Ridotti i termini per morte presunta. Tolta ai legittimari l'azione di riduzione in natura
Modifiche a termini per assenza e morte presunta, modifiche alla azione di riduzione in natura del bene immobile donato, DDL semplificazioni, Legge 2 dicembre 2025, n. 182
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 titolata "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 03/12/2025 (cosiddetto DDL semplificazioni) oltre a molte novità introdotte in molte materie, inserisce alcuni aggiustamenti al codice civile che vanno segnalati.
Il provvedimento entra in vigore in data 18/12/2025.
Modifiche ai termini in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta
Ridotti i termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta. Si cita l'articolo 38 della Legge suddetta.
Art. 38 - Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Ora il nuovo articolo 49 è il seguente
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.»
Il nuovo articolo 58 è ora il seguente:
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente. Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.»
Modifiche in materia di azione di riduzione per donazione in violazione ai diritti dei legittimari
Importanti novità sono state introdotte in materia di riduzione della donazione con la Legge n. 182/2025.
La nuova legge ha lo scopo di rendere stabili le compravendite immobiliari limitando al massimo l'evenienza che il nuovo proprietario, l'acquirente, debba restituire il bene. La vecchia normativa, infatti, lasciava un'alea pesante in capo all'acquirente nel caso in cui il bene fosse proveniente da una eredità.
La riforma modifica il diritto dei legittimari alla richiesta di restituzione in natura del bene immobile, passando da una tutela (parzialmente, come vedremo) di carattere reale ad una tutela di tipo obbligatorio.
Prima della riforma, infatti, il legittimario che con una o più donazioni aveva visto lesionata la sua quota, poteva chiedere la restituzione dell'immobile al terzo acquirente dal donatario (entro 20 anni dalla donazione e 10 anni dalla morte del donante).
Nuovo regime per la protezione dei diritti dei legittimari
Con la nuova legge il legittimario non potrà più chiedere la restituzione dell'immobile al terzo acquirente se quest'ultimo ha trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione.
Il terzo acquirente del bene immobile donato rimane, quindi, estraneo alla vertenza successoria.
Il legittimario che si ritiene leso potrà avere riconociuto un diritto di credito nei confronti del donatario avantaggiato.
Quindi è bene sottolineare che l'azione di riduzione contro il donatario (colui che ha ricevuto la donazione lesiva) rimane in vigore, ma il suo esito (se positivo) sarà prevalentemente la condanna al risarcimento in denaro, anziché la restituzione del bene.
Delle eccezioni, e quindi l'applicazione del vecchio sistema, rimangono: l'azione di restituzione nei confronti del terzo è ancora possibile quando questo ha acquisito l'immobile a titolo gratuito dal donatario (ad esempio, un altro donatario). Tuttavia in caso di loro insolvenza si applicano meccanismi che riducono anche il valore della massa ereditaria per tutti i legittimari.
Di seguito il testo degli articoli di interesse.
Art. 41 - Accettazione di eredita'
1. All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485».
Art. 44 - Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni
1. Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicita' e certezza dei rapporti giuridici oltre a piu' ampie e agili possibilita' di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma:
1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri»;
4) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Restano altresi' efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario e' obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata»;
b) all'articolo 562, le parole: «o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;
c) l'articolo 563 e' sostituito dal seguente:
«Art. 563 (Effetti della riduzione della donazione). - La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario e' in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito e' tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690»;
d) all'articolo 2652, primo comma:
1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni,» sono inserite le seguenti: «le domande di riduzione delle donazioni,»;
2) il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;
e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti:
«dall'erede o dal legatario».
2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.









