Circolare Ministeriale su Contributo Unificato nei procedimenti della crisi e insolvenza

Le corrette modalità di iscrizione a ruolo di ricorso in materia di crisi, insolvenza e liquidazione giudiziaria con richiesta di più strumenti uno subordinato all'altro. Circolare Ministeriale 8/10/2025

Tempo di lettura: 7 minuti circa
Circolare Ministeriale su Contributo Unificato nei procedimenti della crisi e insolvenza

Con Circolare datata 8 ottobre 2025 il Ministero della Giustizia interviene per chiarire la misura del pagamento del Contributo Unificato nel caso in cui vengano proposte più domande in materia di crisi d'impresa, una subordinata all'altra.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo dela Circolare ministeriale:

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

 

Oggetto: quesito concernente il pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell’insolvenza Rif. prot. DAG n 237722.E del 20.11.2024


Con nota prot. 22819.U del 20.11.2024 (allegato 1), codesto Presidente ha chiesto di chiarire “quali siano le corrette modalità per l'iscrizione a ruolo di un ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziaria nell'ipotesi in cui la domanda del ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro”.

In particolare, codesta Corte chiede “se nel sistema ministeriale SIECIC- procedure concorsuali, vada aperto il solo procedimento relativo alla domanda principale con conseguente riscossione di un solo contributo unificato, riservando l'apertura del secondo (e la riscossione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) all'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ovvero debbano sin dall'origine essere aperti due subprocedimenti, uno per la domanda principale e uno per la subordinata, con versamento di due contributi unificati”.

Dalle verifiche svolte da codesta Corte presso gli uffici giudiziari del distretto è emerso che la prassi maggioritaria consiste nell’iscrivere a ruolo generale il procedimento principale per il quale viene richiesto il relativo contributo unificato; in caso di rigetto della domanda principale, l’ufficio apre un sub-procedimento avente ad oggetto la domanda subordinata senza percepire un nuovo contributo unificato.

Codesto Presidente condivide tale modalità operativa e rimette il quesito a questa Direzione generale evidenziando che “il sistema SIECIC non permette l'iscrizione a ruolo di due procedimenti aventi il medesimo ricorso”.

Ciò posto per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue. In via preliminare si rimanda alla competente Direzione generale per i sistemi applicativi ogni valutazione in merito a problematiche riscontrate dall’ufficio in ordine
all’utilizzo e alla funzionalità dell’applicativo SIECIC.

Ad ogni modo questa Direzione generale è dell’avviso che non si possano aprire, al momento dell’iscrizione a ruolo, diversi procedimenti corrispondenti alle diverse domande formulate nel ricorso e ciò proprio in considerazione del principio della trattazione unitaria delle domande sancito dall’articolo 7 del Codice della crisi e dell’insolvenza; sarà comunque l’articolazione ministeriale a ciò preposta a risolvere eventuali problemi connessi agli eventi del procedimento e alla definizione delle diverse domande proposte nel ricorso introduttivo.

Per quanto concerne invece gli aspetti connessi al pagamento del contributo unificato per i procedimenti in cui venga proposta sia una domanda per la risoluzione negoziale della crisi sia, in subordine, una domanda di liquidazione, si osserva che l’art. 7, comma 1, del CCII, d.lgs. n. 14 del 2019, dispone che “Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41”.

Il secondo comma del medesimo articolo dispone che “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata…” mentre il terzo ed ultimo comma prevede che “Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2”.

Il procedimento unitario si snoda secondo le modalità, i tempi e le decadenze fissati dagli articoli 40 e 41 del CCII; si tratta, secondo la relazione illustrativa al d.lgs. n. 14 del 2019, di un procedimento “che ha carattere sommario e camerale”, strutturato sulla falsariga dell’art. 15 della legge fallimentare che si articolava in modo da variare a seconda del tipo di “strumento” attivato con la domanda.

Come evidenziato in dottrina1 “il modello processuale è monofasico e il provvedimento conclusivo è condizionato dal petitum del ricorso dei soggetti legittimati ad agire, ex art. 37 CCII, e dei ricorsi proposti ai sensi degli artt. 67 e ss.
(ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 e ss. (concordato minore), 268 e ss. (liquidazione controllata), 298 e ss. (dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali non soggetti a l.c.a.).”
.

L’unitarietà del procedimento determina un necessario coordinamento tra le diverse domande proposte sulla base del principio fondamentale sancito dal citato articolo 7 secondo cui il tribunale esamina in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

Sebbene la relazione al codice riconduca il procedimento unitario nell’alveo del procedimento camerale, questa Direzione generale ritiene che non possa essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli  37 e ss. del c.p.c.

Si tratta, infatti, di un procedimento ben regolato dalla legge nei suoi passaggi fondamentali; in particolare gli artt. 40 e 41 CCII, tratteggiano un procedimento del tutto peculiare e, lungi dal contenere alcuna allusione, implicita o esplicita, ai procedimenti “in camera di consiglio”, né rinvio ad alcuna delle norme di cui si compone il Capo IV, Titolo II, Libro IV del codice di rito (artt. 737-742-bis c.p.c.), veicolano una disciplina completa e autosufficiente dell’intero procedimento, regolamentando le singole fasi nelle quali esso è destinato ad articolarsi.


1 V. “Il Procedimento (tendenzialmente) unitario disegnato dagli artt. 40 e ss. c.c.i.i. dalla disciplina dei principi processuali alla domanda di apertura” - in Giustiziacivile.com  L’art. 40 cit. disegna in definitiva un sistema che, in netta contrapposizione con lo scarno modello processuale di cui agli art. 737 ss. c.p.c. (v. in particolare l’art. 738 c.p.c.), si snoda attraverso la rigida definizione delle fasi processuali, la descrizione delle facoltà delle parti e l’indicazione dei termini entro i quali esse debbono essere esercitate (art. 40 commi 9 e 10); l’articolo reca inoltre minuziose indicazioni circa il contenuto degli atti introduttivi, le notifiche e in merito alle produzioni documentali che incombono sul debitore. 

L’articolo 41 prevede poi che nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, con decreto, convochi le parti e fissi un termine per la presentazione di memorie e può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti, nel qual caso il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio; il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

La stessa fase istruttoria è condizionata dal tipo di procedura richiesta, la cui disciplina si rinviene negli articoli 42 e ss. del CCII.

D’altro canto, che non si tratti di procedimento in camera di consiglio secondo la disciplina contenuta nel codice di procedura civile si ricava anche dalla circostanza che per specifiche istanze o reclami (come ad esempio art. 22, comma 2  art.50, comma 2, art. 78, comma 1, CCII), il codice abbia espressamente rinviato agli artt. 737 e 738 del c.p.c., rinvio che, come detto, non si ritrova invece nella descrizione del procedimento unitario di cui all’art. 7, 40 e 41 del codice della crisi e dell’insolvenza.

Sulla base di tali argomentazioni e per quanto attiene  alla determinazione del contributo unificato da applicare al procedimento unitario con il quale il ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro, deve ritenersi, dunque, esclusa la possibilità di applicare il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, riferibile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.

Ciò posto, per la determinazione del contributo unificato occorre rifarsi ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002, in forza dei quali il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell’ammontare commisurato al “valore della causa” che viene determinato richiamando i principi fissati dal codice di procedura civile vale a dire sommando “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona”.

Infatti, così come previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il valore dei processi è determinato ai sensi del codice di procedura civile, vale a dire secondo il criterio fissato dall’art. 10 del c.p.c., in virtù del quale le domande proposte nello stesso processo si sommano tra loro.

D’altro canto, se è vero che la verifica sull’esatto versamento del contributo unificato spetta al funzionario dell’ufficio secondo i principi fissati dall’articolo 15 del teso unico sulle spese di giustizia, il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito né può ipotizzare quale sarà il corso della procedura e la trattazione delle relative domande.

La cancelleria non può valutare, al momento del deposito del ricorso, l’esito della domanda negoziale di composizione della crisi, vale a dire se sarà accolta dal magistrato o invece rigettata, con conseguente disamina della domanda subordinata
liquidatoria. 

Sulla base di quanto fin qui precisato, deve ritenersi che nel caso in cui con il medesimo ricorso si chieda l’attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi, uno subordinato all'altro, il contributo unificato debba essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande secondo la dichiarazione resa dalla parte nell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.

Cordialmente
Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati