Nuovi limiti temporali per la responsabilità professionale del notaio

Nuovi limiti temporali per la responsabilità professionale del notaio: cosa cambia con il decreto-legge n. 100/2026 convertito in Legge 145/2026 articolo 9

Tempo di lettura: 1 minuto
Nuovi limiti temporali per la responsabilità professionale del notaio

Il panorama della responsabilità professionale dei notai italiani registra un importante intervento normativo. Con la conversione in legge (legge 7 agosto 2026, n. 145) del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia, è stato introdotto un preciso sbarramento temporale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei notai.

 

Il nuovo quadro normativo (Art. 9)

La disposizione interviene a chiarire e delimitare i confini temporali entro cui un cliente o un terzo danneggiato può agire legalmente nei confronti del notaio per un errore o un inadempimento professionale.

Fermo restando il termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data di conoscibilità del danno, la nuova norma stabilisce una regola di sbarramento assoluto: l'azione di responsabilità non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.

Questa previsione introduce di fatto un termine di decadenza o un limite massimo insuperabile, volto a garantire maggiore certezza del diritto e a tutelare i professionisti da contenziosi potenzialmente aperti sine die, laddove il danno emerga molto tempo dopo il rogito o l'atto notarile.

 

L'applicazione temporale e transitoria

Il secondo comma dell'articolo 9 regola l'impatto della norma sui rapporti giuridici in corso. La nuova disposizione trova infatti applicazione anche nel caso in cui il contratto d'opera professionale sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto, a condizione però che la prestazione sia stata compiuta posteriormente.

In sintesi, la novità normativa bilancia la tutela dei diritti del danneggiato — che mantiene il termine decennale decorrente dalla scoperta del pregiudizio — con l'esigenza di stabilità e certezza per l'attività notarile, fissando a quindici anni dal compimento dell'atto il limite massimo invalicabile per promuovere l'azione risarcitoria.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo del


Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.». pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 08-08-2026


Art. 9 
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio 

1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione sia compiuta posteriormente. 

 

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati