Sulla forma dell’impugnazione del provvedimento di sospensione nell’opposizione all’esecuzione
Le SS.UU: si pronunciano sulle modalità di impugnazione del provvedimento sulla sospensione dell’efficacia esecutiva nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 19889/2019

L’art. 615 c.p.c. regola due diverse ipotesi di opposizione all’esecuzione, vale a dire opposizione al diritto di procedere all’esecuzione, a seconda che l’esecuzione forzata sia iniziata (primo comma) oppure no (secondo comma).
Il caso che interessa la pronuncia in commento è il primo, dell’opposizione proposta con esecuzione forzata non ancora iniziata.
Solitamente è una opposizione che viene attivata alla dopo la notifica del precetto che annuncia l’imminente inizio dell’esecuzione forzata. In questa fase il titolo è già formato ed è esecutivo (a meno che non si contesti proprio l’esecutività del titolo).
Può essere chiesto al giudice dell’esecuzione (o al giudice dell'opposizione pre-esecutiva) che l’efficacia esecutiva del titolo venga sospesa, come da secondo paragrafo del comma 1 dell’art. 615 c.p.c. (“Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”).
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19889 depositata in data 23 luglio 2019 esprimono un principio di diritto in ordine al regime di impugnazione del provvedimento di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo emesso in una procedura di opposizione all’esecuzione del primo tipo, vale a dire con esecuzione forzata non ancora iniziata.
Nel caso affrontato dalla corte si trattava di un rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva.
Natura dell’opposizione all’esecuzione: cautelare sui generis
Prioritario è l’inquadramento giuridico della natura dell’istituto dell’opposizione all’esecuzione, da ciò discendendone la giusta forma di impugnazione.
Secondo la corte del merito alla misura prevista dall'art. 615 c.p.c., comma 1, deve essere attribuita natura “non cautelare”, o, al massimo, solo “latamente cautelare”. Con la conseguente inapplicabilità dell’art. 669 terdecies, che regola il reclamo contro i provvedimenti cautelari.
Del resto secondo il P.G. presso la Corte di Cassazione tale ordinanza di rigetto della sospensione non potrebbe avere come rimedio il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Le SS.UU. passano in rassegna la genesi dell’opposizione di cui trattasi nel tentativo di ricostruirne la natura mancando precedenti.
Secondo le SS.UU. applicando uno stretto tenore letterale o in una ricostruzione per analogia dovrebbe negarsi l’impugnabilità del provvedimento che decide sulla sospensione: “le inibitorie dell'esecutività del titolo oggetto di contestazione … sono ricostruite … espressamente qualificate dalla stessa legge come non impugnabili”.
“Eppure” affermano le SS.UU. “nessuna norma espressa vieta l'impugnabilità dell'ordinanza di sospensione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., comma 1”.
Lamenta, poi, la Corte, “l'evidente irragionevolezza della discrasia tra l'irreclamabilità del provvedimento pre-esecutivo (ad effetto potenzialmente più dirompente rispetto a quello della sospensione del solo processo esecutivo, visto che il primo paralizzerebbe ogni futura esecuzione) e la reclamabilità di quello ad esecuzione iniziata”.
Alla luce del fatto che può concludersi, afferma la Corte, che l’argomentazione letterale non intacchi la possibilità di fondare la reclamabilità ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. non resta che ricorrere ad una più ambia interpretazione sistematica dell’istituto.
L’ambito di intervento del giudice dell’opposizione pre-esecutiva è diverso da quello ove si discute del titolo stesso e della sua efficacia esecutiva (alias, ad esempio, la richiesta sospensione in grado di appello).
Secondo le SS.UU., infatti, “L'inibitoria del titolo esecutivo giudiziale … in pendenza della sua impugnazione od opposizione è cioè ben diversa dalla sospensiva in esame”.
L’opposizione in oggetto si limita “a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato” e, si aggiunge, “la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posto a base del precetto e, così, dell'esecuzione che sull'uno e sull'altro si minaccia”.
Infine: “La sospensione dell'efficacia disciplinata dall'art. 615 c.p.c., comma 1, si inserisce in una fase particolare della tutela del diritto, che sta tra il suo riconoscimento, anche solo provvisorio in mancanza di giudicato su quello giudiziale, consacrato in un titolo esecutivo ed il suo concreto azionamento”.
Reclamo per il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva nell’opposizione pre-esecutiva
L’opposizione all’esecuzione (seppur pre-esecutiva) non intacca il titolo né la sua astratta esecutività ma solamente la sua esecutività così come delineata nell’atto di precetto ed “ è limitata alle ragioni dell'opposizione al precetto stesso”.
Non solo la sospensione dell'esecutività in caso di opposizione a precetto può essere in qualche modo circoscritta a quella peculiare contestazione come in concreto proposta, con la conseguenza che l'efficacia esecutiva per la parte residua pienamente sussiste ed abilita il precettante a proseguire nella minacciata esecuzione. Un esempio: la contestazione delle spese legali o l’ammontare degli interessi quantificati nel precetto non toglie necessariamente l’esecutività della rimanente parte del precettato.
Se ne deduce che, secondo le SS.UU. che “ la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell'opposizione pre-esecutiva”.
Non solo “i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare”.
Infine: “Tale ricostruzione ha il vantaggio di razionalizzare il sistema con l'esaurimento di ogni esigenza cautelare e di evitare di dover continuare a ricorrere, nelle zone grigie, alla tutela innominata di cui all'art. 700 c.p.c., (per la quale, poi, per definizione non sarebbe neppure in discussione la reclamabilità), visto che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per vizi non suoi propri avrà il solo effetto di inibire l'inizio della procedura esecutiva in base a quel precetto ed ove non ne vengano rimossi i vizi già delibati”.
In conclusione le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:
"il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 19889 dep. 23/07/2019
Fatti di causa
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