Sospensione Feriale dei Termini Processuali
Sospensione feriale dei termini processuali, civile, penale, amministrativo. Tabella riepilogativa processi civili, processi penali e altri procedimenti. Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Legge 7 ottobre 1969 n. 742
Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto(*) di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
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(*) La modifica è stata introdotta dal comma 1 dell’art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. L. 10 novembre 2014, n. 162). In precedenza il termine si allargava dal 1° Agosto al 15 Settembre.
- Corte Costituzionale (sentenza 22 maggio 1987, n. 278) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 742/69 nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace.
- Corte Costituzionale (sentenza 2 febbraio 1990, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 742/69 nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini si applichi al termine di trenta giorni per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
- Corte Costituzionale (sentenza 29 luglio 1992, n. 380) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 742/69 nella parte in cui non dispone la sospensione dei termini per i ricorsi contro le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.
2. In materia penale(*) la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata .
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467(**) del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.
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(*) R.D. n. 12/1941 - Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
(**) Incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili
2-bis. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento.
3. In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92(*) dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429(**) e 459(***) del codice di procedura civile .
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(*) Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (vedi nota), ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
[[ (nota all'art. 92) Il termine corporativo indica la materia del lavoro. Si cita da Cass. civ. Sentenza n. 5029/2014) "E' giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che non sono soggette al regime di sospensione feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, tutte le controversie elencate nell'art. 409 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, e quindi non solo le controversie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al n. 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario, di talchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in materia di contratti agrari se proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. civ. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. civ., 14 novembre 1997, n. 11260; Cass, civ. 11 agosto 1995, n. 8829)".]]
(**) Controversie in materia di Lavoro
(***) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
4. Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.
5. In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.