Amministrazione di sostegno, una guida completa
Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.
Principio di autodeterminazione e opposizione alla nomina di un Amministratore di Sostegno
Il beneficiario può opporsi alla nomina di un Amministratore di Sostegno.
In proposto va citata una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29981/2020) che ha sancito il seguente principio di diritto
“in tema di amministrazione di sostegno, l'equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie a seconda dei casi: se cioè la pur riscontrata esigenza di protezione della persona (capace ma in stato di fragilità) risulti già assicurata da una rete familiare all'uopo organizzata e funzionale, oppure se, al contrario, non vi sia per essa alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela; nel secondo caso il ricorso all'istituto può essere giustificato, mentre nel primo non lo è affatto, in ispecie ove all'attivazione si opponga, in modo giustificato, la stessa persona del cui interesse si discute”.
La Suprema Corte ha così accolto il ricorso di una signora contro il decreto del tribunale che, accogliendo la richiesta dei figli, disponeva l’amministrazione di sostegno nei suoi confronti. La signora ritenendosi capace di intendere e di volere riteneva errata la valutazione della Corte di Appello, la quale si era espressa con queste frasi in ordine alla necessità della tutela: "persona in gran parte lucida, benchè con qualche deficienza legata (..) a taluni aspetti pratici della vita quotidiana" - "deficienza correlata all'età, alle condizioni di salute, alle menomazioni rinvenienti dalla completa cecità" - sarebbe da considerare bisognosa del sostegno "tenuto conto delle disponibilità economiche su cui può contare (rappresentate dalla titolarità di più trattamenti pensionistici, nonché da depositi bancari e da proprietà immobiliari)".
La Corte di Cassazione motiva affermando che “la procedura, pur se non esige che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità d'intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; e quindi per converso esclude che il sostegno debba esser disposto nei confronti di chi si trovi, invece, nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica”.
E aggiunge: “l'istituto dell'amministrazione di sostegno, in altre parole, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire (v. Cass. n. 19866-18)”.
E, infine: “in altri termini, la volontà contraria all'attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non può non esser tenuta in debito conto (v. in tal senso, in motivazione, Cass. n. 22602-17); il che giustappunto si trae dal fatto che la condizione di ridotta autonomia, che si colleghi a menomazioni soltanto fisiche, è ben compatibile con l'esplicazione di una volontà libera, consapevole e dunque, in base allo statuto dei diritti di ogni persona, non coercibile”.
Analogamente in Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 32542 del 04/11/2022 che è stata così massimata:
"L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nonostante l'opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l'infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio)".
Da ultimo si cita un recente intervento della CEDU, Sentenza n. del 6 luglio 2023 (PREMIÈRE SECTION AFFAIRE CALVI ET C.G. c. Italie - Requête n. 46412/21), la quale in materia di collocazione di soggetto dedito a eccessiva prodigalità e con indebolimento fisico e mentale ha espresso il principio così massimato:
"La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata) da parte delle autorità italiane che, sottoponendo una persona, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, ad amministrazione di sostegno, sebbene al fine di perseguire l’obiettivo legittimo di proteggere il benessere del beneficiario, si sono ingerite nella vita privata di quest’ultimo, adottando misure non proporzionate rispetto alle circostanze individuali e superando così il proprio margine di apprezzamento. In particolare, la Prima Sezione ha affermato che nel caso di specie (relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta dell’amministratore di sostegno, aveva disposto il ricovero in una RSA, all’interno della quale era rimasto per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso l’amministratore di sostegno) le autorità hanno abusato della flessibilità dello strumento dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio. Nella decisione in esame è stato altresì sottolineato come, nonostante il ricorrente non fosse stato dichiarato incapace e disponesse, al contrario, di una buona capacità di socializzazione (come risultava dalle consulenze), le autorità non avevano adottato misure volte a mantenere le sue relazioni, familiari e sociali, ed a favorirne il suo ritorno a casa, omettendo di spiegare le ragioni che avevano portato a subordinare qualsiasi incontro all’autorizzazione del giudice tutelare o dell’amministratore di sostegno. La Corte, infine, ha ribadito che quando sono in gioco implicazioni rilevanti per la vita privata di una persona, il giudice deve soppesare attentamente tutti i fattori rilevanti, per valutare la proporzionalità della misura da adottare, consentendo all’interessato di esprimere la propria volontà".









