Nullità della donazione di bene in comunione e il caso della comunione legale dei coniugi
La donazione di bene ricadente in comunione legale dei coniugi è caso diverso e speciale rispetto alla donazione di bene altrui. Cassazione civile, Ordinanza n. 21503/2018

Il caso.
Un padre effettuava donazioni di beni a favore di un figlio, comprese cospicue donazioni in danaro che il figlio avrebbe utilizzato per l’acquisto di beni immobili. Aperta la successione del padre, veniva proposta azione di riduzione sul presupposto che tali donazioni complessivamente avevano leso la quota legittima spettante agli altri figli.
Veniva proposta domanda di nullità delle donazioni avendo avuto come oggetto beni ricadenti in comunione legale dei coniugi, non avendo la madre partecipato alle donazioni a favore del figlio né espresso il proprio consenso, come previsto dall'art. 184 del codice civile.
Veniva proposta, inoltre, domanda di nullità delle donazioni assumendosi che le stesse avevano avuto come unico scopo quello di lesionare i diritti degli altri legittimari, uno scopo, pertanto, illecito.
La questione.
Prima questione che viene in rilievo riguarda le sorti della donazione di bene altrui o ricadente in comunione (quindi in comproprietà) e, come nel caso di specie, della donazione di bene ricadente nella comunione legale dei coniugi.
Sulla donazione di bene altrui si è espressa la S.C. a Sezioni Unite, con Sentenza n. 5068/2016 (vedi “Sulla validità della donazione di bene altrui si esprimono le SS.UU.”) la quale ha affermato che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla.
Viene fatta una eccezione nell'ipotesi in cui nell'atto di donazione il donante affermi la sussistenza dell'altruità della cosa, poiché in tal caso la donazione vale come donazione obbligatoria di dare, attiva effetti obbligatori e non traslativi.
La seconda questione riguarda la possibilità di attivare un’azione di nullità nel caso in cui venga identificato uno scopo illecito nella donazione, scopo consistente nell’agire consapevolmente per sottrarre asse ereditario a favore dei legittimari, o altri legittimari.
La decisione.
Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 21503 del 31 Agosto 2018.
La Corte, pur richiamando il precedete delle SS.UU. riguardante la nullità della donazione di bene altrui, ritiene caso diverso e speciale quello della donazione di bene in comunione legale dei coniugi.
La previsione dell’art. 184 del codice civile (Atti compiuti senza il necessario consenso) determina un ambito speciale al quale non è applicabile la normativa generale.
L’art. 184 c.c., afferma la Corte “prevede solo che l'atto laddove abbia ad oggetto, come nel caso di specie, beni immobili, sia solo annullabile e peraltro nel termine di cui al secondo comma”.
Tale termine di un anno, oltretutto, va calcolato dal momento dell’apertura della successione che coincide con la morte del donante. Nessuna nullità, pertanto, per la donazione di bene della comunione legale ma solo annullabilità entro il predetto breve termine.
E, giustifica la S.C.: “In tal caso il legislatore a fronte di atti compiuti da uno solo dei comunisti ha approntato una specifica disciplina che proprio per il suo carattere di specialità è destinata prevalere sulla soluzione di carattere generale invece delineata dal citato precedente delle Sezioni Unite”, aggiungendo “Trattasi peraltro di un evidente riflesso della peculiare natura giuridica della comunione legale, tradizionalmente configurata come comunione senza quote”.
Quanto alla seconda questione, quella riguardante la nullità della donazione, in quanto posta in essere con l'unico intento del donante di avvantaggiare il donatario, la Corte ne dichiara la non fondatezza, richiamando la propria costante giurisprudenza secondo la quale “l'atto di liberalità, ancorché posto in essere dal de cuius all'evidente fine di favorire un estraneo ovvero uno solo dei suoi successibili (che rivesta anche a sua volta la qualità di legittimario) è esclusivamente suscettibile di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione, dovendo escludersi che lo stesso sia affetto da un vizio di nullità”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Ordinanza n. 21503 del 31/08/2018
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