Calcolo Termini Memorie 183 cpc

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    Come utilizzare il "Calcolo Termini Memorie 183 cpc"

Sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale vedi la Guida "Sospensione dei Termini Processuali"

Semplicemente inserire data di partenza e premere il tasto calcola.

Il termine che cade di sabato o di domenica viene fatto slittare al primo giorno lavorativo successivo, ed apparirà l'indicazione dei giorni saltati, a destra della riga.

Secondo un principio univoco della Corte di Cassazione, in presenza di termini concatenati, da cui l'uno va calcolato a partire dal precedente, quando il termine precedente cade in un giorno festivo o di sabato, ex art. 155 (v. qui sotto), il dies a quo del termine successivo comincia a decorrere dalla scadenza posticipata del termine precedente.


Si ricorda che l'art. 183 del codice di procedura civile prescrive al sesto comma quanto segue:

"Se richiesto il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2 ) un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3 ) un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria."



Si riporta anche l'art. 155 del codice di procedura civile

Art. 155
Computo dei termini
I. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
II. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune .
III. I giorni festivi si computano nel termine.
IV. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
V. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1).
VI. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa(1).


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(1) Comma aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. In base all'art. 58, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69, le disposizioni di cui ai commi V e VI di questo articolo si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1 marzo 2006.