Minaccia di agire in giudizio: è estorsione se si persegue un profitto non dovuto
Minacciare di fare causa integra il reato di estorsione se lo scopo ultimo perseguito è realizzare un profitto non dovuto. Cassazione penale Sentenza n. 5093/2018

1. La massima
«La minaccia estorsiva può concernere anche l’esercizio di un diritto o di una facoltà legittima in quanto essa, anche se apparentemente non è ingiusta, diventa tale nel momento in cui è finalizzata a conseguire un profitto non dovuto, quando cioè l’esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto».
2. Il fatto e la quaestio iuris
Il GUP1 dichiarava non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti dell'imputato di tentata estorsione, il quale in qualità di legale rappresentante della società, attraverso il legale dell’azienda, tramite lettera e email diffidava la persona offesa a risarcire la società per asseriti danni procurati a beni aziendali in seguito alla conclusione del rapporto lavorativo, prospettando altresì un’azione giudiziaria in caso di mancato pagamento entro un termine perentorio di cinque giorni.
Secondo la tesi accusatoria, stante la «richiesta dimostratasi del tutto sproporzionata per entità del diritto leso o dell’eventuale danno effettivamente procurato», l'imputato «compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [la persona offesa , n.d.r.] a corrispondere la suddetta somma di denaro, al fine di procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà».
Secondo il GUP «l’intenzione di agire in sede penale per danneggiamento ed in sede civile per il recupero del credito non poteva configurare la minaccia richiesta dall’art. 629 codice penale, anche in forma tentata, trattandosi di intento privo del carattere intimidatorio necessario ed inidoneo a coartare la volontà della parte offesa o comunque a violare la sua libertà di autodeterminazione», costituendo piuttosto un mezzo per tutelare i propri diritti a fronte del mancato riscontro da parte dell'asserita persona offesa e quindi «la comunicazione non poteva prescindere dalla risolutezza dell’esposizione». Si ritenevano pertanto insussistenti tanto l’elemento oggettivo del reato contestato quanto l’elemento soggettivo, dato che «l’unica volontà che emergeva dalla lettera incriminata era quella di tutelare gli interessi dell’azienda anche mediante legittime azioni giudiziarie, e che l’originaria stima dei danni era stata successivamente indicato nella querela presentata dall’imputato sulla base dei danni effettivamente accertati».
Ricorreva per cassazione della sentenza del GUP la parte civile.
3. Il decisum. Il rapporto tra estorsione e prospettazione di azione giudiziaria
La II Sezione ha reputato corretto il giudizio del GUP, in quanto la minaccia di adire le vie legali non è penalmente apprezzabile se legittima e finalizzata a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento.
Sul solco dei principi formulati in passato dalla Corte, la II Sezione ha ribadito che «la minaccia estorsiva può concernere anche l’esercizio di un diritto o di una facoltà legittima (proposizione di una querela, citazione in giudizio….) in quanto essa, anche se apparentemente non è ingiusta, diventa tale nel momento in cui è finalizzata a conseguire un profitto non dovuto (ad esempio la dazione di una somma di denaro per non presentare una querela) quando cioè l’esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto».
È infatti ormai principio acquisito alla giurisprudenza della Suprema Corte che «la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 629 c.p. quando però sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia»2, per cui «la prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia»3, quindi «un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi “contra ius”, diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato»4.
Nel caso di minaccia estorsiva, poi, la Suprema Corte pone una linea di demarcazione tra i casi in cui l’agente prospetta di adire le vie legali e i casi in cui l’azione viene effettivamente e concretamente esercitata, rilevando penalmente solo la minaccia del primo tipo, posto che «l’intervento dell’autorità giudiziaria spezzerebbe ogni collegamento automatico tra l’esito dell’azione legale e la discrezionalità di chi agisce con la conseguenza che verrebbe meno l’assoluta disponibilità della causazione di un male ingiusto da parte di quest’ultimo»5.
Infine, accertata la legittimità della pretesa patrimoniale del creditore, deve escludersi che sia configurabile il tentativo di estorsione soltanto in ragione della manifesta sproporzione dell'azione giudiziaria prospettata al debitore6.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 GUP presso il Tribunale di Rovigo, sentenza del 15/02/2017.
2 Sez. II, sentenza n. 36365 del 2013.
3 Sez. VI, sentenza n. 47895 del 2014.
4 Sez. II, sentenza n. 5664 del 1974; n. 8731 del 1984; n. 7380 del 1986.
5 Sez. VI., sentenza n. 5300 del 2011.
6 Cass. II, sentenza n. 39903 del 2004.
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Di seguito il testo di
Cassazione penale Sentenza n. 5093 del 02/02/2018:
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 15 febbraio 2017 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere con la formula “perché il fatto non sussiste” nei confronti di O.M. , imputato di tentata estorsione “perché in qualità di legale rappresentante della società JOTEC srl, mediante la lettera trasmessa a V.F. , attraverso il legale dell’azienda, sia tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica in uso alla parte lesa, diffidando il suddetto V. a risarcire alla JOITEC Euro 5000,00 quale risarcimento di asseriti danni procurati a beni aziendali in seguito alla conclusione del rapporto lavorativo, richiesta dimostratasi del tutto sproporzionata per entità del diritto leso o dell’eventuale danno effettivamente procurato, prospettando altresì un’azione giudiziaria in caso di mancato pagamento entro un termine perentorio di cinque giorni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il V. a corrispondere la suddetta somma di denaro, al fine di procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà”.
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