Risarcimento danni nel caso morte. Limiti del risarcimento iure proprio ed hereditatis
Danno da paura di morire. La Cassazione precisa terminologia e limiti del risarcimento jure proprio ed hereditatis del risarcimento danno caso morte. Una definizione di danno psicologico. Cassazione Civile Ordinanza n. 18056/2019

In un drammatico caso di plurimi decessi causati da un incidente stradale la Corte di Cassazione Civile sez. III, con Ordinanza n. 18056 depositata in data 5 luglio 2019 ha l’occasione per chiarire diversi punti riguardanti
a) il risarcimento del danno da uccisione, nella componente jure proprio e jure hereditatis;
b) la terminologia di tale voce di danno;
c) la corretta definizione di danno psicologico e sua natura;
d) applicazione delle tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale;
e) ritardo dell’assicuratore per mala gestio.
Terminologia per il decesso non immediato conseguente alle lesioni subite
Il relatore del provvedimento in commento bolla quale frutto di “troppo fervida fantasia” l’uso, talvolta non rifiutato dalla stessa Suprema corte, di "danno terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofale", "danno esistenziale" [1].
Il richiamo della S.C. è severo: “Queste espressioni non hanno alcuna dignità scientifica … L'impiego di lemmi dal contenuto così ambiguo ingenera somma confusione ed impedisce qualsiasi seria dialettica”.
Tali voci di danno non esistono in se e non hanno natura autonoma rientrando nel danno non patrimoniale.
Si tratta del caso “in cui una persona venga dapprima ferita in conseguenza d'un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni”.
La questione di non poca importanza rileva, come è noto, per la maturazione di un diritto al risarcimento del danno per lesione il quale non compete agli eredi jure proprio mantenendo gli stessi solamente il diritto al risarcimento jure proprio per perdita del congiunto, così come quatificato in apposita tabella elaborata dall’Osservatorio del Tribunale di Milano.
In merito vedasi chiarimento delle SS.UU. del 2015 “Il Danno da Morte immediata non è risarcibile agli eredi: le Sezioni Unite”, le quali richiamando Epicuro affermano: "La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci". E ancora ivi si legge: “L'argomento ("è più conveniente uccidere che ferire"), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero ... ”.
Vediamo il perché.
Risarcimento del danno da uccisione jure hereditatis: non patrimoniale da lesione e da consapevolezza della morte imminente.
La Corte sul punto esordisce affermando che “la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale”.
In uno sforzo di sintesi continua descrivendo due fondamentali tipologie di danno che il moriente può maturare: si tratta del
a) danno da lesione, tipicamente tabellare, e
b) danno da paura di morire.
Il danno non patrimoniale del moriente: la durata dell’invalidità temporanea.
Interessante il chiarimento – scontato con il senno di poi - secondo il quale “Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente”, poiché, giustamente, “l'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili”.
Ma quanto dovrà durare, quale spazio di tempo dovrà trascorrere perché possa derivarsi una invalidità temporanea? La domanda, alla quale la Corte da una risposta, non è affatto peregrina, stante che decesso istantaneo quasi non esiste e vi sarà sempre un momento, da qualche ora a pochi secondi, nel quale il lesionato ancora respira, interagisce, cosciente o meno.
La risposta della S.C. a tale quesito è la seguente: “per risalente convenzione medico-legale, il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni, mai in frazioni di giorni”.
E ancora, senza “una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici”.
La conclusione è che
“il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quodam tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. Di norma, esso sarà dovuto se la sopravvivenza supera le 24 ore, ed andrà comunque liquidato avendo riguardo alle specificità del caso concreto”.
Formido mortis, il danno da paura di morire: una specifica voce del danno non patrimoniale.
Sul risarcimento della paura di morire vedi anche in questa Rivista: "Risarcimento danni: la paura di morire va risarcita" in commento a Cass 13537/2014.
Questa seconda voce di danno non esce dai confini del danno non patrimoniale stante che è la stessa Corte a chiarire che resta ferma “… la sua unitarietà quale concetto giuridico”.
Secondo la Corte, il danno da paura e consapevolezza di morire “non ha fondamento medico-legale” e “consiste in un moto d’animo”.
Quale corollario è che se la vittima non è consapevole del proprio stato (ad esempio il medico evita di chiarire la situazione) non può maturare un tale diritto, non avendo avvertenza dell’imminente decesso.
Tale voce di danno è declinata secondo le seguenti definizioni: “ la paura della morte; l'agonia provocata dalle lesioni; il dispiacere di lasciar sole le persone care; la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita; il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via”.
Secondo la Corte questa voce di danno non è in alcun modo influenzata dalla durata temporale di tale consapevolezza, la quale, sarà, a questo punto, a carattere istantaneo. E chiarisce la S.C. “anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario - una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte”.
La Corte conclude, pertanto, affermando
“la sofferenza patita da chi, cosciente e consapevole, percepisca la morte imminente, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alle specificità del caso concreto”.
