Rimedi del terzo pignorato: non opera la ficta confessio se manca la specificazione del credito
Nella espropriazione presso terzi il pignoramento deve contenere la specifica quantificazione del credito pignorato. In caso di non contestazione del terzo rimasto silente non può operare la ficta confessio. Cassazione Sentenza 11864/2024
La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 11864 depositata in data 2 maggio 2024 affronta il tema, non ancora completamente oggetto di organica composizione, dei limiti della fictio juris che si attribuisce al terzo pignorato il quale non contesti il contenuto del pignoramento notificatogli: la conferma del contenuto dello stesso pignoramento.
Il creditore principale con l’atto di pignoramento, infatti, indica che il terzo, debitor debitoris, deve al proprio debitore una determinata somma. Nel caso in cui il terzo pignorato non contesti tale attribuzione, la norma contenuta nell’articolo 548 cpc, secondo comma, contiene quella stabilizzazione della vicenda che evita al creditore di dover procedere alla dimostrazione del credito. Si riporta parte del secondo comma dell’art. 548 c.p.c.:
“Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
Si parla quindi, di ficta confessio: il terzo pignorato si desume abbia confessato di essere debitore per quel credito che è stato indicato e specificato dal creditore pignorante nel suo atto di pignoramento.
Ma cosa accade se l’atto di pignoramento non indichi esattamente l’entità del credito e/o formuli in modo generico tale componente? Come ad esempio potrebbe accadere con una frase del tipo: “per tutte le somme dovute e debende a Tizio” (Tizio creditore del terzo pignorato).
La Corte di Cassazione si sofferma proprio su tale quesito.
Impugnazione dell’ordinanza di assegnazione per incolpevole conoscenza o per vizi dell’atto di pignoramento
Prima di affrontare la questione della specifica individuazione dell’oggetto del pignoramento, la Suprema Corte si sofferma sulla diverse forme di impugnazione/opposizione utilizzabili dal terzo.
Come è noto le opposizioni agli atti esecutivi vengono dirette dalle modalità e procedura indicata dall’art. 617 c.p.c.. Il terzo comma dell’art. 548 c.p.c. norma, tuttavia, l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione per il caso di mancata conoscenza della procedura esecutiva da parte del terzo. Si legge nel suddetto terzo comma:
“Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
In merito la Corte di Cassazione in commento ricorda che il giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare “che la previsione di cui al vigente art. 548, comma 2, c.p.c. (così individuato a seguito dell'abrogazione dell'originario primo comma disposta con d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014), secondo cui l'ordinanza di assegnazione è impugnabile in caso di incolpevole mancata sua conoscenza, costituisce un rimedio speciale, che si aggiunge a quello generale di cui all'art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, e dunque lo stesso modo in cui il g.e. ha governato la disposizione sulla ficta confessio; in particolare, tanto è stato affermato da Cass. n. 16234/2022, così massimata: "Nei pignoramenti presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell'ipotesi di cui all'art. 548 c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto. (Principio affermato con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l'inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell'applicazione del meccanismo della "ficta confessio", in luogo del procedimento di cui all'art. 549 c.p.c.)"”.
E, aggiunge ancora, che mentre lo speciale rimedio di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c. è strettamente legato alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del processo esecutivo da parte del terzo, il che costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della ficta confessio (v. Cass., n. 30090/2021, non massimata), con l'arresto prima citato si è pure precisato che "la norma non può essere intesa, invece, come una limitazione alla proponibilità dell'opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di "non contestazione" e, dunque, non concernenti il credito "non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione".
Concludendo con l’affermare che alla luce di ciò "non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021)" (così la citata Cass. n. 16234/2022, in motivazione).
Necessaria specificità dell'oggetto del pignoramento presso terzi
La stessa Corte riconosce che sulla necessità, da parte del creditore pignorante, di specificare l'oggetto del pignoramento presso terzi non si è ancora formato un orientamento esaustivo (“non essendo rinvenibili arresti di legittimità negli esatti termini qui in discussione”).
Richiama, tuttavia, alcune pronunce che hanno anticipato e suggerito una soluzione possibile, come Cass. n. 13487/2023, ove è stato precisato come non occorra che con l'istanza il creditore indichi analiticamente il rapporto di cui si chiede l'accertamento, ma - come anche affermato dal giudice delle leggi (Corte cost., ord. n. 172/2019) - egli deve pur sempre enunciare, quantomeno, la tipologia del rapporto stesso, nonché l'entità massima del preteso credito ascrivibile al debitor debitoris.
Si richiama anche Cass. n. 23123/2022, così massimata sul punto: “Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare"”.
Motiva la Corte, affermando che la "non contestazione" non può ovviamente operare se l'indicazione del credito pignorato contenuta nel libello sia priva di quegli elementi minimi idonei a consentire al g.e. l'identificazione e la determinazione quantitativa del credito assegnando.
La Corte indica anche il rimedio, vale a dire che, in tale evenienza, su domanda del creditore si procederà dunque all'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., onde eventualmente procedere all'assegnazione, ma solo all'esito degli opportuni accertamenti.









