La difesa congiunta non esclude il diritto all'intero compenso

Nel caso di difesa congiunta nel procedimento civile, ciascun avvocato conserva il diritto all'intero compenso, se non si prova una suddivisione delle prestazioni tra i due difensori. Cass. Civ., ordinanza n. 19255/2018

La difesa congiunta non esclude il diritto all'intero compenso

1. La massima

Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, rimanendo escluso il diritto all'intero onorario solo se risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica.

Così la II Sezione con l'ordinanza n. 19255 del 08/02/2018 – 19/07/2018.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato nei confronti dei suoi assistiti per il recupero di compensi professionali, si contestava il diritto dell'avvocato ad ottenere l'intero compenso a fronte di un incarico affidato a due legali, stante la difesa congiunta e dunque il dirittosolo ad una quota parte del compenso complessivamente stabilito in sentenza.

Il Tribunale respingeva l'opposizione1 ritenendo provato che l'avvocato ingiungente avesse svolto il mandato difensivo insieme ad altro professionista, seguendo tutte le fasi del contenzioso e maturando ai sensi dell'art. 7 DM 127/2004 il diritto al compenso per l'attività effettivamente prestata in favore del cliente. In sede di appello2 si riteneva la partecipazione dell'avvocato alle varie fasi del contenzioso, con conseguente maturazione del relativo diritto al compenso.

Con ricorso per cassazione i ricorrenti lamentano, per quanto qui importa, la violazione degli artt. 7 DM 127/04 e 360 n. 3 c.p.c. perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che in presenza di mandato congiunto affidato a due difensori il compenso unico previsto dalla tariffa avrebbe dovuto essere dimidiato ed attribuito ai predetti in ragione della metà per ciascuno.

 

3. Il decisum

La Suprema Corte3 ricorda che l'art. 7 D.M. 147/1994 stabilisce che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 L. 794/1942, principio oggi trasfuso nell'art. 7 D.M. 585/1994.

Il diritto all'intero onorario rimane escluso se risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati4.

Nel caso di specie, l'avvocato ingiungente aveva invece provato di avere svolto tutte le prestazioni per le quali ha richiesto il compenso, nessuna esclusa, non giustificandosi dunque alcuna decurtazione del suo compenso, come emerso anche dalla testimonianza dell'altro avvocato incaricato della difesa.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

___________

1 Tribunale di Firenze, sentenza n.1307/13.

2 Corte di Appello di Firenze, sentenza 1700/2014.

3 Sez. 2, sentenza n. 22463 del 04/11/2010.

4 Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 12/07/2000.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018

 

CONSIDERATO INFATTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati