Giudicato interno e giudicato esterno nel processo civile. Giudicato implicito
Il Giudicato interno ed esterno nel processo civile. Ne bis in idem. Il Giudicato implicito in alcune sentenze della Corte di Cassazione
Giudicato civile e ne bis in idem
Ai sensi dell’Art. 2909, titolato Cosa giudicata, “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Attraverso l’analisi di alcuni provvedimenti della Suprema Corte cerchiamo di inquadrare l’istituto giuridico.
Con il principio del ne bis in idem si fa solitamente riferimento alla impossibilità che vengano svolti due procedimenti sugli stessi fatti (art. 39 - Litispendenza e continenza di cause - “Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”) o anche si intende quale principio dell'ordinamento secondo il quale una volta affrontato e deciso in via definitiva un caso, questo non può essere rimesso in giudizio una seconda volta.
Per “caso” si intende identità di petitum e causa poetendi.
Nell’esame del concetto di giudicato, tuttavia, la definitività dell’accertamento ricade anche sui fatti oggetto di esame giurisprudenziale.
Le SS.UU. (Sentenza n. 26242 del 12/12/2014) hanno avuto modo di affermare che “… il principio secondo il quale l'autorità del giudicato, tendente a impedire un bis in idem e un eventuale contrasto di pronunce, copre il dedotto e il deducibile, vale a dire non solo le ragioni giuridiche dedotte in quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione o di eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente … ”.
La Corte di Cassazione Civile Sez. I, n. 28 del 03/01/2017 si è pronunciata in un caso di un giudicato formatosi a seguito di giudizio di richiesta di risarcimento danni promosso dal danneggiato nei confronti dei due proprietari del veicolo responsabile, giudicato poi utilizzato nel successivo procedimento fra questi due ultimi, i due proprietari del veicolo.
Scrive la Corte “ … qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. S.U. 17 dicembre 2007, n. 26482; in senso conforme, tra le tante: Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass. 19 novembre 2009, n. 24434; Cass. 10 novembre 2008, n. 26927)”.
L’analisi “incidenter tantum” e il giudicato
L’art. 34 del Codice di Procedura Civile ci dice che “Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
Tuttavia il giudice si può trovare nella necessità di decidere all’interno del proprio processo una questione la quale non avrà l’efficacia di giudicato poiché sarà data solamente incidenter tantum, cioè adottata ai soli fini della controversia di cui è investito senza effetto di giudicato esterno.
Il potere del giudice di scrutinare qualunque questione insorga ai fini della decisione della causa si estende alle questioni pregiudiziali di merito come, facciamo un esempio, quando la dichiarazione della risoluzione di un contratto implicitamente ne attesta la sua validità non potendosi dichiarare la risoluzione per inadempimento, di un contratto nullo.
Si pensi, ancora all’accertamento dell'usucapione solamente incidenter tantum al solo fine di respingere la domanda petitoria (si tratta solitamente, invero, di questioni sollevate per mezzo di eccezioni).
Giudicato interno ed esterno
Genericamente parlando si può affermare che se per giudicato esterno si intende quel giudicato che è destinato ad esplicare la sua efficacia al di fuori del processo nel quale si è formato, il giudicato interno non potrà che essere quella statuizione non più riformabile che, contrariamente alla prima, non potrà portare i suoi effetti all’esterno, vale a dire in altro processo.
Dottrina e giurisprudenza hanno dedicato diverso tempo alla enucleazione di tratti distintivi del giudicato interno e la questione non è stata affatto risolta definitivamente.
Tema principale della disquisizione è se un giudicato interno a quel processo e tipicamente avente carattere processuale possa portare effetti al di fuori dello stesso processo perché talvolta così è stato deciso, come ad esempio le sentenze che rigettano la domanda per difetto di legittimazione attiva o passiva.
Salvo ristrettissime eccezioni, tuttavia, il giudicato esterno può estendersi alle sole questioni di merito, vale a dire sostanziali, mentre il giudicato interno potrà riguardare questioni processuali, fatti, diritti, ecc.
Giudicato implicito ed esplicito
Scrive Corte di Cassazione in Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024: “in virtù del principio per cui l’autorità di giudicato copre non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre che, sebbene non specificamente dedotte od enunciate, tanto in via d’azione, quanto in via di eccezione, si pongano tuttavia quali premesse necessarie della pretesa e del relativo accertamento, cioè i precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito)”.
