Legge Anticorruzione o Spazzacorrotti. I punti salienti e le schede dettagliate degli interventi

Pubblicata in gazzetta (13 del 16/01/2019) la Legge c.d. "Anticorruzione" o "Spazzacorrotti" n. 3 del 9/01/2019. I punti salienti e le schede dettagliate degli interventi

Legge Anticorruzione o Spazzacorrotti. I punti salienti e le schede dettagliate degli interventi

È stata pubblicata in Gazzetta (GU n.13 del 16/01/2019) la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", che costituisce l'approvazione dell'omonimo disegno di legge n. 955/2018 definito "Anticorruzione" o "Spazzacorrotti".

A dispetto del più restrittivo nome giornalistico e propagandistico, il provvedimento costituisce un complesso intervento normativo in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza nell'operato dei partiti e dei movimenti politici. Trova altresì spazio, non senza qualche problema in termini di omogeneità di trattazione, anche la riforma della disciplina della prescrizione.

Ad essere attinti dal provvedimento di riforma sono il codice penale, il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario, la L. 146/2006 con riferimento alle operazioni sotto copertura, il D. Lgs. 231/2001 con riferimento alla disciplina delle sanzioni interdittive, il D.L. 149/2013 con riferimento alla trasparenza dell'attività dei partiti politici (in quest'ultimo caso, la legge detta anche una disciplina autonoma che non novella precedenti provvedimenti).

Di seguito, una breve esposizione dei punti più rilevanti della Legge 3/2019.

Per le schede dettagliate degli interventi normativi, alla fine dell'articolo un indice degli interventi nel codice penale, nel codice di procedura penale, nella legislazione speciale e in materia di trasparenza nell'attività di partiti e movimenti politici.

 

Riforma della prescrizione, della sospensione condizionale e della riabilitazione

- Sospensione del termine di prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

- Possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena per i reati contro la pubblica amministrazione al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater

- Sospensione condizionale inefficace rispetto alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nel caso di condanna per taluni delitti contro la pubblica amministrazione.

- Riabilitazione inefficace sulle pene accessorie perpetue, se non decorsi sette anni e quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

 

Riforma dei reati contro la pubblica amministrazione

- La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono più necessarie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

- Aumento dei casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ampliamento e rimodulazione dell'ambito e della modalità di applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ampliamento dell'ambito oggettivo del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, abrogazione del delitto di millantato credito ora ricompreso nel riformato delitto di traffico di influenze illecite, aumento dei limiti edittali della pena per i delitto di corruzione per l'esercizio della funzione e appropriazione indebita.

- Riforma del delitto di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- Introduzione della disciplina della custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti per i delitti di cui all'art. 322 ter-1 c.p. e della causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p. e riforma della disciplina della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 quater c.p..

- Estensione della procedibilità d'ufficio ex art. 649-bis ai casi in cui la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

 

Intercettazioni, misure cautelari, patteggiamento e impugnazioni

- L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico è sempre consentita anche nei procedimenti per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per cui non vanno indicati luoghi e tempo in cui è consentita l'attivazione del microfono attraverso captatore informatico.

- Al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione consegue l'interdizione temporane di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

- Nei procedimenti per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, la parte nel formulare la richiesta di applicazione della pena su richiesta può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis c.p. ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie.

- Le pene accessorie dell'interdizione perpetuo o temporanea dai pubblici uffici di cui all'art. 317-bis c.p. possono trovare applicazione anche in caso di c.d. "patteggiamento tradizionale" quando si procede per taluni delitti contro la pubblica amministrazione.

- Il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, anche quando è stata ordinata la confisca prevista dall'articolo 322-ter c.p.

- Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide altresì sull'estinzione della pena accessoria nel caso siano decorsi sette anni dalla riabilitazione.

 

Ordinamento penitenziario

- L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per taluni reati contro la pubblica amministrazione nei casi in cui collaborino adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

- L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.

 

Operazioni sotto copertura

- Estensione della non punibilità per taluni reati contro la pubblica amministrazione commessi sotto copertura.

- Estensione della non punibilità agli operanti che corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

 

Sanzioni interdittive (D. Lgs. 231/2001)

- Applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote anche per il delitto di traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

- Aumento della durata delle sanzioni interdittivi con differenziazione in base alla qualifica del soggetto responsabile (rappresentanti, amministratori o direttori dell'ente o gestori e controllori di fatto, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza).

- Minore durata delle sanzioni interdittive se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato concretamente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

 

Trasparenza dei partiti e dei movimenti politici

- Conoscibilità degli erogatori di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno ai partiti e ai movimenti politici, con il divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati, da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, ovvero da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto.

- Annotazione, rendicontazione e pubblicazione delle erogazioni fatta eccezione solo per le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario, fermo restando l'obbligo di rilasciarne ricevuta con conseguente obbligo di conservazione della matrice per finalità di computo.

- Il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario deve essere pubblicato nel sito internet del partito di appartenenza e nell'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

- La violazione delle prescrizioni è sanzionata con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

- Con riferimento alle dichiarazioni patrimoniali, sono state abbassate le soglie degli importi dei sostegni economici ricevuti da parte dei titolari di cariche elettive, dichiarazioni di cui deve essere data evidenza.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

Schede dettagliate degli interventi della Legge n. 9/2019 "Anticorruzione" o "Spazzacorrotti"

- Modifiche al Codice penale

- Modifiche al Codice di procedura penale

- Modifiche all'Ordinamento penitenziario, alla disciplina delle operazioni sotto copertura e al D. Lgs. 231/2001

- Trasparenza dei partiti e dei movimenti politici

 

 

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Di seguito il testo della

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

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