Procura alle liti cartacea unita al ricorso introduttivo e notificata via PEC in foglio separato

Breve nota in merito alla procura alle liti rilasciata in forma cartacea ed unita all'atto introduttivo e poi posta in foglio separato in sede di notifica PEC. Cassazione Civile Ordinanza n. 15852/2019

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Procura alle liti cartacea unita al ricorso introduttivo e notificata via PEC in foglio separato

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 15852 depositata in data 12 giugno 2019 si sofferma brevemente ad esaminare una eccezione di irritualità della procura alle liti e riassume in poche parole un concetto che è opportuno ricordare.

 

Il fatto.

Ottenuta dal proprio cliente una procura alle liti in formato cartaceo (come il 90 per cento dei casi) il legale provvedeva ad unirla materialmente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., al ricorso introduttivo. Prescrive l'art. 83 c.p.c. che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”.

Il ricorrente, quindi, notificava il ricorso via posta elettronica certificata ed è prescritto che in tal caso deve essere allegata la procura alle liti in un file separato.

Controparte eccepiva che la procura in calce al ricorso non era stata scansionata completamente e quindi era illeggibile e che essendo stata “unita” all'atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. non poteva essere posta in sede di notifica in un foglio separato.

 

La procura alle liti è autonoma rispetto all'atto

La Corte di Cassazione ricorda che ciò che conta è avere la certezza che si possa pervenire alla conclusione, mediante esame dell'originale, che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.

Vedasi anche Il difetto di rappresentanza o di autorizzazione di cui all'art. 182 c.p.c., norma che si ritiene non costituisca regola eccezionale e di conseguenza che sia suscettibile di interpretazione estensiva ed applicazione analogica.

 

Unione ex lege di procura e atto nella notifica via PEC

Il quinto comma dell'art. 18 d.m. 21/02/2011, n. 44, chiarisce che «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».

Quindi, l'unione della procura all'atto di cui all'art. 83 c.p.c. si determina, nella notifica via pec, con effetto ex lege, con la mera allegazione (e firma) al messaggio di posta della stessa procura e ciò anche se in formato cartaceo.

 

Nel caso di specie si potrebbe affermare che vi sia stata una prima unione di procura e atto effettuata dall'avvocato in modo materiale, con unione fisica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; e vi sia stata, poi, una ulteriore unione fittizia, ex lege, di procura alle liti e atto introduttivo mediante l'allegazione della procura al messaggio della notifica via pec.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI Ordinanza n. 15852 dep. 12/06/2019


Rilevato che:

1. Con sentenza pubblicata il 13/06/2016 la corte d'appello di Milano ha confermato sentenza del tribunale di Milano che, accogliendo domanda proposta da I.B., ha condannato N.G. al risarcimento dei danni in euro 25.000 - di cui euro 5.000 già trattenuti quale caparra - da inadempimento di scrittura qualificata come contratto preliminare di vendita di immobile in Cassina de Pecchi di proprietà della predetta signora Bonomi.

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