Risarcimento del danno e prescrizione civile per fatti costituenti reato ex art. 2947 c.c. comma 3
Sui termini di prescrizione dell’azione civile per fatti costituenti reato ai sensi dell'art. 2947 c.c. La sentenza di patteggiamento, la costituzione di parte civile. Il dies a quo, l'interruzione. Cassazione civile Ordinanza n. 2694/2021

L’Ordinanza n. 2694 della Corte di Cassazione civile depositata in data 4 febbraio 2021 da lo spunto per tratteggiare alcuni principi riguardanti la prescrizione civilistica di diritti che scaturiscono da atti o fatti avente rilevanza penale.
Il fatto esaminato dalla Corte di Cassazione con provvedimento appena menzionato è il seguente: Tizio riceveva lesioni gravi (“prognosi di quaranta giorni”) a seguito dell’aggressione da parte di Caio. Ciò accadeva il giorno 3 settembre 1995. Ne seguiva un procedimento penale nel quale il danneggiato di costituiva parte civile ma conclusosi con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Tizio proseguiva la domanda di risarcimento danni in sede civile con atto di citazione notificato in data 26 novembre 2002.
Parte convenuta subito eccepiva l’avvenuta prescrizione del diritto fatto valere. Tuttavia in primo grado tale eccezione veniva respinta mentre in secondo grado veniva accolta.
Seguiva il ricorso per cassazione.
La questione verte sul contenuto da attribuire all’art. 2947 c.c. che si riporta di seguito, rilevando in particolare il terzo comma:
Art. 2947 c.c. - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sentenza di patteggiamento e prescrizione civile
Si è affermato che la sentenza di applicazione della pena patteggiata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato e non inverte l’onere della prova (Cassazione Sentenza n. 20170 del 30 luglio 2018, la quale ha anche affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un fatto storico il quale può costituire un indizio in sede civile qualora sia connotato dai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza).
In merito alla prescrizione, Corte di Cassazione n. 25042 del 2013 ha ricordato che il dies a quo del termine di cui ai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ. “è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno; rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.”.
Specificando che una sentenza di condanna per patteggiamento non può modificare il termine di prescrizione civile portandolo a 10 anni, poiché “ ... la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 cod. civ., ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge, diversamente da quanto questa Corte ha stabilito, con giurisprudenza pure costante, in relazione alla sentenza di condanna generica emessa a conclusione del giudizio penale; ciò in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum”.
La sentenza conseguente al patteggiamento del resto costituisce sentenza irrevocabile dalla quale calcolare il termine (anche breve) della prescrizione civile (Cass. SS.UU. n. 6959 del 17/03/2017).
Corte di Cassazione, Sezione III civile, del resto non considera la sentenza di patteggiamento un riferimento valido ai fini dell'aplicazione del terzo comma dell'art. 2947 primo periodo, ed afferma con Sentenza n. 21937 del 21/09/2017: “In sostanza, ratio giustificatrice del maggior termine, pari a quello per il reato, e’ la conclusione del procedimento penale con un esito almeno in parte favorevole o fausto per il danneggiato, il quale possa quindi invocare un accertamento – anche solo sommario e non idoneo a fondare la condanna, normalmente sotteso anche alla declaratoria di estinzione per prescrizione, la quale appunto non potrebbe adottarsi dinanzi alla manifesta insussistenza di quegli elementi – quale quello sulla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del fatto-reato: e, poiche’, sia pure con una linea di tendenza in continua evoluzione verso la limitazione della lettera della norma codicistica, la sentenza di c.d. patteggiamento non puo’ ancora in alcun caso equipararsi ad una sentenza di accertamento della penale responsabilita’ dell’imputato, non puo’ il danneggiato fruire degli effetti favorevoli normalmente riconducibili al primo periodo dell’articolo 2947 c.c., comma 3”.
Per la prescrizione penale uguale o inferiore a quella civile non si applica il terzo comma
Nel caso di specie affrontato nell’ordinanza in commento n. 2694/2021, il termine di prescrizione del reato era la medesima di quella civilistica riguardante la prescrizione del risarcimento del danno, vale a dire 5 anni.
Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 2947 cod. civ., motiva l’ordinanza, è necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti ivi previsti, e cioè:
a) che si tratti di reato e
b) che la prescrizione del reato sia più lunga di quella prevista per l'azione civile.
Citando copiosa giurisprudenza la S.C. ricorda quindi che qualora “la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta invero inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., con decorrenza dal giorno del fatto … e non già (come erroneamente preteso dal ricorrente e come affermato dal primo giudice) dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Come si vede la più rilevante conseguenza della disapplicazione del terzo comma diviene l’impossibilità di avvalersi del vantaggio, per il danneggiato, del più favorevole dies a quo.
Interruzione della prescrizione civilistica per fatti costituenti reato: la costituzione di parte civile
Secondo l’ordinanza n. 2694/2021, la prescrizione civile segue proprie regole ed il collegamento non può estendersi oltre a quanto stabilito dall’art. 2947 c.c. Si legge in motivazione: "la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale”.
Ne consegue che, afferma la Corte, “ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline" (Cass., Sez. Un., sent. 18 febbraio 1997, n. 1479, in motivazione). Pertanto, le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno”.
Proprio per tale motivo la costituzione di parte civile rimane atto non idoneo ad interrompere il corso della prescrizione civile.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 2694 dep. 04/02/2021
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