In GU il Decreto Sicurezza. Occupazione abusiva, blocco stradale, tutela nella esecuzione della pena
Contrasto alle occupazioni abusive di immobile, Lotta all'Accattonaggio e alla Truffa, pena e misure cautelari per donne incinte e madri di piccoli, blocco stradale. Il Capo II del Decreto Sicurezza
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.131 del 09 giugno 2025 il Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80, recante titolo: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario». Si tratta del cosiddetto Decreto Sicurezza.
Ci occupiamo in questa sede del Capo II, titolato “Disposizioni in materia di sicurezza urbana”.
Le principali novità qui introdotte riguardano:
A) Contrasto alle Occupazioni Abusive di immobile:
Con l’articolo 10 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui) viene introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (articolo 634-bis del codice penale), sanzionato con la reclusione fino a 7 anni.
È prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell'immobile occupato abusivamente, anche senza un mandato del giudice.
B) Lotta all'Accattonaggio e alla Truffa:
Con l’articolo 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa) sono inasprite le pene per chi impiega minori nell'accattonaggio, prevedendo fino a 5 anni di reclusione.
Vengono rafforzate le sanzioni per le truffe commesse in aree pubbliche o sui mezzi di trasporto.
La truffa con l'aggravante dell'abuso di minorata difesa diventa punibile con l'arresto in flagranza.
C) Tutela per le donne in stato di gravidanza o con figli piccoli:
L'Articolo 15 introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari, specificamente per le donne incinte e le madri di prole di età inferiore a uno o a tre anni. Si mira a creare un quadro normativo più attento e garantista nei confronti delle donne incinte e delle madri con figli piccoli, limitando il ricorso alla detenzione in carcere e privilegiando soluzioni alternative che consentano la crescita del bambino in un ambiente familiare il più possibile sereno, compatibilmente con le esigenze di giustizia.
D) Blocco Stradale:
Con l'articolo 14 del si indicato decreto si trasforma l'impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia da illecito amministrativo a reato, prevedendo la reclusione fino a un mese o una multa fino a 300 euro.
Un breve approfondimento in materia di
Contrasto alle Occupazioni Abusive
La Legge introduce un nuovo articolo al Codice Penale (Art. 634-bis ) titolato “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” e l’articolo 321 di procedura penale titolato “Reintegrazione nel possesso dell'immobile”.
E’ noto che prima di questo decreto le occupazioni abusive venivano spesso perseguite sotto fattispecie più generiche come l'invasione di terreni o edifici (Art. 633 c.p.) o l'usurpazione (Art. 631 c.p.), che potevano avere pene meno severe o procedure meno snelle, talvolta con ritardi di anni per ottenere la liberazione del proprio immobile.
Il nuovo articolo 634-bis c.p. punisce in modo più severo l'occupazione di un immobile che è destinato a domicilio altrui, con reclusione fino a 7 anni ma ciò che maggiormente rileva è la possibilità di rilascio immediato dell'Immobile da parte della Polizia Giudiziaria (art. 321-bis c.p.p.).
Questa misura può essere adottata in presenza di determinate condizioni che evidenzino la flagranza o l'attualità dell'occupazione illegale. Si otterrà così la possibilità di un intervento tempestivo per ripristinare la legalità e la disponibilità del bene al legittimo proprietario o avente diritto, velocizzando notevolmente la procedura di sgombero, bypassando, in situazioni specifiche, la necessità di un provvedimento giudiziario preventivo per l'esecuzione dello sgombero stesso.
La tutela, in particolare viene assegnata a chi vede occupata la propria casa di abitazione principale.
Il comma 3 del nuovo articolo 321-bis dispone che “Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo”.
Nuove tutele per le donne in stato di gravidanza o con figli piccoli
L’articolo 15 è titolato “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di eta' inferiore a un anno o a tre anni”.
E’ volontà del legislatore bilanciare l'esigenza di esecuzione della pena e di applicazione delle misure cautelari con la tutela della salute della madre e, soprattutto, del benessere e dello sviluppo del bambino nelle prime fasi della vita.
Si interviene sulle Misure Cautelari introducendo un minore rigore per le donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno.
La regola generale è che, in questi casi, si debba preferire l'applicazione di misure alternative al carcere, come gli arresti domiciliari, a meno che non ricorrano gravi ed eccezionali esigenze cautelari.
L'obiettivo è evitare che la madre e, di conseguenza, il neonato vengano sottoposti al trauma della detenzione in carcere, garantendo un ambiente più idoneo allo sviluppo del bambino.
a detenzione in carcere dovrebbe rappresentare l'ultima ratio, privilegiando, quando possibile, le misure alternative che permettano alla madre di rimanere con il figlio.
Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione della pena, le modifiche riguardano la possibilità di sospendere o differire l'esecuzione della pena.
Il decreto prevede un differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva per le donne incinte o madri di prole di età non superiore a un anno. La pena viene rimandata a un momento successivo in cui il bambino sarà più grande o la madre non sarà più in stato di gravidanza.
Anche in questo caso, esistono delle eccezioni (ad esempio, per reati particolarmente gravi o in caso di pericolo di fuga).
Viene comunque promossa l'applicazione di misure alternative alla detenzione (come la detenzione domiciliare speciale o l'affidamento in prova ai servizi sociali) per le madri di figli piccoli, al fine di favorire il mantenimento del legame familiare e garantire al minore un ambiente di crescita più stabile.
Novità in materia di blocco stradale.
L’articolo 14 è titolato “Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada”.
La norma mira a rispondere all'esigenza di contrastare in maniera più incisiva condotte che, pur non essendo direttamente violente, possono causare gravi disagi alla circolazione e all'economia, oltre a mettere a rischio la sicurezza delle persone.
Prima dell'entrata in vigore di questo decreto, l'impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia era un illecito amministrativo.
L'articolo 14 del Decreto Sicurezza trasforma l'impedimento alla libera circolazione da illecito amministrativo a reato.
La condotta di chi "impedisce la libera circolazione su strada o su rotaia" (o altre vie di comunicazione) viene ora qualificata come reato. La pena base stabilita è la reclusione fino a un mese o una multa fino a 300 euro.
Di seguito il testo completo del Capo II del Decreto Sicurezza.
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Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza urbana
Art. 10
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui
1. Dopo l'articolo 634 del codice penale e' inserito il seguente;
«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'».
2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» e' inserita la seguente: «, 634-bis».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale e' inserito il seguente;
«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile).
1.Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarieta' dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attivita' di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attivita' svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale e' consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso e' avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 e' immediatamente notificata all'occupante».
Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il seguente;
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato;
b) dopo il secondo comma e' inserito il seguente;
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' inserita la seguente;
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».
Art. 12
Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonche' in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena
1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All'articolo 165 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma;
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».
Art. 14
Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite».
Art. 15
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di eta' inferiore a un anno o a tre anni
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
b) all'articolo 147;
1) al primo comma;
1.1) il numero 3) e' sostituito dal seguente;
«3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno»;
1.2) dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente;
«3-bis) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni»;
2) al terzo comma;
2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis)»;
2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente;
«Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale e' inserito il seguente;
«Art. 276-bis. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento e' comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
3. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di eta'» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo' essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale e' trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice puo' disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalita' di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero puo' disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.».
6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se l'arrestato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilita' di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4-ter, la parola «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;
7. All'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di eta' inferiore a tre anni.
Art. 16
Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio
1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al primo comma, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente;
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
Art. 17
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di citta' metropolitana della Regione siciliana
1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 3;
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 1;
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente;
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2;
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente;
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente;
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».









