Autovelox non sottoposto dalla P.A. a controlli periodici: verbale illegittimo

Autovelox e opposizione alla sanzione amministrativa. Grava sulla P.A. l'onere di provare che l'apparecchiatura sia stata preventivamente sottoposta alla omologazione e alla verifica periodica di funzionamento. Cassazione Ordinanza n. 11869/2020

- di Avv. Andrea Savoca
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Autovelox non sottoposto dalla P.A. a controlli periodici: verbale illegittimo

Nel giudizio di opposizione avverso il verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità, grava sulla P.A. l'onere di provare che l'apparecchiatura atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, sia stata preventivamente sottoposta oltre alla prescritta ed aggiornata omologazione anche alla indispensabile verifica periodica di funzionamento. (Cass. Ord. n. 11869/2020).

 

Multa per eccesso di velocità ed onere probatorio del corretto funzionamento dell'autovelox.

Veniva proposta opposizione avverso il verbale con cui veniva contestata la violazione dell'art. 142 C.d.s. ed irrogata la relativa sanzione per superamento dei limiti di velocità, sul presupposto che non era stata fornita dalla P.A. la prova circa la verifica periodica di funzionamento dell'autovelox.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ed annullava il detto verbale; il Giudice dell'appello, di contro, in riforma della statuizione di prime cure, ne confermava la legittimità, ritenendo, diversamente da quanto ivi affermato dal primo giudice, insussistente a carico dell'amministrazione un onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità.

Veniva indi proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, per aver il Giudice del gravame ritenuto erroneamente che l'onere della prova del cattivo funzionamento oppure della mancata omologazione e/o taratura dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità gravassero sul ricorrente che contesta la contravvenzione e non sull'Amministrazione.

 

Illegittimità del verbale se non la P.A. non prova di aver effettuato delle verifiche periodiche volte ad assicurare la persistente funzionalità dell'autovelox.

La suprema Corte nel ritenere fondato il motivo di ricorso preliminarmente ha ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6, C.d.s., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

A seguito di tale pronuncia, nella Giurisprudenza di legittimità, si è affermato il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione grava sulla P.A., l'onere di provare che l'apparecchiatura atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento.

Specifica inoltre, che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, la statuizione del Giudice dell'appello si palesa come illegittima.

Invero, esso ha erroneamente ritenuto sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante l'omologazione e la corretta installazione e funzionamento dell'autovelox, sul presupposto che non fosse onere dell'Amministrazione provare il perdurante funzionamento dell'apparecchiatura.

Pertanto, la Corte, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, ribadendo che, al fine di ritenere legittimo l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità è onere della P.A. provare oltre la corretta installazione ed omologazione degli strumenti rilevatori anche l'effettuazione delle periodiche verifiche volte ad assicurarne la persistente funzionalità.

Avv. Andrea Savoca

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 11869 dep. 18/06/2020

 

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