Capitolo di prova per testimoni negativo, valutativo. Quando è possibile l’ammissione

Secondo la Corte di Cassazione i testimoni possono essere sentiti su capitoli di prova negativi o contenenti una valutazione, entro certi limiti. Vediamo quali. Cassazione Ordinanza n. 35146/2021

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Capitolo di prova per testimoni negativo, valutativo. Quando è possibile l’ammissione

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 35146 depositata in data 18 novembre 2021 affronta il delicato caso della prova per testi capitolata con frase negativa o con domanda contenente la richiesta al testimone di formulare valutazione del fatto; questioni che da sempre attanagliano gli avvocati difensori e che vedono i giudici generalmente schierati per la non ammissibilità.

Nel caso di specie, la parte ricorrente lamentava che il giudice aveva prima rigettato la prova su un punto fondamentale della controversia, ritenendolo, appunto negativo e valutativo, e poi rigettata la domanda per assenza di prova sul punto.

 

La domanda proposta dal difensore e da sottoporre al teste era la seguente: “vero che allo scattare del verde l'esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa

Qui abbiamo un primo ostacolo, la negatività del capitolo di prova (“non visibile”) e un secondo ostacolo costituito dalla possibile valutazione del teste data dall’inciso “causava lo sbandamento”.

 

Capitolo di prova negativo

Andiamo subito al dunque: secondo la Corte di Cassazione non esiste alcuna norma che dichiari l’inammissibilità di un capitolo di prova negativo, e afferma: “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista”. E, aggiunge, quale caso di scuola, che “ … ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto”.

La S.C. trova, poi, paradossale, che l’unico modo per superare questo impasse sia quello di formulare in positivo la stessa frase, come ad esempio “vero che la cupola di San Pietro è crollata” aspettandosi dal testimone la risposta negativa.

 

In realtà la questione non è così semplice. Il principio per cui la prova negativa non sarebbe ammissibile parte da altra considerazione, vale a dire che il non avere assistito al fatto non significa che lo stesso sia invece avvenuto. Classico esempio da azione possessoria è la domanda: “vero che Tizio non è mai passato per quella via?”. Che il testimone, con sincerità, possa affermare di non avere mai visto Tizio passare non significa che sia provato che Tizio sia effettivamente transitato, probabilmente in altri orari o giorni rispetto all’osservazione del teste. Probabilmente sarebbe più corretto respingere il capitolo di prova per la sua irrilevanza, vale a dire il sapere che il teste non ha mai visto Tizio passare potrebbe essere ritenuto irrilevante. Oppure il magistrato potrebbe ritenerlo rilevante nel senso di utile a farsi un’idea di quante volte è avvenuto il transito e valutare, poi, se la prova acquisita sia di una qualche utilità.

 

Ed è proprio in questo senso che la Corte di Cassazione si esprime riguardo all’ammissibilità della domanda formulata in negativo. Ma vediamo ciò poco più avanti.

 

Domanda al testimone valutativa

Secondo la Corte di Cassazione, anche in questa materia va separato il caso della domanda diretta a richiedere un parere tecnico dalla semplice valutazione del fatto scaturente dall’impressione immediata.

Motiva la S.C. : “"Valutativa", infatti, è l'istanza istruttoria intesa a sollecitare dal testimone un giudizio. Ma riferire se un oggetto reale fosse visibile o non visibile non è un giudizio, è una percezione sensoriale

Citando un proprio precedente, la Corte chiarisce che “Ciò non significa però che il testimone non possa esprimere anche il convincimento che del fatto, e delle sue modalità, sia derivato al teste per sua stessa percezione”.

Anche qui la questione è altrettanto delicata, come nel caso precedente. Una impressione raccolta al momento del fatto non significa che questa corrisponda alla prova piena del fatto, proprio perché soggettiva.

Si dovrà valutare, quindi, se sia rilevante sentire una impressione del teste.

 

Regole per l’ammissione della domanda al testimone

La Corte di Cassazione, in conclusione, mette nero su bianco quali siano le regole da seguire per l’ammissibilità del capitolo di prova per testi in relazione alle domande negative o valutative. E scrive:

Il testimone quindi può in determinati casi anche esprimere giudizi, quando si tratti di "apprezzamenti di assoluta immediata, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico". In virtù di tale principio questa Corte:

-) ha reputato ammissibile, in una controversia di lavoro, il capitolo di prova volto a chiedere al testimone se le mansioni svolte dal lavoratore fossero o no "semplici e ripetitive";

-) ha reputato ammissibile, in un giudizio di inibitoria di immissioni intollerabili, la possibilità di chiedere al testimone se un rumore fosse udibile dall'interno di un appartamento con le finestre chiuse;

-) ha reputato ammissibile, in un giudizio di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., chiedere al testimone se un pavimento fosse o no scivoloso;

-) ha reputato ammissibile, in un giudizio di usucapione, chiedere al testimone se l'attore avesse "posseduto in modo esclusivo, pacifico e continuato "il bene oggetto del contendere”.

 

Infine, la Corte di Cassazione richiama la necessità di valutazione delle eventuali risposte date dal testimone per la loro possibile oggettività o soggettività, come su accennato. Resterà sempre ferma “la possibilità per il Giudice, all'esito della prova, di reputarne irrilevante il contenuto, quando la deposizione testimoniale non abbia saputo indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto".

 

Ciò non significa, conclude la S.C., che il giudice istruttore abbia la possibilità di scartare tale domanda aprioristicamente, non avendo potuto ancora emergere la rilevanza oggettiva della risposta.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 35146 dep. 18/11/2021

 

FATTI DI CAUSA

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