Una proposta con immediato riflesso deflattivo del contenzioso civile

Il Movimento Forense insiste per la modifica di un articolo del codice di procedura civile che da solo potrebbe comportare un immediato riflesso deflattivo di non poco rilievo

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Una proposta con immediato riflesso deflattivo del contenzioso civile

Quando 10 semplici parole potrebbero deflazionare, e di molto, il carico civile pendente innanzi ai Tribunali della Repubblica.
L'inserimento nell'art. 474 del codice di procedura civile di sole 10 parole potrebbe ridurre il ricorso ai Giudici e dare significato cogente all'attività conciliativa che solitamente ogni avvocato svolge prima dell'inizio del contenzioso vero e proprio..

Il Movimento Forense propone di modificare l’art. 474 c.p.c., aggiungendo al novero degli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, anche le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza degli avvocati difensori, quanto alle obbligazioni pecuniarie in esse contenute, analogamente a quanto già previsto per le scritture private autenticate.

Si tratta, aggiunge l'Avv. Barbara Dalle Pezze (responsabile del Movimento Forense di Brescia), "di una modifica semplice, limitata all’ambito dei diritti disponibili ed alle obbligazioni pecuniarie (al fine di evitare problemi di armonizzazione con la disciplina in materia di trascrizione). Tali atti (che le parti hanno sottoscritto con l’assistenza tecnica dei propri difensori), dunque, diverrebbero immediatamente suscettibili di esecuzione forzata, previa notificazione del precetto, eliminando la necessità di radicare un contenzioso (in via monitoria o cognitoria). Il che comporterebbe risparmio di costi e di tempo per il cittadino".
Sottolinea il termine "difensori" con il quale termine si intendono "gli Avvocati abilitati ed iscritti all'albo".

Questa la modifica che viene richiesta dal Movimento Forense: l'inserimento delle parole "e le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori" da aggiungere subito dopo le parole " ... private autenticate" nel numero 2 del comma secondo dell'art. 474 c.p.c.

Effettivamente, il componimento (con accordo scritto) per un risarcimento del danno oppure per una retribuzione non pagata o per un semplice recupero di un credito da fornitura, potrebbe essere facilmente reso vano con il semplice mancato rispetto da parte di uno di sottoscrittori

Un tale inadempimento, ad oggi, obbliga la parte che lo subisce perlomeno ad azionare una procedura monitoria. Chiedere un decreto ingiuntivo comporta il rischio di opposizione e nel caso in cui vi sia la mancata concessione di esecutività (sia prima che dopo l'opposizione) ci si troverebbe con un accordo completamente vanificato nella sua portata sostanziale e fattuale fino a sentenza definitiva.
Un'opposizione pretestuosa, quindi, che sia notificata con l'unico scopo di procrastinare gli effetti dell'accordo, può comportare lo slittamento per anni degli effetti dello stesso, oltre che intasare i tribunali con questioni futili e costi spropositati per l'azienda o il cittadino.

La proposta del Movimento Forense si colloca nell'ottica di quelle semplici ma importanti cose che potrebbero essere fatte per rendere migliore il nostro paese.

 

Questa è la norma con la modifica proposta:

Art. 474 c.p.c.
Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate e le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate e delle transazioni di cui al numero 2) del secondo comma.

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati