Rave Party, occupazioni abusive e il nuovo Articolo 434-bis c.p.
L’art. 5 “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali” del D.L. 162/22 introduce l’art. 434-bis del C.P. che sta facendo molto discutere. Vediamo di cosa si tratta

Aggiornamento del 2 gennaio 2023:
Con la conversione in legge 30 dicembre 2022, n. 199 del D.L. 162 del 31 ottobre 2022 (legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30/12/2022 la norma relativa ai cosiddetti rave party è stata motificata come segue in grassetto gui sotto.
Art. 5 Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali
1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 633-bis Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica
Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.».
1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: «nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 633 e 633-bis».
2.(soppresso)
3.(soppresso)
Qui di seguito riportiamo l'articolo scritto in data 4/11/2022, in occasione della pubblicazione del decreto legge, che lasciamo intatto.
---------------------------------------
Il primo atto del neo governo è stato il Decreto Legge 162 del 31 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 lo stesso giorno.
Sta facendo molto discutere la norma sui cosiddetti “rave party” contro la quale si è scagliata una parte del mondo politico.
Di cosa si tratta?
L’art. 5 del del D.L. 162/22 e titolato “Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali” introduce, al comma 1, l’art. 434-bis del C.P. che riportiamo qui di seguito:
«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)
L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuita.
E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».
La finalità del governo era quella di agire in modo fermo contro quelli che vengono definiti “rave”. Usiamo la definizione di wikipedia per dire che “I free party, comunemente chiamati anche rave party o semplicemente rave, sono manifestazioni musicali autogestite nate alla fine degli anni ottanta, dall'accesso completamente libero e gratuito per chiunque. Caratterizzate dal ritmo incalzante della musica, principalmente tekno, techno, goa, acid house, jungle, drum & bass o psy-trance, e dagli stravaganti ambienti allestiti, performance di artisti, giocolieri e giochi di luce, si tengono solitamente in spazi isolati, per esempio all'interno di aree industriali abbandonate o in grandi spazi aperti, come campi, cave, boschi e foreste, con durata variabile da una notte fino a più di una settimana”. E, ancora, “A tal proposito si ricordano i corvi delle Torre di Londra, importanti per la corona inglese e venerati per motivi dimenticati, quali i festeggiamenti invernali successivi al Natale e precedenti al periodo di Quaresima, rispettivamente chiamati "feste dei folli" e carnevale”.
Ora, se l’idea, cara ai sessantottini, è quella della musica libera tipo Woodstock vi è da dire che in quel tempo il terreno che ospitò più di decine di migliaia di persone fu regolarmente affittato, pagando al proprietario del campo una cifra congrua.
Il problema dei rave party attuali, problema che il governo ha voluto affrontare, è quello della occupazione abusiva di terreni e capannoni, senza preavviso ai proprietari, anzi, spesso organizzati sui social in breve tempo, lasciando sul terreno ogni genere di immondizia se non creando danni veri e propri. E non solo le proprietà private sono interessate dal fenomeno: è capitato anche che venisse occupata una galleria stradale, un tunnel in quel momento chiuso al traffico.
E’ chiaro che visto da questa angolazione il problema andava affrontato.
Perché allora la reazione antigovernativa e il richiamo ad una minaccia alla libertà? Chi difende proprio i rave party e chi, invece, vede nella norma un pericolo al diritto di protestare, al diritto di manifestazione non autorizzata (reclamato come diritto difeso a livello costituzionale, art. 17 Cost.).
Se la difesa della proprietà è l’aspetto da tutelare, qualcuno richiama il fatto che già l’art. 633 del c.p. secondo il quale
1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata
tutela la proprietà e che non vi fosse necessità di un doppione. Ma si tratta veramente di un doppione? L’uso di certi vocaboli in entrambi gli articoli sembrerebbe portare verso questa direzione, come il termine “invasione”, “terreni ed edifici”, “pubblici o privati”.
