Rigetto della domanda e valore della causa ai fini della liquidazione delle spese. Le SS.UU.

Conseguenze del rigetto della domanda e liquidazione delle spese processuali. Quale il valore della lite. Cassazione SS.UU. Sentenza n. 20805/2025

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Rigetto della domanda e valore della causa ai fini della liquidazione delle spese. Le SS.UU.

Fatti di causa

In una richiasta di risarcimento danni per diffamazione, la parte chiedeva la condanna al pagamento di determinate somme o la “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.”.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda principale.

Viene tuttavia sollevata questione anche in Corte di Cassazione riguardante la liquidazione delle spese legali, che era stata calcolata sullo scaglione per cause di valore indeterminabile, nonostante l'elevata somma inizialmente richiesta.

La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, richiamando giurisprudenza di legittimità che ritiene che la clausola di stile su indicata rendesse il valore indeterminabile.

Sussistendo contrasto giurisprudenziale in materia (sulla corretta interpretazione di tale clausola e sull'applicazione del criterio per la determinazione del valore della causa in caso di rigetto integrale della domanda), la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite.

Ne scaturisce una imponente sentenza delle Sezioni Unite (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20805 del 23/07/2025)

 

La Questione del "Disputatum" vs. "Decisum"

La Corte analizza l'art. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014. In particolare il dettano letterale di un inciso dell’art. 5 recita: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.

Il criterio generale dato dalla normativa è, pertanto, il seguente: le spese a carico del soccombente sono liquidate in base alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del "decisum"). Tuttavia, se la domanda viene integralmente respinta, non essendoci una somma attribuita, si deve necessariamente fare riferimento al valore domandato dall'attore (criterio del "disputatum").

Vi è, inoltre, da considerare la liquidazione a carico del cliente che può differenziarsi dalla liquidazione a carico della parte soccombente.

Le SS.UU. in passato hanno ritenuto desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del CNF del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro della giustizia, avente natura subprimaria regolamentare, la prevalenza del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento parziale della domanda ovvero dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non conseguisse ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio. In questo caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, avrebbe dovuto tener conto non di meno del "disputatum", ove si riconoscesse la fondatezza dell'intera pretesa.

Tuttavia, detto precedente, non si è occupato specificamente dell’ipotesi in cui la domanda di pagamento sia stata integralmente rigettata.

Per altre sentenza di legittimità, si riferisce, ha costituito un punto di partenza comune anche ai vari orientamenti contrapposti la conclusione per cui in questo caso non è dato ricorrere, anche nei confronti del soccombente, al criterio del decisum ma deve essere recuperato quello del disputatum.

Le SS.UU. dichiarano di fare propria la soluzione data da Cass. n. 10984/2021 secondo la quale: «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum».

 

L'Incidenza della Clausola "Maggiore o Minore Somma Ritenuta di Giustizia"

Le SS.UU. non dimenticano che il contrasto che ha determinato la rimessione della controversia a queste Sezioni Unite è tuttavia sorto per la specifica ipotesi in cui la determinazione del quantum operata dall’attore in termini specifici sia accompagnata dall’invito al giudice a riconoscere “quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” (ovvero clausola di analogo tenore), occorrendo verificare se ed in che termini tale clausola possa incidere sul valore della controversia ai fini del disputatum.

Nell’esaminare precedenti, le SS.UU. ricordano che:

- alcuni precedenti (es. Cass. n. 7255/2011) l'hanno considerata una mera "clausola di stile", inidonea a modificare il valore della causa, che resterebbe delimitato dalla somma specifica indicata;

- altri precedenti (es. Cass. n. 12724/2016) le hanno attribuito rilevanza, ma solo in presenza di una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno o se la parte avesse manifestato la volontà di avvalersi di un importo superiore emerso in istruttoria;

- Cass. n. 10984/2021 (che ha ispirato la sentenza impugnata) ha invece adottato una posizione che la considera non una mera clausola di stile, rendendo la causa di valore indeterminabile anche in presenza di una quantificazione iniziale.

 

Le Sezioni Unite, pur riconoscendo le diverse posizioni, si allineano alla necessità di garantire un compenso adeguato al difensore della parte vittoriosa.

 

Il Principio di Diritto

La sentenza, risolvendo il contrasto, stabilisce il seguente principio di diritto, fondamentale per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese legali:

«In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20805 del 23/07/2025

 

 

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