Sovente la S.C. fa riferimento al “giudicato implicito interno”. Ad esempio Cass. 29547 del 15/11/2024 afferma “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla ‹‹regola›› giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità”.
Come si esamina e si interpreta il giudicato
Aggiunge ancora Cass 28/2017 che quando ci si trova di fronte ad un giudicato esso va interpretato alla stregua di un elemento normativo: “Al contempo si osserva che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi: ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. S.U. 28 novembre 2007, n. 24644)”.
Con conferma di Cass. 29783/2024 dove si legge: “... ai fini dell’interpretazione delle domande giudiziali, non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva intenzione dell’attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di svolgere un’adeguata difesa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24480 del 04/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24847 del 24/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004)”.
Rilevabilità d’ufficio in qualunque stato e grado e onere dell’indicazione e/o produzione del precedente provvedimento e della sua definitività
Si pone il problema se la prova di un precedente che determina la cosa giudicata sia onere della parte e se debba essere anche provata la definitività del provvedimento, ad esempio mediante attestazione del cancelliere.
Scrive Cass. 28/2017: “ … nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa: sicchè l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass. S.U. 25 maggio 2001, n. 226; tali principi risultano ribaditi da Cass. S.U. 9 agosto 2001, n. 10977 e Cass. S.U. 17 ottobre 2002, n. 14750 e sono, ad oggi, assolutamente pacifici)”. Ancora la Corte del 2017 aggiunge: “Affinché, poi, il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., (Cass. 24 novembre 2008, n. 27881; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. 29 agosto 2013, n. 19883; Cass. 19 settembre 2013, n. 21469)”.
Si rimanda sul tema anche all’articolo in questa Rivista: “La prova in giudizio del giudicato esterno”, dove la Corte di Cassazione, con successiva Ordinanza n. 20974/2018 si è spinta a dichiarare che “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità”.
Opposizione a decreto ingiuntivo accolta e caducazione del decreto monitorio
Il particolare caso del decreto ingiuntivo è affrontato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, con Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024 la quale ricorda i precedenti in ordine alla caducazione del D.Ing. A seguito dell’opposizione e la impossibilità di farlo “rivivere” con le fasi di gravame.
Scrive la Corte: “... è noto che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui abbia luogo a seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, il quale non rivive nel caso in cui la sentenza di primo grado che ne abbia disposto la revoca sia riformata in sede di gravame, neppure se il dispositivo della sentenza di appello preveda impropriamente la «conferma» del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 6/09/2017, n. 20868)”.
Ne consegue un ulteriore corollario in ordine alla estinzione dei gradi successivi per mancata riassunzione o altri motivi. Scrive la Corte: “Qualora pertanto, successivamente alla revoca, il giudizio si estingua, non trova applicazione l'art. 653 cod. proc. civ., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma l'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, e, qualora l'estinzione si verifichi in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza che abbia accolto l'opposizione, l'art. 393 cod. proc. civ., secondo cui alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento, e quindi anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4071; Cass., Sez. III, 6/04/2011, n. 7871; Cass., Sez. lav., 15/05/2007, n. 11095). Tale inefficacia non può essere esclusa per effetto della circostanza che a seguito dell'estinzione il decreto sia stato erroneamente dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 o 654 cod. proc. civ., trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, avverso il quale non è previsto alcun mezzo d'impugnazione e non impugnabile neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma non sottratto al sindacato del giudice, il quale può accertare il difetto dei presupposti che ne legittimano l'adozione (cfr. Cass., Sez. II, 15/06/1991, n. 6777; Cass., Sez. I, 8/04/1964, n. 785), sia in sede di opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva (cfr. Cass., Sez. II, 23/11/2021, n. 36196; Cass., Sez. I, 3/09/2009, n. 19119), sia infine in altro giudizio, nel quale ne sia fatta valere l'efficacia. Se è vero, dunque, che, in mancanza della sentenza di rigetto dell'opposizione divenuta definitiva, la dichiarazione di esecutività costituisce un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'efficacia di giudicato formale e sostanziale al decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. VI, 24/10/2017, n. 25191; 29/02/2016, n. 3987; Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1650), è anche vero, però, che tale dichiarazione non impedisce al giudice dinanzi al quale la predetta efficacia sia fatta valere di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la sua integrazione”.









