Valore indeterminabile e scaglione di riferimento: contrasti della Corte di Cassazione
Sulla liquidazione del compenso del legale, e scelta dello scaglione di riferimento, per la causa di valore indeterminabile, Cassazione Civile, Ordinanza n. 29821/2019

Il comma 6 dell’art. 5 del D.M. 55 del 2014 che costituisce il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della Legge Professionale Forense determina le modalità di liquidazione del compenso del legale per le cause di valore indeterminabile.
Il comma recita come segue:
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
Solitamente si intende che fra 26.000 e 260.000 vi siano genericamente due scaglioni, quello fra 26.000,01 e 52.000,00, quello fra 52.000,01 e 260.000,00.
Con il riferimento allo scaglione ancora superiore, fino a 520.000,00 si introduce un terzo scaglione di riferimento per le questioni di valore indeterminabile ma che siano particolarmente complesse (numero di questioni giuridiche, rilevanza, ecc.).
Con questa suddivisione si ottiene la possibilità di dividere l’oggetto della causa di valore indeterminabile in tre fasce: il primo per la bassa e modesta rilevanza e complessità, il secondo per quella media e, infine, il terzo per le cause di particolare rilevanza e complessità.
Si dica anche che, solitamente, senza diverse indicazioni lo scaglione preso a riferimento è quello fra 26.000,1 e 52.000,00.
Con Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con Ordinanza n. 29821 depositata in data 18/11/2019 tuttavia si apre la strada al un ulteriore e più basso scaglione, il quarto. Afferma la Corte “ … giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in € 26.000,00, conformemente a quanto dispone l'art. 5, comma 6, del d.m. 55 del 2014: le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra € 5.201,00 e 26.000,00”.
Si tratta, a parere dello scrivente, di una evidente forzatura stante che il dettato normativo (art. 5 DM 55/14) non fa riferimento ad euro 5.201 (rectius 5.200,01) bensì a 26.000 (non inferiore a 26.000).
Per Cass. 29821/19, tuttavia, quel centesimo conta e lo scaglione di riferimento è da intendersi quello che raggiunge nella sua massima estensione i 26 mila euro.
Arresto isolato, per il momento, stante che talora è capitato che altra sezione addirittura abbia cassato una decisione proprio per lo stesso motivo. Si fa riferimento a Corte di Cassazione Civile, Sez. II, che con Ordinanza n. 24076 depositata in data 26/09/2019 ha ritenuta illegittima una quantificazione del valore indeterminato nello scaglione fra 5.200,01 e 26.000,00 e scrive in motivazione: “Pacifico che la causa patrocinata da ____ a tutela delle ragioni di ______ era di valore indeterminabile, il giudice nella liquidazione avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dall'art. 5, comma sesto, del DM n. 55/2014 ... ... ... Il giudice di merito, quindi, pur valutando in modo discrezionale l'oggetto e la complessità della controversia, avrebbe dovuto fare applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione del compenso, mentre ha scientemente utilizzato quello di riferimento per le cause con valore determinato da € 5.200,01 a € 26.000,00, come sopra esposto, e ciò costituisce sicura violazione di legge per motivazione apparente. Il motivo va, pertanto, accolto”.
In altre occasioni la corte di legittimità ha confermato la bontà della scelta del giudice del merito di applicazione dello scaglione fra 5200 e 26000, tuttavia da intendersi come deroga allo scaglione di riferimento e qualora sopportata da specifica e idonea motivazione. Ad esempio Cass. 11887/2019 secondo la quale “deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge all'art. 5, comma 6”. E aggiunge: “... il giudice di merito, nel liquidare le spese al di sotto dei minimi previsti dall'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014, ha espressamente motivato in ordine allo scostamento, argomentando con la minima complessità e importanza della materia, … Tale motivazione giustifica il discostamento dai minimi previsti dall'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014, inserendosi in quei casi in cui il valore effettivo della controversia non riflette i parametri "di regola" predisposti dal legislatore”.
Si tratta pertanto non di una applicazione di uno scaglione rientrante nella indeterminabilità dell’oggetto della controversia, bensì di uno scostamento al di sotto dei minimi tariffari, il quale è sempre possibile qualora sufficientemente motivato.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 29821 dep. 18/11/2019
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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