La consegna del danaro al figlio per l’acquisto di un immobile non è donazione dell’immobile

Costituisce donazione indiretta la cointestazione dell’immobile acquistato con danaro donato dal genitore di uno dei due coniugi? Cassazione Ordinanza n. 19537/2018

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La consegna del danaro al figlio per l’acquisto di un immobile non è donazione dell’immobile

Il fatto.

Tizio, in procinto di sposarsi, riceveva del danaro dal proprio genitore al fine di effettuare l’acquisto della futura casa familiare. Questi utilizzava il danaro per l’acquisto cointestando l’immobile al coniuge. Successivamente, conclusosi il matrimonio con un divorzio, chiedeva fosse dichiarata la nullità della cointestazione dell’immobile. Precisamente chiedeva venisse dichiarato nullo ed inefficace l'atto di compravendita relativo all'acquisto della comproprietà dell’immobile da parte dell'ex coniuge per non avere questi corrisposto il prezzo. Chiedeva, ancora, la dichiarazione di nullità del dissimulato atto di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma.

Le corti del merito respingevano entrambe la domanda.

 

La decisione.

Lamentava il ricorrente avanti la Corte di Cassazione che la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare che il bene non rientrava nella comunione tra i coniugi perché oggetto di donazione indiretta della madre in favore del figlio.

Non dello stesso parere la S.C. che conferma le decisioni di merito con Ordinanza n.19537 del 24 luglio 2018.

Non è corretto affermarsi che il genitore avesse donato l’immobile.

Il fatto deve dividersi in due passaggi successivi.

Da un lato, pacificamente, vi è stata la donazione del danaro dal genitore al figlio.

Successivamente il figlio ha effettuato una successiva donazione a favore della moglie cointestando l’immobile (donando in questo modo il 50% della proprietà).

Trattasi di donazione indiretta (dal marito alla moglie) che segue le regole di forma di questo istituto (non necessità dell'atto solenne, ma sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità).

 

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Di seguito il testo di

Corte Cassazione Sez. VI civile, Ordinanza n.19537 del 24/07/2018


RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 29.12.2016, ha respinto il gravame proposto da M.G. contro la sentenza di primo grado (n. 553/09 del Tribunale di Ascoli Piceno) che a sua volta aveva respinto le domande da lui proposte contro il coniuge separato I.V. in contraddittorio con la società venditrice V. Costruzioni srl (dichiararsi nullo ed inefficace l'atto di compravendita relativo all'acquisto della comproprietà di un immobile da parte dell'ex coniuge per non avere corrisposto il prezzo; dichiararsi nullo il dissimulato atto di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma; dichiararsi l'esclusiva proprietà del bene in capo all'attore)

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