Modifica della domanda ammissibile a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo. Le SS.UU.
Rimeditazione delle SS.UU. in ordine modifica della domanda in comparsa di risposta dell'ingiungente opposto. Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 26727/2024
Con rimessione ex articolo 374 c.p.c. il collegio rimettente chiede alla Corte di Cassazione di riconsiderare l'indirizzo in merito alla possibilità di modificare la domanda da parte dell'ingiungente opposto.
In particolare la Corte rimettente chiede di chiarire le seguenti questioni:
- "in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
- in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale"
Evidenzia il collegio rimettente che la "rimeditazione" si è innestata su "una pluralità di ragioni", identificate come segue:
- a) l'articolo 183 c.p.c. non prevede, per l’udienza che disciplina, "un esplicito divieto di domande nuove" comparabile a quello di cui all'articolo 345 c.p.c.;
- b) il tenore letterale dell'articolo 189 c.p.c., quando la causa viene rimessa al collegio, impone al giudice istruttore di invitare le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183 c.p.c." - ciò si rinviene nel primo comma dell'articolo nel testo vigente fino al 28 febbraio 2023 -;
- c) l’"essenza delle modificazioni consentite dall'art. 183" c.p.c., ravvisabile non nella loro impossibilità di incidere sugli elementi identificativi della originaria domanda, bensì nella sostituzione di questa da parte delle domande modificate, che ne costituiscono alternativa;
- d) la "conseguente, implicita rinuncia alla domanda originaria"
Le Sezioni Unite richiamano in tema la pronuncia, sempre delle S.U. la n. 22404 del 13/09/2018, secondo cui: "Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta" - e la conforme Cass. sez. 3, 3/12/2020 n. 27620).
Il ricorrente monitorio è attore sostanziale?
La Corte ricorda che secondo l'impostazione tradizionale, il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi processualmente il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, il ruolo di attore.
Le SS.UU. attraverso analisi della dottrina e giurisprudenza fanno presente che tale impostazione non è monolitica: "Peraltro, qualche inclinazione ermeneutica, soprattutto dottrinale (antitetica all’altro "estremismo" interpretativo della natura impugnatoria, di cui si è appena detto), aspirerebbe ora a superare l'inversione mettendo in coincidenza ruolo processuale e ruolo sostanziale, nel giudizio d'opposizione conducendo chi è già stato attore in sede monitoria a divenire un convenuto in toto - ovvero sia in veste processuale, sia in veste sostanziale -, come se la sua anteriore attività processuale in sede monitoria inaudita altera parte non abbia incidenza alcuna nel susseguente giudizio "ordinario" nonostante questo insorga proprio come opposizione a quella che così, anziché acquisire la stabilità di un giudicato, ne è diventata una fase sommaria, rectius provvisoria. Difetto di incidenza che ben può ritenersi escluso, come appena rilevato, alla luce della giurisprudenza - anche più prossima - di queste sezioni unite".
Alla luce di ciò le stesse SS.UU. richiamano altresì altra pronuncia delle S.U. (Cass. 26128/2010) che ha riconosciuto, "nell’ottica “equiparatrice” dell'articolo 645 c.p.c., (solo) la inversione delle posizioni delle parti, e ha attribuito all'opposto "veste di attore sostanziale nel giudizio fondato sull'ingiunzione opposta a tutela di una situazione soggettiva nascente da titolo contrattuale". Ciò, peraltro, aggiungendo che il "suo primo atto difensivo" è la comparsa di risposta, e così eludendo la giurisprudenza, sempre delle Sezioni Unite, sorta già da tempo e condivisibilmente richiamata da S.U. 927/2022, che - come sopra si è osservato - ha, in sostanza, riconosciuto l'unitarietà del processo a partire dal ricorso monitorio".
Conclusioni.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî:
«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»
«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali»









