Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata

Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata con D.L. 14 dicembre 2018 n. 135.

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Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata

Con il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre 2018, vengonio introdotte con l'articolo 4 alcune modifiche alla esecuzione forzata, in particolare a quella immobiliare.

Il titolo dell'art 4 vorrebbe far intendere che si tratti di modifiche tese a dare una mano ai debitori che a loro volta sono creditori della Pubblica Amministrazione ("Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione"), tuttavia, come vedremo, a parte un comma, i predetti crediti con la PA nulla hanno a che fare con la modifica.

Si tratta, invece,

a) di piccoli aggiustamenti, quasi irrilevanti ma non criticabili, all'art 495 c.p.c. (in tema di conversione del pignoramento);

b) della introduzione, mediante allungamento del comma 3 dell'art. 560 c.p.c. (Modo della custodia dell'immobile pignorato), di previsioni apposite per i debitori pignorati ma creditori della PA. Nella sostanza si tratta di una specificazione relativa alla fissazione della data del rilascio dell'immobile, che sarà fissata nel decreto di rilascio "per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto";

c) della introduzione di nuove regole per la precisazione del credito per cui si procede, con l'aggiunta di nuovi paragrafi al comma primo dell'art 569 c.p.c. (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). Il credito deve essere precisato prima dell'udienza di vendita. Infatti, entro 30 giorni dall'udienza dovrà essere depositato un atto di precisazione del credito il quale, si badi, andrà "sottoscritto personalmente dal creditore" e che dovrà essere previamente notificato all'esecutato. In mancanza il credito diverrà definitivamente quello indicato in precetto (o nell'istanza di intervento per i creditori intervenuti).

Le nuove norme sono già entrate in vigore ma non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella sostanza si rimane in attesa della legge di conversione.

 

[[ Aggiornamento 14/02/2019. Per la Legge di conversione vedi ora

"Convertite in Legge con novità le modifiche all'esecuzione forzata del D.L. 135/2018" ]]

 

 

Di seguito gli articoli modificati con in grassetto le novità.

495. Conversione del pignoramento

1. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

2. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere, presso un istituto di credito indicato dal giudice.

3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

5. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

7. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

 

Art. 560  Modo della custodia

3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento. Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.

 

569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita
1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

 

 

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Di seguito il testo del provvedimento.

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
 

 ... OMISSIS ...

 

Art. 4
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione

1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;
c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».
2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570.».
3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.».
4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 ... OMISSIS ...

 

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