A conclusione la Corte esprime seguente principio di diritto:
“la persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezzabilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente”.
Il c.d. danno psichico
La Corte è ben chiara nell’affermare “il c.d. "danno psichico" non è un pregiudizio diverso dal danno biologico: è, più semplicemente, un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali. Si tratta dunque d'una categoria descrittiva e non giuridica, così come - ad esempio -, se si parlasse di "danno neurologico" o di "danno cardiovascolare"”.
Il danno psichico, come qualsiasi altra lesione della salute, va accertato con criteri medico-legali e quantificato sulla base di punti percentuali. E, aggiungiamo, dovrà tenere conto della eventuale permanenza di una lesione e, da altro canto, della durata e intensità della sofferenza e/o squilibrio psichico temporaneo intervenuto a causa dell’evento dal quale sia derivata con necessario dimostrato nesso eziologico.
Il metodo della psicologia-psichiatria non è quello classicamente medico legale e la S.C. si spinge a dare dei suggerimenti, affermando “somministrare al danneggiato adeguati test psicologici; nel farlo sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra; e finalmente nel comparare la sintomatologia presentata dalla vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, e principalmente nell'universalmente utilizzato Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorders, o "DSM-5"”.
E avverte “dall'indulgere a frettolose "panpsichiatrizzazioni" d'ogni moto dell'animo, pervenendo a concludere che qualsiasi turbamento costituisca per ciò solo un danno alla salute”.
Vanno applicate le tabelle del danno non patrimoniale vigenti
Una parte del provvedimento in esame si sofferma sul rilievo mosso dai ricorrenti secondo il quale la Corte del merito avrebbe errato il calcolo applicando una tabella milanese superata dal suo aggiornamento.
Il calcolo effettuato nel 2016 era stato fatto su tabelle milanesi pubblicate nel 2010 nonostante la diffusione nel 2014 dell’aggiornamento.
La Corte di Cassazione cassa sul punto e afferma: “il giudice di merito dovrà liquidare il danno in base ai nuovi criteri condivisi e generalmente applicati al momento della decisione, e non in base a criteri risalenti ed oramai abbandonati”.
Si permetta solamente un appunto: le tabelle vengono aggiornate talvolta con revisione sostanziale dei valori e modalità di calcolo e talvolta semplicemente aggiornando secondo l’incremento ISTAT. Più che una generica accusa di errata applicazione sarebbe forse più coerente il richiamo laddove la nuova tabella sia andata realmente e sostanzialmente ad innovare, nulla apportando, invece, un semplice ricalcolo in funzione dell’aggiornamento al costo della vita, aggiornamento che in ogni caso va effettuato trattandosi di debito di valore fino alla sua quantificazione in condanna [2].
Rimpallo di responsabilità e ritardo dell’assicuratore per mala gestio
Qualora a fronte della richiesta di pagamento avanzata dalla vittima trascorra senza pagamento (o motivazione valida di mancato pagamento) il termine di cui all’art. 145 del D.Lgs. n. 209 del 2005, l’assicuratore è da considerare in mora.
A quel punto scatta una responsabilità ultra-massimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata.
Qualora siano più di una le assicurazioni interessate può intervenire una sorta di ricerca della propria quota di responsabilità che può portare ad un ritardo nel pagamento. Ci si chiede, e la Corte in commento si è espressa sul punto, quale sia e debba essere il corretto comportamento delle compagnie assicurative.
Senza addentrarci nei particolari si dica che la S.C. in commento così si è espressa:
“nel caso di morte d'una persona trasportata su un veicolo a motore in conseguenza d'uno scontro tra veicoli:
- ) se non vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, gli assicuratori dei veicoli coinvolti, una volta spirato lo spatium deliberandí di cui all'art. 22 I. 24.12.1969 n. 990, si presumono per ciò solo in mora culpata;
- ) se vi è incertezza sulla dinamica del sinistro, i due assicuratori dei veicoli coinvolti debbono, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., prefigurarsi l'ipotesi della corresponsabilità dei rispettivi assicurati, ex artt. 2054 e 2055 c.c., ed il non farlo costituisce per ciò solo una mora culpata”.
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1 La Corte dimentica il danno “dinamico-relazionale” - certo non della stessa natura del danno in esame - che pure ha avuto il suo fugace successo fino all’intervento della Cassazione con Ordinanza 7513/2018. Vedi “Il danno dinamico-relazionale rientra nel danno biologico?” Il danno biologico si distingue in conseguenze ordinarie dell'evento dannoso, liquidate tabellarmente, e conseguenze straordinarie da valutarsi attraverso la personalizzazione.
2 In ampliamento del concetto vedasi i seguenti articoli: “Risarcimento danno da lesioni e obbligo del giudice di motivare il calcolo” e “Credito "liquido" è soltanto quello determinato nell'ammontare fin dall'origine”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile sez. III, Ordinanza n. 18056 dep. 05/07/2019
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