Codice rosso: repressione e nuove tutele per le vittime di violenza domestica e di genere. Scheda

É legge il c.d. Codice Rosso che modifica il codice penale, di rito, e altre disposizioni relative alla violenza domestica e di genere. Una scheda esplicativa Legge n. 69 del 19/07/2019 (GURI n. 173 del 25/07/2019)

Codice rosso: repressione e nuove tutele per le vittime di violenza domestica e di genere. Scheda

Il c.d. "Codice rosso" è legge. La Legge n. 69 del 19/07/2019 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2019 ed entrerà in vigore in data 9/08/2019, successivamente ai regolari quindici giorni di vacatio legis. [NdR Per il testo della Legge vedi QUI]

Di seguito si offre una breve disamina dell'intervento normativo, al fine di rendere agevole la lettura delle novità introdotte.

 

Ambiti di intervento e reati interessati dalla riforma

Il Legislatore è intervenuto nel sistema penale nel suo complesso, dunque con modifiche al codice penale, al codice di rito e alla disciplina extracodicistica sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Si assiste al potenziamento degli istituti introdotti a seguito dell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, all'introduzione di nuove fattispecie criminose, all'inasprimento del trattamento sanzionatorio di talune fattispecie e all'intervento sulla sospensione condizionale della pena e su taluni istituti processuali inerenti le indagini preliminari, le misure cautelari, la testimonianza, la comunicazione dei provvedimenti emessi in sede di esecuzione e il nuovo istituto della trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.

Inoltre, l'intervento normativo interessa alcuni istituti extracodicistici quali le misure a favore degli orfani e delle famiglie affidatarie e il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

I reati interessati dall'intervento di tutela e repressione sono quelli di cui agli articoli 572 (maltrattamento contro familiari o conviventi), 582 (lesioni personali) e 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 576 e 577 (aggravanti applicabili alle lesioni), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (aggravanti in materia sessuale), 609-quater (atti sessuali con mionorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.p..

 

 

Nuovi reati: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; costrizione e induzione al matrimonio; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

 

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 387-bis c.p. - Si riferisce alla violazione degli obblighi e dei divieti derivanti dall'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter) o della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.). È prevista la pena della reclusione da tre mesi a tre anni.

 

- Costrizione o induzione al matrimonio ex art. 558-bis c.p. - Punisce chi costringe con violenza o minaccia o induce approfittando della vulnerabilità o dell'inferiorità psichica o della necessità di una persona (con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia) a contrarre matrimonio o unione civile. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, con aumento della pena se in danno di un minorenne e reclusione da due a sette anni se in danno di un minore di anni quattordici. Il reato riguarda anche fatti commessi all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

 

- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ex art. 583-quinquies c.p. - Diviene autonoma la fattispecie della deformazione e dello sfregio permanente del viso quando riveniente da lesioni personali (con abrogazione della relativa aggravante speciale di cui all'art. 583, co. 2, n. 4). È prevista la reclusione da otto a quattordici anni con interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; l'omicidio commesso in occasione della commissione di tale delitto è punito con l'ergastolo (art. 576, co. 1, n. 5, c.p.: modificato); la commissione di tale delitto incide in materia di divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (art. 4-bis, co. 1-quater e 1-quinquies, L. 354/1975: modifica).

Tale reato rileva ai fini dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, giusta modifica dell'art. 11 L. 122/2016, n. 122.

 

- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p. - Punisce chi, senza il consenso delle persone rappresentate, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, dopo averli realizzati, sottratti ovvero ricevuti o acquistati al fine di recare loro nocumento. È prevista la reclusione da uno a sei anni e multa da euro 5.000 a euro 15.000; pena aumentata se i fatti sono commessi da persona legata o che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, se la persona offesa versa in condizione di inferiorità psico-fisica o in stato di gravidanza.

Per tale reato non si applica la preclusione all'applicabilità della custodia cautelare e degli arresti domiciliari giusta modifica dell'art. 275 c.p.p..

 

Inasprimento del trattamento sanzionatorio: sospensione condizionale della pena; maltrattamenti contro familiari e conviventi; atti persecutori; violenza sessuale; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo

 

- Sospensione condizionale della pena. - Nei casi di condanna per i delitti interessati dalla riforma, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero (con oneri a carico del condannato) presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

 

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. - La pena della reclusione passa da «da due a sei anni» a «da tre a sette anni», con pena aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, o se il fatto è commesso con armi (abrogata all'uopo l'aggravante di cui all'art. 61, co. 1, n. 11-quinquies c.p. con riferimento a tale reato).

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. si considera persona offesa dal reato.

Il reato di maltrattamenti costituisce presupposto di applicazione delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria ex art. 4 ss. Codice delle leggi antimafia.

 

- Aggravanti ex art. 577 c.p. - Si dà rilievo al discendente che sia tale anche «per effetto di adozione di minorenne» e non rileva più «la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» bensì «la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva».

Inoltre si valorizzano anche la «stabile convivenza o relazione affettiva» e lo status di adottante o adottato.

È precluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, nn. 1, 89, 98 e 114 c.p. rispetto alle circostanze aggravanti di cui al n. 1 del primo comma e al secondo comma, ossia quelle che fanno riferimento ai fatti commessi nei confronti di soggetti a cui si è legati da fattori affettivi.

 

- Atti persecutori ex art. 612-bis c.p. - La pena della reclusione passa da «da sei mesi a cinque anni» a «da un anno a sei anni e sei mesi». Il reato di atti persecutori giustifica il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ex art. 8, co. 5, Codice delle leggi antimafia.

 

- Violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. - La pena della reclusione passa «da cinque a dieci anni» a «da sei a dodici anni», ossia la pena che era prevista per i fatti aggravati ex art. 609-ter c.p.

Le condotte aggravate ex art. 609-ter c.p. sono ora punite con la pena prevista per la violenza sessuale aumentata di un terzo. Tra queste viene meno ogni riferimento alle fasce di età della vittima (minore di quattordici anni ovvero minore di sedici anni se l'autore ne è l'ascendente o il tutore), rilevando solo la minore età in quanto tale ovvero il fatto che l'autore sia l'ascendente o il tutore della vittima.

Le fasce di età invece rilevano in quanto ora comportano un trattamento sanzionatorio ancora più gravoso, sempre rispetto alla pena prevista all'art. 609-bis: se la vittima non ha compiuto gli anni quattordici la pena è aumentata della metà, se è non ha compiuto gli anni dieci è invece raddoppiata.

È raddoppiato il termine per la proposizione della querela, che può essere proposta entro dodici mesi dal fatto, giusta modifica dell'art. 609-septies c.p..

 

- Atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater c.p. - La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Passa da tre a quattro gli anni la differenza anagrafica che rende non punibile il minore che compie atti sessuali con altro minore che ha compiuto gli anni tredici.

Il reato diviene perseguibile d'ufficio in ogni caso, giusta modifica dell'art. 609-septies c.p..

 

- Violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p. - La pena della reclusione passa «da sei a dodici anni» a «da otto a quattordici anni», anche nel caso di ricorrenza delle aggravanti ex art. 609-ter c.p.

 

Disciplina processuale: formazione degli operatori di polizia; indagini preliminari; misure cautelari; comunicazioni alla persona offesa; trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

 

- Formazione degli operatori di polizia - Con riferimento ai reati interessati dalla riforma, le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria) devono attivare presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi, a frequenza obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria sulla prevenzione e il perseguimento dei reati su indicati e al personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate1.

 

- Immediata comunicazione della notizia di reato. - Per reati interessati dalla riforma è estesa l'immediata comunicazione della notizia di reato anche in forma orale (art. 347, co. 3, c.p.p.: riformato) e la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, ponendo senza ritardo a disposizione di quest'ultimo la documentazione dell'attività svolta (art. 370, co 2-bis e 2-ter c.p.p.: introdotti).

 

- Assunzioni di informazioni dalla persona offesa ex art. 362 c.p.p. – Con riferimento ai reati interessati dalla riforma, il pubblico ministero, invece, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa 2.

 

- Informazioni alla persona offesa ex art. 90-bis c.p.p. – Oltre alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio, sin dal primo contatto con l'autorità procedente vengono fornite alla persona offesa informazioni anche sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

 

- Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione ex art. 90-ter c.p.p. - La comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di evasione sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti interessati dalla riforma.

 

- Requisiti della prova in casi particolari ex art. 190-bis c.p.p. – La possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reati contro la libertà sessuale acquisite in contraddittorio o ai sensi dell'art. 238 c.p.p. si estende ai minori degli anni diciotto (sino ad ora riservata ai minori degli anni sedici).

 

- Allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e comunicazione dei relativi provvedimenti ex artt. 282-ter 282-quater c.p.p. - Introdotta la possibilità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis c.p.p. nell'applicazione del divieto di avvicinamento e obbligo di comunicazione dei provvedimenti riguardanti le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento anche al difensore della persona offesa ove nominato.

 

- Revoca e sostituzione delle misure ex art. 299 c.p.p. - I provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure di cui agli artt. 282-bis , 282ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. relative a delitti commessi con violenza alla persona non andranno più comunicati «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» bensì «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

 

- Esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza ex art. 659 c.p.p. - Quando deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti interessati dalla riforma, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

 

- Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile di cui al nuovo art. 64-bis cord. trans. c.p.p. - Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente copia delle ordinanze applicative, sostitutive e di revoca delle misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati interessati dalla riforma.

 

 

Modifica di taluni istituti: trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori; misure a favore degli orfani e delle famiglie affidatarie

 

- Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ex art. 13-bis ord. penit. – Esteso l'ambito del trattamento psicologico ex art. 13-bis ord. penit. – non più riservato ai condannati per reati sessuali in danno di minori – rivolto ai condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori in danno sia di minori che di maggiorenni. I condannati così individuati possono essere ammessi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

 

- Misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie. - La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonchè agli orfani per crimini domestici di cui all'art. 11 L. 4/2018 (all'uopo modificato) è incrementata per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

 

- Indennizzo alle vittime di reato ex D. Lgs. 204/2007 (Direttiva 2004/80/CE) – Vengono interessate le Procure della Repubblica presso i tribunali e non piò le Procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 La sensibilità dell'approccio legislativo rispetto agli orientamenti di matrice eurounitaria la si coglie subito nel riferimento alla formazione degli operatori di polizia (art. 5) e alla previsioni di termini brevi per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa (art. 2), in ossequio a quanto indicato nella Direttiva 2012/29/UE che costituisce il primissimo riferimento in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Per approfondire cfr. A. Diamante, La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015, in Giurisprudenza Penale, Fascicolo 3/2016 - ISSN 2499-846X.

2 Vd. nota 1

 

 

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