Circolare Ministeriale su contributo unificato per procedimenti della crisi e insolvenza
Contributo unificato per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Circolare Ministero della Giustizia del 17/03/2026
Si pubblica Circolare del Ministero della Giustizia del marzo 2026 in materia di Contributo unificato per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
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Di seguito il testo di
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
Oggetto: contributo unificato per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Con nota prot. 4194.U del 26.02.2026, codesto Presidente ha chiesto di chiarire "se il contributo unificato per i procedimenti con cui viene azionato un singolo strumento di composizione della crisi dell'impresa debba essere calcolato in base al valore della domanda ovvero in misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b), DPR n. 115/2002, trattandosi nel caso specifico di procedimento in camera di consiglio".
Codesto Presidente rappresenta che secondo alcuni uffici giudiziari "solo nel caso di procedimento unitario, con cui si attivano diversi strumenti di soluzione della crisi, il calcolo del contributo unificato vada effettuato sulla base del valore delle domande, mentre in caso di attivazione di un solo strumento vada pagato il contributo previsto per i procedimenti in camera di consiglio".
Inoltre, nel quesito si evidenzia che a sostegno del pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio e volontaria giurisdizione dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, "un difensore ha citato una risposta formulata sempre da codesta Direzione Generale il 15/12/2022 e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione Filo Diretto, nella quale si afferma che per i procedimenti ex art. 67 D.lgs. n. 14/2019 è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista per i procedimenti camerali".
Codesto Presidente ritiene invece che "sotto il profilo procedurale la natura di un procedimento con cui viene attivato un solo strumento di composizione della crisi dell'impresa non possa essere diversa da quella di un procedimento unitario con cui vengono attivati, peraltro in via alternativa, più strumenti di composizione della crisi. Non si ritiene inoltre applicabile per analogia il contenuto del provvedimento del 15/12/2022, in quanto riferentesi ad una particolare tipologia di procedimento (ristrutturazione dei debiti del consumatore), che viene definita chiaramente come non contenziosa".
Ciò posto, questa Direzione generale ritiene di condividere l'interpretazione di codesto Presidente, precisando che il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile, oltre che per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200, "per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice".
Di conseguenza, solo ove il codice della crisi e dell'insolvenza richiami espressamente la procedura di cui all'art. 737 c.p.c. o sia possibile configurare il procedimento come rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione, il contributo unificato sarà quello previsto dall'13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cordialmente
Roma, data protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda









