Circolare 13 maggio 2002 n. 3 - Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari
Circolare 13 maggio 2002 n. 3 - Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari
Per ciò che concerne le novità apportate dalla legge di conversione alla tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., si sottolinea quanto segue.
- Viene sostituito il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge n. 488/99, con altra di contenuto identico, ma con gli importi arrotondati al fine di eliminare i decimali.
- Dopo il comma 3 della tabella, viene aggiunto il comma 3 bis, il quale precisa che "per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1".
Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo derivante dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento alla sola ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Viene, poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo così ad euro 672.
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del comma 1 della Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile (contributo unificato pari a euro 62).
Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in sede fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura per l'insinuazione tardiva del credito (artt. 51, 52, 93 e 101 R.D. 16 marzo 1942, n. 267), conducono ad un particolare processo di verificazione, inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese dei creditori.
Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che, quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e accertamento, è soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre la domanda giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito (cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sez. 1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità, si deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia natura di domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che accerta il diritto di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia soggetto al pagamento del contributo unificato in base al valore del credito per cui si procede. - Le modifiche apportate al comma 4 della tabella chiariscono come si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella finita locazione, il valore è costituita dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.
In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si rinvia al d.P.R. n. 126/2001, come modificato dal d.P.R. 466/2001.
- Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di equa riparazione connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
- Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica, altresì, l'art. 71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (norme di attuazione del codice di procedura civile) prevedendo che la nota di iscrizione della causa al ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo.
La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della parte
La legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002, recante la disciplina transitoria, stabilendo che per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione di quanto pagato.
L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla legge di conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per una delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione. Se, invece, all'invito non è stato dato adempimento - indipendentemente dalla circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento - si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione.
Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice di procedura civile) non è previsto alcun regime transitorio.
Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione. Così, ad esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti, etc& se antecedente al 1° marzo.
L'art. 9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla disciplina delle spese dei procedimenti penali.
Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle voci suindicate (Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti cancelleria).
Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo regolamento.
In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche in tal caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Pertanto:
- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica l'intero D.M. n. 347/89;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del D.M. n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.
Infine, si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo c.a. è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, redatto dal Nucleo per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, di concerto con questo Ministero.
Il Testo Unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e regolamentari che hanno disciplinato la materia relative alle spese sul processo e verosimilmente entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
Il testo è disponibile in internet sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it
Roma, 13 maggio 2002