Si conferma la tassazione del canone di locazione commerciale non percepito
Sulla tassazione dei canoni della locazione non abitativa. Non ha diritto alle spese processuali l'Agenzia delle Entrate che si difende attraverso i propri funzionari. Cassazione Ordinanza n. 27444/2020

Il fatto.
Tizio, causa omissione di pagamento dei redditi per canoni non percepiti legati ad un contratto di locazione commerciale, si vedeva recapitare un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tizio proponeva, conseguentemente, ricorso avverso detto avviso di liquidazione insistendo sulla non tassabilità dei redditi non percepiti.
In sede di primo grado la Commissione Tributaria accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, con esito favorevole, questa volta, all’ufficio. La Commissione tributaria regionale condannava, altresì, il contribuente al pagamento delle spese processuali.
In entrambi i gradi di giudizio l’Agenzia delle Entrate si era difesa per mezzo del proprio ufficio legale, senza, quindi, la partecipazione di un legale esterno.
Tizio proponeva ricorso per cassazione lamentando anche la ingiusta condanna alle spese, stante la difesa in proprio da parte dell’agenzia.
La Corte di cassazione decide con Ordinanza n. 27444 depositata in data 1 dicembre 2020.
La tassazione dei canoni non percepiti della locazione commerciali
E’ un tema caldo quello della tassazione dei canoni non percepiti riguardante la locazione ad uso non abitativo.
Tassazione per la quale si è gridato all’incostituzionalità, 1° per disparità di trattamento verso la mancata tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo e 2° per contrarietà al principio costituzionale che la tassazione debba fondarsi sulla percezione di un reddito concreto e percepito.
Tuttavia la giurisprudenza già molte volte si è occupata del fenomeno e anche in questa rivista si è dedicato qualche articolo (per tutti vedasi “Cambia il regime della tassazione dei canoni di locazione non pagati”).
La sentenza della S.C. in commento non cambia indirizzo.
Ricorda che la stessa Corte Costituzionale, investita del quesito, già nell’anno 2000, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale, confermando l’impalcatura normativa.
La Corte, inoltre, ricorda come “in base al combinato disposto dal 26 e 37, ratione temporis vigente [vedasi articolo di questa rivista su indicato], il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1998, art. 8 - è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto”.
Sulla condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio che si difende in proprio
Interessante, tuttavia, il provvedimento in commento per l’accoglimento del principio – già adottato da giurisprudenza del 2016 – secondo il quale qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata in giudizio senza il ministero di difensore, con la difesa in proprio, attraverso i propri funzionari, cosa che accade frequentemente, deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari.
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Di seguito il testo di
Corte di cassazione Sez. VI Civile, Ordinanza n. 27444 dep. 01/12/2020
CONSIDERATO IN FATTO
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