Tuttavia il nuovo articolo è posto nel titolo dei “delitti contro l’incolumità pubblica” mentre il 633 appartiene ai delitti contro il patrimonio. Lo scopo della norma, quindi, è sostanzialmente diverso. Non si tratta di difendere la proprietà contro un occupatore, che sia anche solo uno, il quale trae un vantaggio dalla occupazione. Inoltre per la nuova norma serve un numero di persone consistente, almeno 50, per la commissione del reato, mentre per la tutela della proprietà non è previsto un numero minimo.
Qui la giurisprudenza avrà un bel po’ da fare per identificare i canoni di applicazione, di individuazione degli elementi della fattispecie, visto che sono stati lasciati piuttosto vaghi a livello normativo, vari concetti come ad esempio il concetto di “raduni pericolosi” nel senso di “potenzialmente”, il che richiama il reato di pericolo ove la tutela è anticipata, la lesione del bene tutelato non si è ancora verificata.
Ci si può chiedere chi stabilirà la pericolosità. Ovviamente in definitiva la giurisprudenza, anche se il verbalizzante, il denunciante, sarà colui che farà la prima valutazione.
Si tratta di un reato di pericolo contro: 1) l'ordine pubblico oppure 2) l'incolumità pubblica oppure 3) la salute pubblica.
Il primo elemento (ordine pubblico) è quanto di può fumoso si possa introdurre in una norma penale. Quando l’oggetto della tutela è l’ordine pubblico, del resto, (vi sono sezioni del codice a ciò dedicate) si identifica esattamente quale sia il comportamento che viene considerato quale lesione dell’ordine pubblico (associazione a delinquere, istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio, ecc.). L’inserimento di una norma che vieta di riunirsi quando si viola l’ordine pubblico è invertire l’ordine dei fattori. Oppure non significa niente. Oppure, infine, si crea una fattispecie pregna di una discrezionalità non facilmente digeribile nel diritto penale.
Analoghe considerazioni si devono fare per il secondo elemento (la pubblica incolumità). I delitti contro l’incolumità pubblica (Titolo VI Libro II C.P., artt. 422 e ss.) appartengono a fattispecie ben identificate.
La salute pubblica, infine, visti gli ultimi due anni, è concetto stiracchiabile quanto non mai.
L’art. 17 della Costituzione dopo avere chiarito che le riunioni posso essere organizzate anche senza preavviso, al secondo comma specifica che “deve essere dato avviso alle autorità, che possono vietarle, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Allora è chiaro che ammassare mille persone in un capannone per fare festa accendendo dei fuochi il cui fumo toglie il respiro o dove gira incontrollata droga e alcool costituirebbe uno dei chiari esempi di applicazione della fattispecie di cui parliamo.
Tuttavia, vi è chi vede il pericolo per l’organizzazione di manifestazioni antigovernative dove più di 50 persone si possano radunare in modo non autorizzato. E l’esempio portato è quello delle recenti (degli ultimi due anni) manifestazioni contro il green pass. In piena pandemia poteva essere considerato esservi il pericolo per la salute pubblica (mentre le folle dei tifosi del calcio festeggianti, in numero molto maggiore, non sono mai state redarguite) e quindi, se fosse stata vigente l’attuale norma qualunque autorità avrebbe potuto incriminare partecipanti sul presupposto che vi fosse pericolo per la salute.
Le occupazioni delle scuole da parte degli studenti in sciopero rientrerebbe nell'ambito di applicazione della nuova normativa.
Analogamente, gli attuali scioperi francesi, piuttosto duri, potrebbero considerarsi lesivi dell’ordine pubblico. Quindi, tirando le somme, chi si preoccupa della possibile eccessiva estensibilità della nuova norma potrebbe anche avere delle buone ragioni. Del resto, come spesso capita, sarà la magistratura ed il buon senso della stessa a concepire i limiti di questa norma.
Essendo un decreto legge, si auspica un chiarimento e una delimitazione in fase di conversione. Si può anche dire, da altro canto, che in caso manchi "l'invasione" nessuno potrà dire alcunché ai partecipanti.