Amministrazione di sostegno, una guida completa
Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.
Amministrazione di sostegno, a cosa serve? La Legge che regola l'istituto
L’amministratore di sostegno è un istituto giuridico creato con l'intento di aggiungersi alla “tutela” e alla “curatela” quale strumento dotato di maggiore flessibilità. Ha scopo di aggiungere una figura di amministratore per quei casi nei quali non vi sarebbero gli estremi per la nomina di un curatore o di un tutore.
Il nostro ordinamento prevede oramai tre misure di tutela della persona incapace di attendere ai propri bisogni, con tre gradi diversi di incidenza nella vita del tutelato: elencandoli, dallo strumento più incisivo e limitante fino a quello meno invasivo della libertà del tutelato, essi sono la tutela dell’interdetto, la curatela dell’inabilitato e l’amministrazione di sostegno.
Brevemente ricordiamo che il tutore dell’interdetto viene nominato a seguito di sentenza che dichiara l’interdizione della persona che si ritrovi in una condizione di abituale infermità mentale tale da renderla impossibilitata a provvedere ai propri interessi, al fine di assicurargli una adeguata protezione (art. 414 c.c.). La misura si applica anche al cieco o al sordomuto dalla nascita, senza educazione, che si ritrovi nella impossibilità di provvedere ai propri bisogni.
Il curatore dell’inabilitato viene nominato al fine di tutelare la persona che si trovi un uno stato, anche temporaneo, di impossibilità di attendere efficacemente ai propri interessi. La misura della inabilitazione è riservata per legge ad alcune categorie specifiche, vale a dire al soggetto che:
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si ritrovi in una condizione di infermità mentale non talmente grave da portare alla interdizione;
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sia cieco o sordomuto dalla nascita e senza educazione sufficiente, che non sia in grado di provvedere efficacemente ai propri bisogni;
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stia esponendo sé o la propria famiglia a grave pregiudizio economico a causa di
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a) prodigalità;
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b) abuso abituale di sostanze stupefacenti o alcooliche.
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Di fatto, l’istituto dell’Amministrazione di sostegno è andata ad ampliarsi, nella applicazione pratica, fino spesso a sovrapporsi alle figure della tutela per l’interdetto e della curatela per l’inabilitato.
Analogamente alla tutela e alla curatela, l’Amministratore di Sostegno tutela il soggetto fragile nelle attività che non riesce più a compiere ma, rispetto ai primi due istituti, con un elevato grado di flessibilità, visto che i poteri dell’Amministratore sono graduati e personalizzati dal Giudice Tutelare in funzione delle necessità di tutela. Al fine di valorizzare la centralità della persona e il principio di autodeterminazione, mediante l’istituto della Amministrazione di Sostegno il soggetto tutelato mantiene tutti i poteri di gestione della quotidianità che siano conformi alle sue capacità residue. Tant’è che la stessa norma usa il termine “assistere” come preferenziale attività dell’Amministratore di Sostegno (d’ora innanzi AdS).
Quale legge regola l’amministrazione di sostegno?
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha sostituito il Capo I (titolato “dell’amministrazione di sostegno”) del Titolo XII del Libro I del Codice Civile. Si tratta degli articoli 404 e seguenti del codice civile.
L’art. 404 c.c. recita come segue:
“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”
Mentre da una lettura testuale dell’articolo sembrerebbe doversi limitare la nomina di AdS ai casi di menomazione o infermità che provochi una impossibilità totale o parziale di attendere ai propri interessi, esiste anche chi sostiene che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 6/2004 (il quale prevede che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”) la misura della protezione sia da applicare anche qualora non vi sia una specifica infermità o malattia, bastando che la persona interessata sia incapace di compiere le funzioni della vita quotidiana.