto riguardo alle modalità della condotta ed all'entità dello stato di ebbrezza, nonché alla circostanza per cui il D. guidava il veicolo in piena notte [...], il fatto [...] non può essere affatto considerato di particolare tenuità, considerata l'elevata pericolosità di tale comportamento».

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la condanna alla pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ritenendo illegittima l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., all'uopo richiamando un precedente secondo cui è da escludere che la previsione di una soglia di punibilità (i tassi alcolemici) sia di per sé ostativa all'applicabilità della citata causa di non punibilità2.

 

3. Il decisum

La IV Sezione chiarisce che nel reato di guida in stato di ebbrezza «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica: è la concreta manifestazione del reato a segnarne il disvalore». Occorre, dunque, compiere una valutazione relativa al fatto concreto, verificare se l'irripetibile manifestazione dell'illecito presenti un ridottissimo grado di offensività. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto, infatti, richiede sempre l'analisi della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, ineliminabile del giudizio di merito e quindi da esprimersi in motivazione.

Secondo la Suprema Corte alcune circostanze fattuali e soggettive contenute nell'atto di appello non risultavano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, che in motivazione non descriveva le modalità della condotta, limitandosi piuttosto ad una mera parafrasi della descrizione della fattispecie legale astratta, risolvendosi dunque l'argomentazione in una tautologia.

Inoltre le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, investite proprio del quesito di diritto "se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza", hanno già ritenuto l'assenza di ostacoli alla sua applicazione anche ai reati di pericolo astratto o presunto, sottolineando inoltre come la previsione di un valore soglia per la configurazione del reato svolge la sua funzione unicamente sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità del fatto richiede un vaglio delle manifestazioni in cui il fatto si è concretato.

La contravvenzione in esame si inscrive appunto nella categoria dei reati di pericolo presunto, in quanto la pericolosità è ritenuta una volta per tutte dal Legislatore, il quale individua comportamenti caratterizzati scientificamente ed empiricamente dall'attitudine ad aggredire il bene oggetto di protezione, non occorrendo nessuna indagine sulla fattispecie concreta e sulla concreta pericolosità. Tuttavia, la IV Sezione chiarisce che tale conformazione della fattispecie non fa perdere il suo ancoraggio all'idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo, per cui accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l'offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, con riferimento alla manifestazione del reato al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia quindi il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.

Per tali ragioni la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello Potenza, sentenza del 08/06/2014.

2 Cass., n.13681 del 25/02/2016. Vedi anche Cass. 42255/2017 in "Non punibile per tenuità del fatto sottrarsi all’alcoltest se non si cagionano incidenti"

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 24100 del 29/05/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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