La raccomandata interrompe la prescrizione anche se tornata per compiuta giacenza
L’interruzione della prescrizione è atto recettizio, va conosciuto dal destinatario. Il caso della raccomandata tornata per compiuta giacenza. Serve l’avviso di ricevimento? Cassazione Ordinanza n. 34212/2021

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 34212 depositata in data novembre 2021 chiarisce, con conferma di precedente orientamento, la portata interruttiva della raccomandata non ricevuta dal destinatario e riconsegnata per compita giacenza.
Nel caso di specie risultava una notifica a mezzo posta del primo avviso di fermo, con raccomandata non ritirata e con "compiuta giacenza".
La prescrizione, è noto, si interrompe anche con atto stragiudiziale, non avente una forma specifica se non quella necessaria a provare l’avvenuta spedizione e ricezione. Scrive la Corte: “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali”.
Rientra nella prassi, pertanto, interrompere la prescrizione con raccomandata, portando come prova la ricevuta della spedizione e la cartolina di ricevimento. Ma, ci si chiede, senve necessariamente l’avviso di ricevimento?
Prova del ricevimento e compiuta giacenza
Scrive la Corte: “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari”.
In ogni caso “ ... la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario”.
Ciò significa che è indispensabile la prova che la raccomandata sia arrivata a destinazione e ciò si verifica anche quando vi sia un ritorno per compiuta giacenza (in effetti la Corte accogli il ricorso sul presupposto che non era stato valorizzato dal giudice di merito il mancato ritiro per compiuta giacenza). Ciò sul presupposto che funge da presunzione che il servizio postale abbia agito nel rispetto delle norme interne e della prassi.
Interruzione della prescrizione con raccomandata con avviso di ricevimento
Quanto alla cartolina costituente l’avviso di ricevimento, l’arresto in commento non si sofferma sul punto ma possiamo richiamare altri recenti provvedimenti.
Ad esempio l’ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 738 del 12/01/2022 che ha così motivato: “la presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018);”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. Lav., Ordinanza n. 34212 dep. 15/11/2021
RITENUTO CHE:
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