Amministrazione di sostegno, una guida completa

Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.

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Depositare il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno

 

Abbiamo visto chi può essere nominato AdS. Vediamo chi può chiedere la nomina di un AdS e come deve procedere.

Per la procedura vedasi, altresì, le norme introdotte dalla Riforma Cartabia, nel capitolo 8 di questo vademecum (Nuove norme su Amministrazione di Sostegno dopo la Riforma Cartabia).

 

Persone legittimate al ricorso

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c. uno dei seguenti soggetti può depositare un ricorso per la nomina di un AdS:

  • lo stesso soggetto beneficiario;

  • il coniuge o la parte in unione civile;

  • la persona stabilmente convivente;

  • i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado;

  • il tutore o il curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) da depositarsi assieme all’istanza di revoca dell’interdizione/inabilitazione;

  • i responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona: questi, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura di una Amministrazione di Sostegno, sono tenuti ad agire direttamente avanti il giudice tutelare proponendo ricorso, o comunque a darne notizia al pubblico ministero.

  • il Pubblico Ministero.


 

Tribunale competente e contenuto del ricorso

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (alla Volontaria Giurisdizione, Giudice Tutelare).

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 6/2004, il tribunale competente a ricevere il ricorso per la nomina di un AdS è quello del luogo in cui il soggetto da tutelare ha la residenza anagrafica o il domicilio.

Sovente un modello semplificato di ricorso è pubblicato nel sito ufficiale del tribunale, già in formato PDF da compilare, eventualmente, a mano.

In ogni caso il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione del Giudice Tutelare competente per territorio;

  • dati (nome, cognome, residenza, codice fiscale, ecc.) sia del ricorrente che del tutelando;

  • l’indicazione del nominativo e del domicilio, se conosciuti, ai sensi dell’art. 407 c.c., del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;

  • il motivo per cui si chiede la nomina di un AdS, con eventuale specificazione di quegli atti che debbano essere compiuti con urgenza.

E’ consigliabile specificare la situazione sanitaria con allegazione di certificati medici. In particolare se può ritenersi che la persona sia:

  1. affetto da demenza senile (specificare il tipo: es. Alzheimer);
  2. affetto da disabilità psichica o fisica, e specificare quale;
  3. affetto da disturbo mentale/patologia psichiatrica;
  4. affetto da altri casi di non autosufficiente;
  5. affetto da dipendenza patologica da alcol, sostanze stupefacenti, ludopatie tali da menomare la capacità di autogestione del tutelando,

E’ opportuno, infine, fornire al G.T. prima descrizione della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario.

 

Deposito del ricorso per nomina di Amministratore di Sostegno e procedura

Si indica in qualche tribunale come sia sufficiente compilare il ricorso mediante riempimento del modulo pubblicato dal sito dello stesso tribunale e depositarlo presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o, al fine di evitare ulteriori formalità, inviarlo a mezzo raccomandata A/R alla stessa cancelleria, con tutti i documenti allegati.

Il deposito del ricorso va accompagnato dal pagamento di una marca da bollo da 27,00 euro.

Si ritiene non sia indispensabile la difesa tecnica, vale a dire la rappresentanza di un avvocato, per la procedura di nomina di un AdS. In proposito vedasi, tuttavia, Corte di cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo 2013, 6861 secondo la quale “ … la sentenza n. 25366 del 2006, in cui la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il procedimento per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi come nella specie, ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”.

Nel caso in cui sia necessaria la nomina di un difensore si potrà valutare anche la possibilità di richiesta del gratuito patrocinio, nel caso in cui ne ricorrano gli estremi.

 

La procedura

Depositato il ricorso, il procedimento verrà assegnato ad uno dei Giudici Tutelari del tribunale, il quale, qualora non sussistano particolari ragioni di urgenza, fissa con decreto il giorno e l’ora dell’udienza, nella quale vi sarà l’audizione del beneficiario. All’udienza dovrà comparire il ricorrente e della stessa udienza devono essere notiziati, mediante comunicazione del ricorso e del decreto, gli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c.

Per la notifica si dovrà chiedere alla cancelleria il rilascio di copie autentiche del ricorso e del decreto. Si ritiene che l’invito, diretto ai congiunti e parenti, a partecipare all’udienza si possa effettuare mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

I parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e la persona convivente, potranno partecipare all’udienza oppure, in alternativa, potranno far pervenire, tramite il ricorrente, la propria dichiarazione di non opposizione alla procedura.

Per l’audizione del beneficiario sovente si pone il problema della impossibilità della sua presenza fisica in tribunale. Oramai è frequente l’applicazione di appositi protocolli fra tribunale competente e il servizio di assistenza sociale del comune interessato al fine di eseguire l’esame del tutelando mediante collegamento telematico. In questi casi un operatore del comune si reca con il proprio dispositivo telematico (notebook solitamente) dotato di videocamera presso il beneficiario (dimora, ospedale o struttura ospitante), e da lì viene eseguito il collegamento con il Giudice Tutelare presente in tribunale.

Talvolta il mero esame della persona non è sufficiente ad una piena comprensione da parte del G.T. della situazione psico-fisica del beneficiario e, sulla base degli ampi poteri concessi dall’art. 407 c.c., può disporre ulteriori mezzi istruttori, in primis una CTU in ordine alle capacità del beneficiario di affrontare le proprie necessità quotidiane, ma anche il sentire ulteriori soggetti interessati.

Il G.T., se ritiene di dover accogliere la domanda, emette un decreto, motivato, di nomina dell’Amministratore di Sostegno. Il decreto è immediatamente esecutivo ed è soggetto al visto del Pubblico Ministero.

L’AdS verrà quindi convocato in udienza per prestare giuramento, previa accettazione dell’incarico.

Il decreto di apertura dell’Amministrazione di Sostegno viene annotato nell’apposito registro informatico delle Amministrazioni di Sostegno del Tribunale e viene iscritto nel casellario giudiziale.

Il decreto di apertura viene altresì comunicato dalla Cancelleria del Tribunale, entro 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, il quale provvede all’annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.

 

La nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio

In caso di necessità e urgenza il G.T. può nominare inaudita altera parte, un AdS provvisorio direttamente con il provvedimento di fissazione dell’udienza.

L’urgenza e necessità dovranno essere ben documentate e correttamente motivate nel ricorso. Può accadere, ad esempio, che debba eseguirsi urgentemente un atto di gestione del patrimonio, oppure, più frequentemente, sia necessario autorizzare un percorso sanitario, un intervento oppure il ricovero in una struttura protetta.

L’AdS indicato in via provvisoria presterà immediatamente giuramento, anche prima dell’audizione del beneficiario, e inizierà ad operare per la tutela degli interessi dell’amministrato.

Al termine della procedura di nomina sovente l’AdS indicato in via provvisoria viene confermato in via definitiva, salvo il potere del G.T. di sostituirlo da persona.