Riforma della giustizia parte II: modifiche alla notificazione degli atti

Le modifiche previste per le notificazioni degli atti dal progetto di riforma della giustizia targato Bonafede

Riforma della giustizia parte II: modifiche alla notificazione degli atti

Secondo intervento di presentazione della riforma della giustizia targata Alfonso Bonafede (per il primo vedi: "Riforma della giustizia Bonafede. Mediazione e negoziazione assistita, giudizio di divisione e altro".

Ci occupiamo in questo articolo delle modifiche previste per le notificazioni degli atti (suddividendo in due l’intervento così come era stato preventivato nella prima parte di questa serie di articoli di esame della riforma della giustizia).

 

 

Modifiche alle notificazioni degli atti: la PEC quale strumento prioritario e UNEP quale risorsa di ultima istanza

Il DDL di riforma della giustizia con l’art. 8 intende sgravare le pesantezze della procedura di notifica, le lunghe file agli sportelli degli ufficiali giudiziari e il lavoro stesso degli UNEP.

L’avvocato dovrà farsi le notifiche potendo/dovendo l’UNEP rifiutare la richiesta di notifica salvo i casi indicati dalla legge, e si cita: “vietato all’ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario”.

La nuova struttura è la seguente.

Primo tentativo: la notifica via PEC a cura dell’avvocato.

Se il destinatario ha l’obbligo di dotarsi di PEC l’avvocato provvede in proprio alla notifica via PEC degli atti sia in materia civile, che amministrativa che stragiudiziale. In caso di impossibilità della notifica (in quanto la PEC non è disponibile) si passa al

Secondo tentativo: notifica effettuata mediante inserimento nel portale denominato “AREA WEB RISERVATA” di cui all’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa e in perfetta similitudine di quanto previsto dall’art. 40 dello stesso codice e di cui si riporta il comma 6:

 

6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.

Questo portale, ai fini delle notifiche, diventa una specie di bacheca virtuale e la notifica avvenuta in tal modo ricorda la ratio di quella effettuata per pubblici proclami o all’affissione alla Casa Comunale. Anzi è proprio la “Casa Comunale” della notifica telematica visto che la notifica si avrà per eseguita decorsi 10 giorni dall’inserimento (la compiuta la giacenza).

L’art. 359 del Codice della Crisi d’Impresa prevede, al comma 2 quanto segue:

 

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare;
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Si è in attesa, quindi, della pubblicazione della normativa attuativa del portale.

Può accadere che non sia possibile neppure la notifica a mezzo portale e ciò per cause non imputabili al destinatario. Allora e soltanto allora di potrà ricorrere all’UNEP, passando al

Terzo e ultimo tentativo: la notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario.

In questo caso l’avvocato richiedente dovrà dichiarare che il destinatario della notificazione

non dispone di un indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi oppure che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Basta file allo sportello.

L’avvocato potrà inviare l’atto da notificare all’UNEP mediante strumenti telematici, consentendo agli avvocati di attestare la conformità degli atti trasmessi con queste modalità all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.

Sulla stessa linea la previsione che l'UNEP possa essere pagato attraverso sistemi di pagamento telematici (art. 7 comma 1 lettera f, num 6): "versamento con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari".

 

 

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