Il procedimento di correzione di errore materiale non matura spese legali per la parte costituita

Le spese legali non possono essere riconosciute a favore di alcuna parte nel giudizio di correzione di errore materiale per mancanza di soccombenza in senso tecnico. Cassazione SS.UU. Civili Sentenza n. 29432/2024

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Il procedimento di correzione di errore materiale non matura spese legali per la parte costituita

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto in ordine alla applicabilità delle norme sulla condanna alle spese processuali nel giudizio di correzione dell’errore materiale del provvedimento giurisdizionale, ai sensi degli artt. 287- 288 e 391-bis cod. proc. civ.

Definiscono il giudizio con Sentenza n. 29432 del 14/11/2024.

Lo storico e principale filone giurisprudenziale, al quale, lo riveliamo subito, le SS.UU. aderiscono con le specificazioni di cui sotto, assumenva che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391-bis cod. proc. civ., non sia in alcun caso ammessa una statuizione sulle spese processuali.

Tale indirizzo si fondava principalmente sulle seguenti considerazioni:

  • il procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dagli art. 287 ss. c.p.c., non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa; anche quando viene instaurato ad iniziativa di una sola parte, non implica l'affermazione di un diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti;
  • dà luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura;
  • l'ordinanza di correzione non ha natura decisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione;
  • nessun rilievo può attribuirsi, perciò, all'eventuale contrasto delle parti in ordine alla sussistenza o meno dell'errore materiale, trattandosi in ogni caso di provvedimento di carattere non contenzioso tendente unicamente ad adeguare la formula esteriore dell'atto rispetto al suo contenuto;
  • il provvedimento di correzione non è impugnabile; in virtù del disposto dell'art. 288, quarto comma, c.p.c., è infatti il provvedimento corretto che, relativamente alle parti corrette, può essere impugnato con lo specifico mezzo di gravame per questo di volta in volta previsto, decorrendo il relativo termine dalla data della notificazione dell'ordinanza di correzione;
  • trattandosi di procedimento in camera di consiglio, non contenzioso, ma in materia di giurisdizione volontaria, non è suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.

 

La Corte rimettente, a fronte di tali argomentazioni aveva rilevato che:

─ l’orientamento tradizionale trova pieno fondamento - e va ribadito - unicamente nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione, poiché in tal caso non si determina alcuna controversia tra le parti e, pertanto, all’esito della statuizione del giudice, quale essa sia, non sono distinguibili una parte vittoriosa e una parte soccombente;

─ al contrario, nella diversa ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, non può ritenersi che il procedimento resti “non contenzioso”, poiché tra le parti si determina una controversia sulla sussistenza, o meno, dei presupposti della invocata correzione e, in seguito alla statuizione del giudice, quale essa sia, si configura una parte vittoriosa e una parte soccombente.

Si aggiunga l’argomento che anche nei procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione vengono salvaguardati i concetti di contenzioso e di soccombenza.

Ciò nonostante le SS.UU. replicano muovendo dall’art. 91 cod. proc. civ., primo inciso, a mente del quale «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa». E così argomentando:

─ la condanna alle spese presuppone, anzitutto, la contestuale definizione del procedimento al quale esse si riferiscono; è pronunciata con un provvedimento del giudice che abbia il carattere della definitività, nel senso che deve «chiudere» il processo «davanti a lui»; è pacifico che il riferimento alla sentenza vada inteso come sinonimo o esempio paradigmatico di provvedimento che presenti il carattere della definitività rispetto alla chiusura del processo, o della fase di esso in cui è reso, carattere dunque che può assumere, ovviamente, anche un provvedimento adottato, secondo legge, in forma di ordinanza o di decreto (v. Cass. Sez. U. 29/10/2004, n. 20957; Cass. 18/07/2002, n. 10417);

─ l’altro presupposto è quello della soccombenza, che assume anche valore di criterio che deve guidare l’individuazione del soggetto onerato delle spese; si tratta di un criterio che dà attuazione al principio chiovendiano secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione; esso, dunque, contribuisce altresì a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e difesa in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. (v. Cass. 10/04/2012, n. 5696; 10/06/2011, n. 12893).

 

Togliendo spazio a disquisizioni fuorvianti le SS.UU. raccolgono il discorso attorno alla sostanziale questione: se nel procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. possa oppure no ravvisarsi, sia pure in limitati casi, una soccombenza di una parte rispetto all’altra ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 cod. proc. civ..

E le SS.UU. rispondono: “A tale quesito deve darsi risposta negativa rimanendo valide e meritevoli di conferma le altre ragioni sopra già ricordate («Ragioni della decisione», § 3) poste a fondamento dell’orientamento tradizionale, con le precisazioni che seguono volte a sottrarre quelle ragioni a possibili equivoci semantici e/o concettuali.

Il procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando viene instaurato ad iniziativa di una sola parte, non implica l'affermazione di un diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti, né realizza una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto”.

Ed inoltre affermano che “può convenirsi con l’affermazione che attribuisce al provvedimento che lo conclude natura sostanzialmente amministrativa”.

Aggiungendo che è senz’altro vero che si tratta di attività comunque riservata al giudice e regolata dalla legge, ma di una pronuncia giurisdizionale non ha né i presupposti, né il contenuto, né l’effetto.

Il giudice che pronuncia sulla istanza di correzione non esercita la potestas iudicandi, della quale si è già irreversibilmente spogliato con l’emissione del provvedimento corrigendo; il provvedimento, come detto, è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione; esso lascia intatto il contenuto della decisione corretta, tanto che, se nessuna delle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione.

 

A conclusione le SS.UU. Hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».

 

 

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